[Area] AreaDG sulle sfide della nuova crisi globale - parte prima

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Sab 18 Apr 2020 11:54:44 CEST


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*AreaDG sulle sfide della nuova crisi globale*



*L’emergenza epidemiologica, la crisi globale e le nuove sfide*

      Nessuno è in grado  di  dire oggi quando e come finirà l’emergenza
epidemiologica del Corvid-19, né quali saranno le conseguenze della
pandemia, il loro impatto sulle nostre società  e la loro portata.

E’ certo, però, che nel prossimo futuro saremo chiamati a confrontarci ed a
far fronte alle nuove urgenze che ci saranno imposte da un mondo che, già
profondamente segnato dalla  crisi sanitaria globale, dovrà fare i conti
con una crisi parimenti globale, non meno drammatica, questa volta di
natura sociale ed economica.

Molto di quello che sarà, dipenderà  dalle scelte  che come singoli e come
società saremo chiamati a fare,  dalla capacità di mettere in campo
visione, coraggio  e lungimiranza  per riprogettare  le nostre società e le
stesse relazioni internazionali secondo quei valori di solidarietà,
eguaglianza ed equità sociale che anche nella crisi in atto si sono
dimostrati essere l’ unica formula vincente.

Ma gran parte di quello che sarà, dipenderà anche dal contributo che in
concreto  ognuno saprà dare, secondo il proprio ruolo e le proprie
responsabilità .

Uno degli effetti più immediatamente percepibili prodotti dalla crisi
sanitaria è il recupero del valore e dell’importanza per il benessere
individuale e sociale dei saperi e delle competenze in tutti i campi, non
solo in quello medico e sanitario, ma anche nella politica,
nell’amministrazione pubblica, nelle forze dell’ordine e, perfino,
nell’informazione.  Si tratta di un fatto positivo che implica  un
affidamento dei cittadini   in chi  ricopre  ruoli pubblici o di pubblico
rilievo.

Un’occasione importante che non va sprecata  e che perciò richiede a
coloro che rivestono ruoli istituzionali e sono investiti di compiti di
responsabilità, a tutti, senza distinzione, la capacità di  essere parte e
protagonisti delle soluzioni dei problemi  e non divenire invece parte del
problema : perché anche su questo si giocherà nel futuro non solo la
credibilità e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, ma la stessa
possibilità di uscita dalla crisi .

Anche noi magistrati  saremo chiamati a dare risposte e soluzioni ai
problemi che nel nostro settore  la crisi sanitaria ha posto,  a gestire la
fase della ripartenza ed  a  riorganizzare il lavoro giudiziario.

Dovremo anche noi cercare di fare al meglio  la nostra parte nell’
affrontare le complessità che ci attendono, per cogliere le opportunità che
la crisi ha aperto e  trarre da essa costrutto per il futuro.

Per questo ci sembra importante  stimolare  al nostro interno una
riflessione collettiva che ci aiuti a comprendere quale il ruolo e quale il
contributo che anche la magistratura  dovrà e potrà dare nel difficile
processo di riavvio, di ricostruzione e riorganizzazione che ci attende.

La lezione della crisi sanitaria.

Le emergenze spesso avviano o accelerano processi storici che altrimenti
richiederebbero molti anni e molte incertezze  per la loro sperimentazione.
E’ così anche nell’emergenza sanitaria in atto,  non solo nella medicina,
ma in tutti i campi.

Anche nella Giustizia abbiamo assistito ad un processo di  accelerazione  e
all’implementazione della telematica e della digitalizzazione,  alla sua
applicazione nel processo, compreso quello penale, ad un generalizzato
ricorso al lavoro agile che, specie per il personale amministrativo,
avrebbe richiesto per essere attuato la possibilità di accesso a tutti i
registri da remoto e la disponibilità di credenziali digitali .

