[Area] [anm-milano] I rischi dell’udienza telematica

Stefano Celli stefano.celli a giustizia.it
Mer 22 Apr 2020 18:19:05 CEST


Cari voi che leggete,

scusate se mi inserisco in un dibattito con osservazioni poco ragionate, 
ma credo che, al di là di alcune inevitabili asprezze e appassionate 
difese (e accuse), discutere, dibattere, confrontarsi, non possa che 
fare bene.

Se le mie idee reggono la critica degli altri bene; se non la reggono le 
modifico.

Sono, come primo approccio, un grande sostenitore dell'informatica e 
della sua applicazione concreta ed effettiva (e ampia) al processo (e 
alle indagini).

Sono anche convinto che sarebbe un ottimo obiettivo concentrare i nostri 
sforzi per ottenere dal ministero, prima ancora che l'udienza da remoto, 
il potenziamento della infrastruttura.

A ben vedere questo dovrebbe riguardare tutti i settori. Del resto 
stendere la fibra anche Rimini (non solo a Gropparello, per dire) 
dovrebbe essere il minimo, e invece ...

Se negli uffici non ci sono gli scanner (non è vero, ci sono, ma pochi e 
di scarsa qualità), se abbiamo costantemente materiale informatico 
scarsino. Se ci leghiamo mani e piedi ad applicativi che, a dir poco, 
sono debolucci,  come facciamo, ad esempio, a far funzionare il PPT (che 
infatti non c'è)?

Se non chiediamo che SICP funzioni veramente e che giri bene sulle 
macchine, senza dover aspettare trenta secondi per aprire un fascicolo, 
come facciamo a chiedere alle parti di digerire l'udienza da remoto?


E su questo (sul potenziamento dell'infrastruttura) dubito che qualcuno 
possa anche sol ipotizzare di opporsi, nemmeno le camere penali, secondo me.

Nello stesso tempo sarebbe importante evitare di dar solo l'impressione 
di "volersi approfittare dell'emergenza". Sia chiaro, io non ci ho 
pensato neppure per un momento che qualcuno volesse approfittarsi. Ma 
nel momento in cui l'argomento viene, più o meno apertamente, speso, 
credo che la scelta strategica giusta, anzi vincente, sia quella di 
farsi carico della preoccupazione, anche se fosse strumentale, se non 
altro per togliere un argomento al contraddittore.

Così, magari, si potrebbe pensare a far funzionare le notifiche e le 
comunicazioni anche per gli avvocati penalisti con un canale informatico 
(allo stato non è così: poi magari ci sono uffici che lo consentono, ma 
a rigore ...)


Mi lasciano poi abbastanza perplesso il riferimento a processi singoli, 
importanti anzi importantissimi per il rilievo che hanno avuto, anche da 
un punto di vista sociale, politico, di singoli processi. Non perché non 
valga quel che si è fatto in un processo, ma perché si parla, se ho ben 
compreso (così c'è scritto) di modalità di trattazione da remoto 
evidentemente concordate fra tutte le parti. Magari caldeggiate dal 
tribunale, ma comunque recepite positivamente.

Allora è evidente che dire

<<abbiamo fatto così per il processo X che era importantissimo e 
delicatissimo, perché non farlo per tutti i processi meno delicati e 
meno importanti?>>

serve a poco, perché si fonda su un consenso, non su un'imposizione, sia 
essa del tribunale (che non può farlo) o del legislatore (che può farlo, 
ma ovviamente tutti gli interessati lo tirano dalla propria parte).


Penso sia molto meglio lavorare e procedere per gradi, previo rigoroso 
chiarimento almeno terminologico: udienza da remoto è una cosa, processo 
telematico un'altra o meglio il processo telematico comprende l'udienza 
da remoto, ma se ho delle riserve su questa, non significa che mi 
oppongo a quello.


Un'ultima notazione: mi spiace che emerga un collegamento fra le scelte 
della maggioranza e alcune delle posizioni fino a qui espresse, quasi 
che la suddetta maggioranza fosse stata imbeccata dai documenti 
dell'esecutivo di MD.

Basterebbero le date per smentire questo collegamento, anche se capisco 
che nel momento in cui la politica fa scelte difformi dai nostri 
desideri e dalle nostre aspirazioni, viene naturale cerare "il colpevole".

