[Area] L’abolizione della protezione umanitaria non ha effetto retroattivo

Giustizia Insieme redazione a giustiziainsieme.it
Mar 26 Nov 2019 08:44:45 CET


L'abolizione della protezione umanitaria non ha effetto retroattivo, ma
quanto rileva ancora l'integrazione sociale ( e la Costituzione)? A
proposito di Cass.S.U. nn.29459,29460 e 29461/2019.

 di Fulvio Vassallo Paleologo

Con il deposito di tre diverse decisioni a Sezioni unite (n.29459, 29460
e 29461, due per conflitto armato e l'altra per l'esistenza di legami
familiari in Italia) la Corte di Cassazione respinge le ordinanze di
rimessione che, in conformità a quanto ritenuto dal ministero
dell'interno, sostenevano la natura retroattiva del decreto legge n.113
del 2018 ( poi convertito nella legge 132 dello stesso anno) che aboliva
l'istituto della protezione umanitaria. Il decreto Salvini risulta
dunque inapplicabile retroattivamente alle domande già pendenti alla
data del 5 ottobre 2018 e il riconoscimento della protezione va valutata
con la vecchia normativa e quindi alla stregua dei criteri che
comportavano in precedenza il rilascio di un permesso di soggiorno per
protezione umanitaria ex art. 5.6 del Testo unico n.286/98 anche se il
permesso rilasciato dovrebbe essere quello "speciale annuale
rinnovabile" previsto dal Decreto n.113/2018 (articolo 9, comma 1). 

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