Alcuni dei modelli impiegati, come le udienze da remoto, compresa la fase
della convalida dell’arresto e dell’interrogatorio di garanzia, la
partecipazione all’ udienza  a distanza dell’arrestato e  dell’imputato, la
possibilità prevista in sede di conversione del D.L. n.18/2020 di tenere
da remoto udienze che non prevedano la partecipazione di testimoni e di
soggetti diversi dalle parti interessate e camere di consiglio, estensione
delle notifiche telematiche,  e altre, sono  in questa fase di emergenza
misure indispensabili  per il contenimento della pandemia e la cui
osservanza è necessaria  a tutela del bene della vita, della salute e della
incolumità delle persone.

Ma quale dovrà essere la sorte  di queste misure e quali le prospettive
oltre e dopo l’emergenza?

Questa fase nella quale stiamo sperimentando nuovi modelli, nuovi percorsi
e  nuove soluzioni legate all’emergenza, ha reso evidente a tutti noi come
la dematerializzazione, la  telematica e lo stesso lavoro agile possano
fornire preziose opportunità anche nel lavoro giudiziario e   ci ha fatto
intravedere  le loro potenzialità e possibili utilizzi anche nel nostro
ambito.

Ma nel contempo, proprio l’eccezionalità del momento ci deve  rendere
maggiormente  consapevoli delle complessità esistenti e dei rischi
connessi, perché  la tecnologia non ha un valore in sé, ma per l’uso che se
ne fa  e per i fini che con essa si vogliono raggiungere. Occorre, infatti,
essere avvertiti  del fatto che l’ innovazione tecnologica,  se non  usata
con discernimento e  cautela può  vulnerare proprio quei beni che
attraverso il processo devono essere tutelati   o compromettere esigenze
che sono prodromiche  o strumentali alla tutela di tali beni, perché
modalità e strumenti di lavoro non sono mai neutrali e mai privi di
ricadute sul lavoro medesimo e sui suoi risultati,  e ciò a maggior ragione
nell’attività giudiziaria e nel  processo.

La fase di sperimentazione in atto ed ancor più quella che si aprirà a
partire dall’11 maggio prossimo, potrà  costituire una grande opportunità
perché essa può aiutare a discernere

che cosa l’emergenza sanitaria  ha imposto e che solo nell’emergenza  può
trovare giustificazione;

che cosa l’emergenza sanitaria ha  imposto e  merita di essere conservato
ed eventualmente implementato e sviluppato anche dopo di essa;

che cosa nell’emergenza sanitaria è mancato e sarebbe utile avere anche
fuori dall’emergenza e occorre perciò assicurare nel futuro.



Il parametro di riferimento delle scelte non può essere certamente quello
della difesa di interessi corporativi, così della magistratura, come
dell’avvocatura, ma esclusivamente  nel modello costituzionale di processo
e nella scala di valori che la stessa Costituzione ha fissato: tutela e
diritto alla salute da un  lato, e dall’altra  garanzia  del diritto di
difesa, giusto processo e sua durata ragionevole, efficienza e contenimento
dei costi,  devono rappresentare i cardini del perimetro entro il quale
possono essere sperimentate  soluzioni innovative  utili per l’emergenza e
testata la loro validità anche  per il  futuro,  attraverso uno sguardo
critico, scevro da chiusure  pregiudiziali  di opposto segno e  attento ai
valori in gioco, alla sostanza dei problemi ed agli obiettivi da realizzare.

Perciò, senza alcuna pretesa di affermare verità o offrire soluzioni
preconcette,  vogliamo fornire degli spunti di riflessione  per stimolare
un  dibattito che consenta  alla magistratura di avviarsi ad un percorso
propositivo che partendo dall’analisi di ciò che l’emergenza  ci  ha dato e
di ciò che ci ha fatto  intravedere, consenta di  cogliere  le opportunità
che questo momento di crisi ci ha lasciato.