A ben vedere non è solo l'esecutivo di magistratura democratica che ha 
sottolineato i rischi NON del telematico in se, ma dell'udienza da 
remoto, e con esclusivo riferimento alla fase successiva all'emergenza. 
Anche altri gruppi, o singole voci, hanno scritto che le attuali forme 
straordinarie di partecipazione al processo non potevano proseguire sic 
et simpliciter dopo. Basta leggere le interviste e gli interventi che in 
questi giorni si susseguono.


Senza contare che, finalmente, si discute (e così torno all'inizio di 
questa mail), perché evidentemente ci sono punti di vista non 
coincidenti che però si confrontano lealmente, senza ricorrere 
necessariamente al sarcasmo (che poi, anche se fosse, pazienza) e non ci 
si limita a recepire quel che il leader (autorevole, per carità) ha deciso.


cari saluti a tutti


stefano celli


Il 22/04/2020 15:19, Ida Teresi ha scritto:
>
> ..anche io condivido integralmente, e ringrazio Annamaria, Ilio e 
> Paolo per queste chiare prese di posizione.
>
> Il radicalismo ideologico ha sempre ostacolato l'adozione di decisioni 
> equilibrate e lungimiranti, e ora, in una situazione che definire 
> eccezionale appare anche eufemistico, tirare fuori l'ipocrita 
> mitizzazione di una fisica compresenza per arrivare a buttare all'aria 
> tutto quanto di buono sin qui è stato faticosamente fatto per 
> fronteggiare l'emergenza (ma anche per ottimizzare stabilmente con la 
> tecnologia un processo penale che non brilla per efficienza ed 
> efficacia) mi sembra pura eterogenesi dei fini.
>
> Una cosa insensata e dannosa.
>
> Prestiamo il fianco a chi ha chissà quali altri obbiettivi.
>
> Già così siamo bloccati: non si riesce da tempo a interrogare i 
> collaboratori detenuti, non si è avuto il coraggio ancora di 
> disciplinare gli interrogatori e in  generale la fase delle indagini!
>
> Che alternative abbiamo? Chiudiamo tutto o ci esponiamo al contagio?!.
>
> E' questo vale per tutti gli uffici e per tutte le regioni d'Italia.
>
> Mi sembra giocare col fuoco.
>
> Un caro saluto
>
> Ida Teresi
>
> DDA  Procura di Napoli
>
> ------------------------------------------------------------------------
> *Da:* Area <area-bounces a areaperta.it> per conto di Fabio De Pasquale 
> <fabio.depasquale a giustizia.it>
> *Inviato:* mercoledì 22 aprile 2020 14:58
> *A:* Annamaria Gatto
> *Cc:* anm-milano a googlegroups.com; area a areaperta.it
> *Oggetto:* Re: [Area] [anm-milano] I rischi dell’udienza telematica
> Condivido integralmente quanto appena scritto da Annamaria Gatto.
>
> Può essere forse utile ricordare che nel processo Mediaset - più di 10 
> anni fa - molti testimoni, anche su questioni estremamente delicate 
> (es: il ruolo di Silvio Berlusconi) vennero sentiti in 
> videoconferenza: con gli Stati Uniti, la Svizzera, il Principato di 
> Monaco.
>
> Vi furono anche, in quelle udienze, questioni procedurali, che vennero 
> trattate per via telematica, anche con interlocuzione diretta con le 
> autorità giudiziarie straniere.
>
> Non mi pare che i difensori lamentaro mai lesioni del diritto di 
> difesa.  Vi era tra essi anche il prof. Lanzi che in un’intervista di 
> oggi definisce il processo telematico “una boutade allucinante  e 
> incredibile”.
>
> Fabio De Pasquale
>
>
>> Il giorno 22 apr 2020, alle ore 14:10, Annamaria Gatto 
>> <annamaria.gatto a giustizia.it <mailto:annamaria.gatto a giustizia.it>> 
>> ha scritto:
>>
>> … riprendo il discorso non solo per condividere le riflessioni di 
>> Enrico ed Ilio ma anche per ringraziare sentitamente tutti quelli che 
>> hanno ritenuto di assumere quella che Enrico ha definito (e concordo 
>> pienamente) “una posizione ideologica e prematura” ottenendo 
>> l’effetto che, in sede di Commissione Giustizia, la maggioranza abbia 