Abbiamo selezionato alcuni temi “dell’emergenza “  : le  indagini
preliminari, il dibattimento,  le notifiche,  il lavoro agile  nella
Giustizia, il  Consiglio Giudiziario; il processo di  Cassazione; il
processo civile di primo grado; l’appello penale e civile; la
Sorveglianza;  prove di ripartenza :  la riorganizzazione del lavoro nella
fase 2. A ciò seguirà una sintesi del dibattito.

Iniziamo con un primo contributo su :  notifiche,   indagini preliminari,
il dibattimento





-1-

*Le indagini preliminari nell’emergenza sanitaria*

Nessuna delle misure originariamente messe in campo per fronteggiare
l’emergenza sanitaria ha riguardato le indagini preliminari e le Procure.
Solo  gli emendamenti ancora in discussione in sede di conversione del D.L.
18/2020 (  art. 83 comma 12 quater ) prevedono  la possibilità che nel
corso delle indagini preliminari dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 che il
pubblico ministero e il giudice si avvalgano di collegamenti da remoto  per
compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta
alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di
esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro
non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di
contenimento della diffusione del virus COVID-19

Quello delle indagini preliminari è  un ambito che negli anni recenti ha
visto una forte implementazione della telematizzazione, della
digitalizzazione e della dematerializzazione, ma ciò nonostante misure
ulteriori sarebbero  assai utili nella fase della crisi sanitaria e lo
sarebbero anche dopo la fine dell’emergenza.

Quella delle indagini preliminari rappresenta, infatti,  la fase in cui  i
processi di innovazione tecnologica potrebbero essere  più largamente
applicati, perché la segretezza che la caratterizza, la relazione interna
tra Pubblico ministero e G.i.p. e per  larga parte di questa fase l’assenza
di contraddittorio o un contraddittorio limitato a singoli atti fino alla
discovery integrale, consentirebbero di sviluppare al massimo livello i
processi di innovazione senza in alcun modo incidere sui diritti della
difesa. E tuttavia questo processo è ancora lontano dall’essere attuato.

Anzitutto,   l’utilizzo dei registri non può farsi da remoto, ma richiede
un accesso dalla postazione  dell’Ufficio, e questo ha costituito
sicuramente  in questa fase un serio problema per i magistrati del pubblico
ministero come per i G.i.p. ed i rispettivo personale, perché ha limitato
severamente la possibilità di svolgere il  lavoro a distanza.  La  ragione
è nel mancato approntamento di procedure atte a garantire la sicurezza
della rete negli accessi da remoto. Procedure tecnicamente realizzabili
che  sarebbe auspicabile approntare nei prossimi mesi.

Si è poi reso ancor più evidente in questa fase lo scarso dialogo
telematico tra Procura e G.i.p.; ed invero, molto del lavoro che transita
in cartaceo tra questi due uffici potrebbe essere gestito in digitale e per
via telematica : dai decreti penali, alle archiviazioni ignoti e alle
proroghe.

Ma, ancor più a monte, la possibilità di lavorare su un fascicolo digitale
presuppone la dematerializzazione, oggi affidata ad  un progetto, quale è
il TIAP, che ha uno sviluppo disomogeneo sul territorio nazionale, vive di
finanziamenti a singhiozzo, non riguarda tutti i fascicoli e tutte le fasi
del fascicolo.  .

Se in questo tempo i P.m. e i G.i.p. ed il  personale amministrativo dei
rispettivi uffici avessero potuto accedere da remoto ai registri
informatici, l’incidenza della crisi sulla produttività e sull’efficienza
sarebbe stata qui  assai  modesta. L’emergenza sanitaria anche in questo
caso ha reso evidente  il ruolo strategico che l’innovazione tecnologica e
la modernizzazione del sistema assolve non solo nella crisi, ma anche nel
tempo ordinario, indicandoci un valore da sostenere, sviluppare e
promuovere.