>> chiesto che “le udienze che comportano attività istruttoria o di 
>> discussione vengano escluse dalla modalità telematica del processo” 
>> sulla base “delle osservazioni venute da magistrati, avvocati e 
>> giuristi” e “in omaggio al diritto di difesa” perché per quel tipo di 
>> udienze “si ritiene debbano essere preservati i principi di oralità, 
>> immediatezza e concentrazione del contraddittorio”. Con alta 
>> probabilità, perciò, il “Cura Italia” oggi in discussione alla Camera 
>> non verrà approvato con gli emendamenti introdotti dal Senato 
>> all’art. 83. Un vero successo!!! Come quasi tutti i Capi degli Uffici 
>> sto predisponendo le linee guida per il periodo post 11 maggio 
>> peraltro utilizzando quelle del CSM e contando sull’approvazione 
>> dell’art. 83 così come emendato che mi avrebbe consentito di non 
>> “bloccare” l’attività giurisdizionale usando con assoluta parsimonia 
>> gli spiragli che la norma mi apriva. Norma che, vorrei ricordare ai 
>> “soloni” del diritto, se ben utilizzata non pregiudicava in alcun 
>> modo il diritto di difesa, l’oralità, l’immediatezza e concentrazione 
>> del contraddittorio ma che consentiva di conciliare questi principi 
>> con la tutela di un diritto costituzionale che, a differenza di 
>> quelli in – solo apparente – contraddizione, ha il rango di diritto 
>> fondamentale: quello della salute di tutti gli “attori” del processo. 
>> Ora non sarà più così e tutto quello che potrò fare sarà disporre un 
>> rinvio indiscriminato dei processi penali a dopo il 30 giugno … con 
>> tutti i rischi relativi alla regolamentazione della “fase 2” (che 
>> compete unicamente al potere legislativo/esecutivo).
>> Forse sono troppo vecchia per capire - ma, probabilmente anche per 
>> questo, meno “infarcita” di pregiudizi ideologici (i capelli bianchi 
>> a volte possono essere indicativi di maggiore “saggezza”) – e vorrei 
>> che qualcuno mi spiegasse, senza ricorrere a vuote affermazioni 
>>  pregiudiziali ma ad argomentazioni basate su elementi concreti che 
>> dimostrino quale sia il vulnus che quelle previsioni potevano 
>> arrecare ai principi sopra indicati – quale pregiudizio avrebbe mai 
>> arrecato la possibilità di assumere da remoto ma nel contraddittorio 
>> la testimonianza di un operante che, a volte trasferito in sede 
>> lontana, dovrà invece attraversare l’Italia (esponendosi a rischio e 
>> diventando a sua volta una fonte di rischio per i presenti) per 
>> essere sentito in aula ed in quella sede – come sempre avviene – 
>> autorizzato a consultare gli atti a sua firma.  I 42 anni di 
>> esercizio effettivo della giurisdizione penale nel rispetto di quei 
>> principi non mi bastano a darmi una risposta.
>> Resta l’amarezza  per l’incapacità che, ancora una volta, abbiamo 
>> dimostrato di non essere in grado di cogliere le opportunità che 
>> possono derivare anche da una tragedia come quella che stiamo vivendo 
>> e di accettare le sfide che, inevitabilmente, dovrete affrontare. 
>> Dico dovrete perché, per fortuna, sono ormai così anziana da potermi 
>> permettere di lasciare un lavoro cui ho dedicato energie, passione e 
>> (credo) competenze, cui ho sacrificato tanto (salute compresa) ma che 
>> – a questo punto – sento di poter abbandonare senza avere rimpianti.
>> Buona fortuna
>> Annamaria Gatto
>> *Da:*anm-milano a googlegroups.com <mailto:anm-milano a googlegroups.com> 
>> <anm-milano a googlegroups.com 
>> <mailto:anm-milano a googlegroups.com>>*Per conto di*Ilio Mannucci Pacini
>> *Inviato:*sabato 11 aprile 2020 07:44
>> *A:*anm-milano a googlegroups.com <mailto:anm-milano a googlegroups.com>
>> *Oggetto:*[anm-milano] Re: [Area] I rischi dell’udienza telematica
>> So che non lo si dovrebbe fare, ma le lucide e appassionate 
>> considerazioni di Enrico non mi fanno trattenere dal condividerle e 
>> sostenerle.
>> Ho già scritto su altre mailing list della necessità che dalla 
>> magistratura provengano sollecitazioni e manifestazioni di 
>> disponibilità per sostenere gli interventi di digitalizzazione 
>> (telematizzazione, se si può dire), modernizzazione (se il termine 
>> non fosse abusato) dell’attività giudiziaria.
>> Interventi che di questi tempi sono necessitati.
>> Credo che le associazioni di magistrati (e l’ANM in particolare) 
>> debbano assumere un ruolo di influencer nei confronti di chi deve 
>> prendere le decisioni sulle modalità di gestione dell’udienza in 
>> presenza dell’emergenza epidemiologica. Peraltro, sembrerebbe che 
>> l’emergenza non sarà temporalmente limitata, che le condizioni di 
>> svolgimento dell’attività giudiziaria (e delle udienze in 
>> particolare) sarà per molto tempo condizionata dalle precauzioni nei 
>> comportamenti che ci porteremo dietro da questa tragica esperienza.
>> Ma bando alla retorica (e alle ciance).
>> Enrico ha fatto bene a segnalare in questa lista come l’approccio 
>> all’udienza telematica non possa essere ideologicamente aprioristico 
>> (questa definizione è mia, ma mi pare colga bene il senso di quanto 
>> da lui scritto), perché questo distretto e quello dove oggi Enrico 
>> lavora sono i più coinvolti nella gestione dell’emergenza (anche di 
>> quella giudiziaria) e in un passato anche recente sono stati pionieri 
>> nella modernizzazione di alcuni servizi.
>> Io rilancio gli argomenti di Enrico e chiedo che almeno a livello 
>> locale le nostre associazioni rappresentative diventino influencer 
>> propositivi perché questo “strumenti nuovi ed eccezionali ... oggi 
>> alternativi al rinvio, serbino utilità nell’ordinario nostro lavoro”.
>> Oggi a me interessa che vi siano, qui da noi, dove i rischi di 
>> contagio rendono problematico il mantenimento di un livello 
>> essenziale di attività giudiziaria, modalità di trattazione d’udienza 
>> adeguati all’emergenza e che l’ANM, innanzitutto, intervenga per 
>> affermare alla comunità che noi non vogliamo chiudere tutto.
>> L’ANM e le altre associazioni rappresentative devono richiedere a chi 
>> ha responsabilità politiche strumenti normativi che ci consentano di 
>> mantenere il livello di attività giudiziaria indispensabile anche in 
>> questo tempo di emergenza.
>> Preoccupa che alcune nostre associazioni nazionali (talvolta 
>> all’unisono con quelle degli avvocati) siano più attenti a “prese di 
>> posizioni ideologiche” (questa l’ho presa da Enrico) che a 
>> sollecitare interventi adeguati a consentirci di continuare a lavorare.
>> Confido che da Milano giunga un messaggio diverso, comeè accaduto in 
>> queste settimane​da parte dei dirigenti degli uffici giudiziari, che 
>> si sono fatti promotori e hanno approvato linee guida e protocolli 
>> condivisi con l’avvocatura che ci hanno consentito di mantenere 
>> “aperta la giustizia”, anche con un Palazzo semi chiuso.
>> Oggi ci servono coperture legislative a queste modalità di lavoro.
>> Ilio Mannucci Pacini
>> ------------------------------------------------------------------------
>> *Da:*anm-milano a googlegroups.com 
>> <mailto:anm-milano a googlegroups.com><anm-milano a googlegroups.com 
>> <mailto:anm-milano a googlegroups.com>> per conto di Enrico Consolandi 
>> <enrico.consolandi a giustizia.it <mailto:enrico.consolandi a giustizia.it>>
>> *Inviato:*venerdì 10 aprile 2020 19:21
>> *A:*anm-milano a googlegroups.com <mailto:anm-milano a googlegroups.com>
>> *Oggetto:*[anm-milano] I: [Area] I rischi dell’udienza telematica
>>
>> Sinceramente mi pare una presa di posizione ideologica e prematura.
>>
>> Non si  può essere solo a favore o solo contro la udienza telematica, 
>> sia essa quella con memorie sia essa quella mediante teleconferenza.