Anche sul concreto svolgimento delle indagini un approccio più attento alle
possibilità messe a disposizione dalla tecnologia avrebbe potuto, nel corso
dell’emergenza, e potrebbe anche in futuro, arrecare un incremento di
funzionalità ed efficacia senza scadimento delle garanzie.

Ad esempio, proprio come prevedono ora gli emendamenti, ma solo per il
periodo dell’emergenza,  tutta la gestione del rapporto tra il PM ed i
consulenti ed ausiliari può essere gestito a distanza quando questo sia
opportuno, a partire dal momento del conferimento dell’incarico ai sensi
dell’art. 359 c.p.p. che non richiede la presenza in contraddittorio delle
parti e pone limitatissimi problemi relativi alla sola identificazione
formale del consulente. All’opposto l’introduzione di tale possibilità
eviterebbe alcuni spostamenti anche di grande importanza sul territorio
nazionale compiuti da CT ed ausiliari solo per presenziare fisicamente al
conferimento dell’incarico.

Anche l’assunzione di sommarie informazioni testimoniali può essere
agevolata dagli strumenti di video conferenza. Tale opzione consentirebbe
al PM di svolgere personalmente un maggior numero di atti di indagine e, ad
esempio di partecipare a distanza al compimento di atti effettuati in
presenza dalla PG. Anche in questo caso la tecnologia può alleviare oneri
di spostamento territoriale del magistrato o della persona informata dei
fatti, quando questi sono eccessivamente onerosi, dispendiosi o causa di
ritardi nell’espletamento dell’atto urgente. Il tema della compiuta
identificazione della persona verbalizzata può essere risolto attraverso
una sua identificazione fisica nel luogo in cui si connette da parte di
personale di PG o, se cittadino italiano all’estero da parte del personale
del Consolato o dell’Ambasciata.

In tutti questi casi la scelta del remoto non varrebbe a sostituire le
procedure ordinarie, ma  aggiungerebbe delle possibilità che non incidono
sulle garanzie, migliorano la qualità del lavoro e l’efficienza, eliminano
costi inutili.

Opportunità, dunque che dovrebbero essere colte anche dopo l’emergenza

-2 -

*Il processo penale e il dibattimento nell’emergenza sanitaria*

Una delle misure più importanti  fin da subito messe in campo  per la
gestione dell’emergenza sanitaria nella giustizia penale è stata la
previsione della gestione da remoto dell’udienza di convalida dell’arresto
e il contestuale giudizio direttissimo.

Una tale soluzione innovativa che abbiamo verificato e utilizzato
positivamente nell’emergenza, non appare tuttavia modello da replicare in
modo generalizzato una volta ritornata la normalità;  si tratta di un
momento molto delicato che vede il cittadino nella disponibilità delle
forze di polizia che lo hanno arrestato e, quindi in una  fase di
restrizione della libertà personale senza garanzia di difesa e senza
controllo dell’Autorità giurisdizionale; la presenza fisica in udienza  del
difensore, del giudice e dello stesso pubblico ministero in occasione della
convalida dell'arresto rappresentano esse stesse  una garanzia  che  va
preservata nel tempo ordinario  e  la cui deroga è  ora giustificata
dall’emergenza sanitaria in atto.

Tra gli emendamenti ora in discussione di sede di conversione del D..
18/2020 è  il comma 12 bis dell’art. 83 che prevede che  limitatamente al
periodo   dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non
richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero,
dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del
giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti,
consulenti o periti possano essere tenute mediante collegamenti da remoto,
con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione delle parti.

Si  tratta di una previsione certamente utile nel periodo dell’emergenza
che potrebbe avere positive applicazione anche una volta cessate
l’emergenza.

Ed invero,  anche dopo l’emergenza una gestione da remoto potrebbe
rivelarsi utile  strumento di gestione di alcuni segmenti o fasi del
procedimento e del processo penale.