>>
>> Sono strumenti, nuovi ed eccezionali, di case management,  oggi come 
>> oggi alternativi al rinvio, che possono serbare utilità 
>> nell'ordinario nostro lavoro.
>>
>> Pur essendo la oralità un valore sul quale concordo, ci sono casi in 
>> cui serve veramente a poco, per esempio la udienza di PC, oppure la 
>> discussione ex art. 281 sexies contumaciale e quindi ben venga la 
>> sostituzione con memorie. Per la udienza post memorie istruttorie 
>> invece è già il legislatore ad aver previsto il caso di riserva senza 
>> udienza, che già molti utilizzano.
>>
>> Certo la trattazione con memorie si adatta poco per esempio alla 
>> prima udienza, ma si tratta di uno strumento di case management che 
>> può essere utile ed arricchisce le possibilità del giudice e mi pare 
>> proprio sia prevista solo per il civile.
>>
>> Piuttosto è difficile stabilire come organizzarla e una trattazione 
>> con memorie la abbiamo già avuta nel processo societario ed è stata 
>> abbandonata.
>>
>> Personalmente saluto la possibilità di gestire al meglio il processo 
>> con una maggiore gamma di strumenti  come una maggiore flessibilità e 
>> responsabilizzazione del giudice e delle parti. Che in questi tempi 
>> pare una scelta quasi obbligata, ma che può essere utile anche fuori 
>> di questa.
>>
>> Così pure la udienza da remoto mediante telecobnferenza, che in 
>> relatà salvaguarda la oralità ed anzi in certi casi la favorisce; 
>> certo non è come avere le parti d'innanzi, ma vi possono essere casi 
>> in cui le parti, o i testimoni hanno difficoltà a comparire e 
>> infliggere loro magari un trasporto in ambulanza può essere 
>> controproducente al sentirle personalmente.
>>
>> Nella mia esperienza  ho usato la teleconferenza per sentire un teste 
>> malato di SLA; ho fatto poi un lungo processo in cui le parti (tre) 
>> erano in carrozzella e sono venute tutte le volte. Probabilmente ci 
>> tenevano a venire di persona, ma consentire il collegamento a 
>> distanza sarebbe stata una possibilità in più da offrire nel caso lo 
>> desiderassero. E devo dire che nella occasione si lamentavano della 
>> scarsa accessibilità epr loro del palazzo e dei servizi igienici.
>>
>> Inoltre la teleconferenza era già prevista dalla legge fallimentare 
>> per le adunanze dei creditori e in alcune sedi praticata con successo 
>> per consentire l'accesso a centinaia di persone. Tra l'altro non con 
>> il sistema teams e con modalità diverse che si dovrebbero prendere ad 
>> esempio, ma è un altro discorso.
>>
>> Una buona prassi del Tribunale di Milano, già prima censita al CSM, 
>> prevedeva l''utilizzo della videoconferenza nelle amministrazioni di 
>> sostegno e consentiva una maggiore partecipazione dell'amministrato, 
>> che può essere facilmente sentito senza bisogno di accompagnamenti a 
>> volte onerosi, dalla residenza o dall'ospedale ove si trove. In 
>> questo senso favorisce e non ostacola la oralità e la èpresenza in 
>> processo del soggetto amministrato.
>>
>> Per questo dico che una opposizione preconcetta allo strumento è 
>> sbagliata.
>>
>> Eppoi non vedo perchè ad un avvocato che sta in Puglia e voglia 
>> difendere un cliente milanese si debba impedire di farlo da remoto, 
>> con i documenti a disposizione, invece che prendere un aereo, magari 
>> portandosi dietro chili di copie di cortesia e documenti da consultare.
>>
>> Perchè questi programmi sono anche una occasione di condivisione in 
>> tempo reale dei documenti, purchè informatici ed anche del verbale in 
>> corso di redazione.
>>
>> Uno strumento da affinare certo, nell'esperienza, per trovare 
>> strumenti e modi migliori per il suo utilizzo, ma se non si utilizza 
>> non si farà mai.
>>
>> Credo che prima di rifiutare uno strumento sia necessario 
>> sperimetarlo e credo che ancora adesso, che i tempi lo impongono, le 
>> teleconferenze fatte si contino sulle dita delle mani (forse dobbiamo 
>> aggiungere i piedi, ma non molto di più), almeno nel civile.
>>
>> Se fossimo partiti prima, su scala maggiore, non saremmo arrivati 
>> impreparati a questa pur poco prevedibile situazione.
>>
>> Nel penale poi la teleconferenza era già assai invalsa in certi 
>> Tribunali di sorveglianza per collegare i detenuti in carcere, 
>> evitando trasferimenti onerosi e a volte poco graditi agli stessi 
>> detenuti, oltre che forieri di allungamento dei tempi di tratatzione.
>>
>> Le tecnologia è un mezzo, non è  il fine, ma nemmeno il diavolo.
>>
>> Poichè "medium is the message" la tecnologia modifica anche i 
>> contenuti, ma il cambiamento va governato, rifiutarlo porterà altri a 
>> governare il cambiamento che le tecnologie comunque imporranno. In 
>> pratica a governarci.
>>
>> Per questo mi stupisco un po' della posizione qui assunta dai miei ex 
>> compagni di corrente, che spero sapranno rimeditarla.
>>
>> Enrico
>>
>> ------------------------------------------------------------------------
>> *Da:*anm-milano a googlegroups.com 
>> <mailto:anm-milano a googlegroups.com><anm-milano a googlegroups.com 
>> <mailto:anm-milano a googlegroups.com>> per conto di Elena Riva 
>> Crugnola <elena.rivacrugnola a giustizia.it 
>> <mailto:elena.rivacrugnola a giustizia.it>>
>> *Inviato:*venerdì 10 aprile 2020 18:31
>> *A:*anm-milano a googlegroups.com <mailto:anm-milano a googlegroups.com>
>> *Oggetto:*[anm-milano] I: [Area] I rischi dell’udienza telematica
>>
>> ​vi giro da altra lista.....
>> personalmente condivido le considerazioni esposte sotto
>> buona pasqua a tutt*... compatibilmente....
>> elena riva crugnola
>>
>> *I rischi dell’udienza telematica*
>>
>> **
>>
>> Stiamo vivendo un periodo eccezionale, speriamo irripetibile.
>>
>> Lo stato di emergenza per ragioni di sanità, seguito alla pandemia da 
>> Covid-19, si è abbattuto anche sul sistema giustizia, sospendendo 
>> tutta l’attività giudiziaria (da ultimo – d.l. 23/2020, art. 36 – 
>> sino al termine dell’11 maggio 2020), con limitate eccezioni connesse 
>> allo stato di restrizione della libertà personale, nel processo 
>> penale, e alla vulnerabilità del destinatario della tutela, nel 
>> processo civile.
>>
>> Le uniche attività non sospese vengono peraltro svolte, sia nel 
>> civile che nel penale, mediante l’utilizzo di strumenti telematici 
>> che consentono la trattazione da remoto; strumenti senza dubbio utili 
>> per la fase dell’emergenza, disciplinati dalle linee guida del Csm, 
>> da numerosi protocolli nei singoli distretti e ora al vaglio del 
>> legislatore.
>>
>> Siamo consapevoli di come il procedimento “da remoto” abbia 
>> consentito di contemperare la tutela del diritto alla salute di tutti 
>> e l’interesse a “non mandare in quarantena” la giustizia, in settori 
>> che sono fondamentali per la convivenza civile: la democrazia non può 
>> infatti tollerare la “sospensione” della giurisdizione, strumento e 
>> luogo di tutela dei diritti e di garanzia delle libertà.
>>
>> L’impiego delle tecnologie telematiche per quanto riguarda la 
>> formazione e comunicazione, anche nel penale, di atti e documenti – a 
>> condizioni di reciprocità con l’avvocatura – è certamente un dato 
>> positivo e, sotto questo profilo, ci auguriamo che l’esperienza di 
>> questi mesi possa dare una accelerazione all’evoluzione positiva del 
>> sistema.
>>
>> Tuttavia, riteniamo necessario ribadire che una volta cessata la 
>> situazione di emergenza – e mettendo in conto come anche per la 
>> giustizia, al pari di altri settori della vita del paese, si tratterà 
>> di un processo graduale – occorrerà tornare alla “normalità” e, con 