In alcuni casi esso potrebbe rivelarsi uno strumento di maggiore garanzia
dei diritti di  difesa; sovviene al riguardo il caso dell’ interrogatorio
di garanzia per rogatoria :  non pare dubbio che un contatto tra il
giudice  ha emesso la misura e conosce gli atti  e le parti, sia pur da
remoto, possa soddisfare assai meglio le esigenze di garanzia,  rispetto
allo strumento tradizionale della rogatoria, nella quale  chi svolge
l’interrogatorio non conosce approfonditamente i fatti.

O si pensi all’ipotesi del procedimento camerale nel quale il detenuto che
risieda fuori dal circondario del Tribunale competente, voglia essere
sentito; tra l’acquisizione delle dichiarazioni dal magistrato di
sorveglianza del luogo che nulla sa del procedimento ed un colloquio  da
remoto, quest’ultimo appare soluzione assai più garantista per
l’interessato.

In altri casi, lo svolgimento di parte  del processo da remoto, potrebbe
rivelarsi uno strumento utile ad assicurare maggiore efficienza e risparmio
di costi del tutto inutili, senza alcuna lesione del diritto di difesa. A
tal riguardo, può richiamarsi il caso del conferimento dell’incarico
peritale nella fase dell’incidente probatorio o a dibattimento, che
impongono sovente spostamenti da zone molto lontane dal territorio
nazionale di professionisti, con perdita di tempo degli interessati, di
denaro per l'Erario e inutile appesantimento per il processo.

O ancora, può richiamarsi il caso della necessità di assumere testimonianze
da testimoni qualificati, come gli ufficiali di P,g, che sono chiamati a
semplicemente confermare di aver ricevuto una denuncia, o assunto una
s.i.t. o eseguito un certo atto e magari si trova in luoghi distanti dal
Tribunale in cui deve essere sentito. Ma ancora, il caso di testimoni
portatori di contributi di conoscenza che pur secondari nella composizione
della piattaforma probatoria, è tuttavia necessario acquisire al processo
(come, ad esempio,  le persone offese del reato presupposto rispetto alla
ricettazione, costrette talvolta a spostarsi da luoghi lontani per
raccontare di essere state derubate).

Infine, uno spazio per l’udienza da remoto potrebbe prospettarsi per i caso
in cui debba essere semplicemente sciolta una riserva, o formulata una
questione di natura tecnica come alcune eccezioni preliminari, o debba
essere  concordato  un mero  rinvio.

Di converso, l’oralità e la assunzione della prova alla presenza delle
parti appaiono irrinunciabili fuori dall’emergenza  per l’esame delle
persone offese e dei testimoni il cui contributo di conoscenza richieda un
attento vaglio critico nella fase stessa della sua assunzione, nonché
l’esame dell’imputato,  dei periti e consulenti.

Ma la gestione da remoto può anche in questo caso fornire delle
opportunità, anche dopo l’emergenza, che non sostituiscono i cardini  su
cui è costruito il processo o il dibattimento, ma ampliano le opportunità,
assicurando in certi casi maggiore tutela, riducendo costi inutili e
migliorando l’efficienza.

Opportunità, dunque che dovrebbero essere colte anche dopo l’emergenza



-3-

*Le notifiche telematiche*

Il d.l. 18/2020 ha previsto, tra l’altro che nel periodo di sospensione le
notifiche  si effettuino ai difensori esclusivamente per via telematica e
che anche le  notifiche all’imputato si effettuino con avviso al  difensore
di fiducia.

Si tratta di una innovazione importante e utile, che andrebbe conservata
anche dopo l’emergenza, consentendo essa un forte recupero di efficienza
all’intero sistema.

Allo stesso modo posso essere introdotte a regime norme che consentano che
viaggi sulla rete anche la comunicazione dell’avvocatura verso gli uffici
giudiziari, consentendo l’inoltro ed il deposito di atti, memorie, istanze
, ricorsi ed impugnazioni via PEC.

Opportunità, dunque che dovrebbero essere colte anche dopo l’emergenza.



*(continua …)*
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