>> essa, alla pienezza di tutte quelle regole processuali che non sono 
>> neutre, essendo state previste dal legislatore in funzione 
>> dell’effettività del diritto di difesa e del ruolo di garanzia della 
>> giurisdizione.
>>
>> Da questo punto di vista, l’udienza da remoto e la trattazione 
>> scritta nel processo civile rischiano di vanificare i positivi 
>> risultati della trattazione effettiva dei processi in udienza, a 
>> partire da un tasso di definizione conciliativa molto elevato.
>>
>> Il pericolo, allora, è quello di un ritorno a udienze come inutili 
>> dispensatrici di termini e a un giudice civile quale mero estensore 
>> di sentenze, al termine di un dialogo processuale ripetitivo.
>>
>> Le stesse considerazioni valgono, poi, anche per il processo penale.
>>
>> L’udienza di convalida dell’arresto e del fermo “a distanza” deroga, 
>> infatti, alla regola processuale che richiede la presenza della 
>> persona arrestata o fermata dinanzi al “suo” giudice. Una regola che 
>> risponde ad evidenti ragioni di tutela della persona privata della 
>> libertà personale, non a caso garantita dal codice anche attraverso 
>> la previsione di termini ristretti per condurre in udienza 
>> l’arrestato, in ipotesi di celebrazione del giudizio direttissimo.
>>
>> Nel momento in cui si deve valutare la legittimità dell’operato della 
>> PG è necessario che l’arrestato sia a contatto fisico con il giudice 
>> chiamato a decidere, in una posizione anche soggettiva di non 
>> condizionamento, che gli consenta un esercizio pieno del diritto 
>> di difesa; una posizione, questa, oggettivamente non garantita dalla 
>> condizione di stretto contatto con chi ha effettuato l’arresto o il 
>> fermo.
>>
>> Ancora: nel nostro ordinamento, le ipotesi di processo a distanza 
>> sono disciplinate come eccezioni, in ragione sia del diverso valore 
>> assunto dalle dichiarazioni rese da testi e imputati in un esame a 
>> distanza, sia del valore del contatto continuo con il difensore. La 
>> presenza fisica, dunque, è garanzia non solo del diritto di difesa, 
>> ma anche del risultato epistemologico dell’acquisizione probatoria.
>>
>> Analoghe perplessità fanno sorgere tutte le ipotesi che 
>> decontestualizzano la decisione, ipotizzando camere di consiglio 
>> delocalizzate, con gravi dubbi su riservatezza, ponderazione e valore 
>> delle decisioni assunte in tali modi.
>>
>> Crediamo, infatti, che al modello di giudice che auspichiamo 
>> appartenga la consapevolezza che la fatica, anche fisica, del 
>> contatto con le parti del processo, e in primo luogo con l’imputato, 
>> sia necessaria; e che le decisioni giudiziarie riguardino le persone 
>> e la loro esistenza, e che non si manifestino in un “altrove” lontano 
>> e delocalizzato.
>>
>> Per questo, vogliamo sottolineare che i cambiamenti introdotti, 
>> necessari per affrontare la crisi senza paralizzare la giustizia, 
>> presentano rischi che non si possono sottovalutare, e che quelli 
>> evidenziati non sono accettabili in tempi di normalità.
>>
>> Occorre, quindi, rifuggire dalla tentazione di credere che tutte le 
>> facilitazioni permesse dalla crisi possano costituire un buon lascito 
>> per il futuro. Questo pensiero, infatti, potrebbe divenire il 
>> pretesto perché, terminata la fase critica, si introducano o 
>> stabilizzino deroghe a quelle norme che la nostra legislazione ha 
>> introdotto per tutelare e garantire al massimo i diritti e le libertà.
>>
>> Roma, 10 aprile 2020.
>>
>> /L’Esecutivo di Magistratura democratica/
>>
>> --
>> Magistratura democratica
>> www.magistraturademocratica.it <http://www.magistraturademocratica.it/>
>> md a magistraturademocratica.it <mailto:md a magistraturademocratica.it>
>> +39.349.78.05.555 <tel:+39.349.78.05.555>
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