[Area] I: udienza telematica prima e dopo l'emergenza

Fabrizio Vanorio fabrizio.vanorio a giustizia.it
Gio 23 Apr 2020 19:48:26 CEST



Non c'è dubbio che le Camere penali abbiano usato i soliti toni da "muro contro muro" anche sul processo telematico.

Ma le prese di posizione all'interno della magistratura non mi pare che siano state connotate da chiusure ideologiche.

I dubbi espressi riguardano solo il ritorno alla normalità, non l'utilizzo necessitato di tutti gli strumenti telematici possibili in questa fase di emergenza. Per cui è chiaro che si deve andare avanti nella sperimentazione, anche per gli atti d'indagine, con le attenzioni dovute alle esigenze di segretezza degli atti. E se ci saranno arretramenti in questo percorso, la responsabilità sarà del legislatore e semmai di chi sta spingendo in vari ambienti politici ed economici per "aprire tutto e subito".



Le questioni, invece, si porranno per il futuro post-virus. Penso che le innovazioni telematiche ci serviranno per evitare viaggi a testimoni che abitano molto lontano o sono ammalati, per tante udienze in cui la presenza delle parti è solo una formalità, per fare riunioni investigative magari tra 3 o 4 Procure a distanza, per riunioni associative e così via.



Tutto ciò non elimina però la valenza del processo in aula, con la necessità del continuo contatto

tra imputato e difensore, l'esame da vicino del testimone, i contatti tra le parti e col giudice per la risoluzione immediata delle questioni, con gli atti alla mano. Così come il confronto collegiale in camera di consiglio, con la necessaria riservatezza e protezione (penso, ad esempio, ai giudici popolari).

O, ancora, il contatto quotidiano tra colleghi e avvocati, anche prima e dopo l'udienza, che è fonte di esperienza e di arricchimento reciproco (penso, nel penale, agli accordi acquisitivi ed a quella fase di preparazione tipica dell'udienza DDA, ma, anche sotto altri profili, delle udienze monocratiche molto cariche).

Non a caso in tante e-mail dei primi giorni di chiusura dei tribunali vari colleghi mettevano in guardia dal rischio

di "giudici-monadi", isolati davanti ai loro computer. E l'udienza è uno dei pochi momenti della nostra giornata lavorativa (e non solo) in cui non abbiamo davanti uno schermo.



Penso che riflettere su queste esigenze e su tanti problemi complessi, come la titolarità e riservatezza dei dati, la qualità dei prodotti ecc., non sia un segno di chiusura retrograda, ma un modo saggio di affrontare il futuro. Con la certezza di dover progredire, ma qualche dubbio su come farlo.



 Saluti, Fabrizio Vanorio







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Da: Area <area-bounces a areaperta.it> per conto di Paolo Scotto Di Luzio <paolo.scottodiluzio a giustizia.it>
Inviato: mercoledì 22 aprile 2020 21:04
A: Cristina Tabacchi; Fabio De Pasquale; Annamaria Gatto; Ida Teresi
Cc: anm-milano a googlegroups.com; area a areaperta.it
Oggetto: Re: [Area] [anm-milano] I rischi dell’udienza telematica

Magari una amnistia.
Giusto per fare un po' di ragione

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From: Area <area-bounces a areaperta.it> on behalf of Ida Teresi <ida.teresi a giustizia.it>
Sent: Wednesday, April 22, 2020 3:46:56 PM
To: Cristina Tabacchi <cristina.tabacchi a giustizia.it>; Fabio De Pasquale <fabio.depasquale a giustizia.it>; Annamaria Gatto <annamaria.gatto a giustizia.it>
Cc: anm-milano a googlegroups.com <anm-milano a googlegroups.com>; area a areaperta.it <area a areaperta.it>
Subject: Re: [Area] [anm-milano] I rischi dell’udienza telematica


infatti...e notare che nell'articolo è intervistata una civilista di uno studio legale milanese..

La causa inglese era milionaria, ed evidentemente era interesse di tutte le parti trattarla.

Ergo..i penalisti delle camere penali italiane a cosa mirano?

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Da: Cristina Tabacchi
Inviato: mercoledì 22 aprile 2020 15:25
A: Ida Teresi; Fabio De Pasquale; Annamaria Gatto
Cc: anm-milano a googlegroups.com; area a areaperta.it
Oggetto: R: [Area] [anm-milano] I rischi dell’udienza telematica

Intanto altrove…..

Da: Area <area-bounces a areaperta.it> Per conto di Ida Teresi
Inviato: mercoledì 22 aprile 2020 15:19
A: Fabio De Pasquale <fabio.depasquale a giustizia.it>; Annamaria Gatto <annamaria.gatto a giustizia.it>
Cc: anm-milano a googlegroups.com; area a areaperta.it
Oggetto: Re: [Area] [anm-milano] I rischi dell’udienza telematica


..anche io condivido integralmente, e ringrazio Annamaria, Ilio e Paolo per queste chiare prese di posizione.

Il radicalismo ideologico ha sempre ostacolato l'adozione di decisioni equilibrate e lungimiranti, e ora, in una situazione che definire eccezionale appare anche eufemistico, tirare fuori l'ipocrita mitizzazione di una fisica compresenza per arrivare a buttare all'aria tutto quanto di buono sin qui è stato faticosamente fatto per fronteggiare l'emergenza (ma anche per ottimizzare stabilmente con la tecnologia un processo penale che non brilla per efficienza ed efficacia) mi sembra pura eterogenesi dei fini.

Una cosa insensata e dannosa.

Prestiamo il fianco a chi ha chissà quali altri obbiettivi.

Già così siamo bloccati: non si riesce da tempo a interrogare i collaboratori detenuti, non si è avuto il coraggio ancora di disciplinare gli interrogatori e in  generale la fase delle indagini!

Che alternative abbiamo? Chiudiamo tutto o ci esponiamo al contagio?!.

E' questo vale per tutti gli uffici e per tutte le regioni d'Italia.

Mi sembra giocare col fuoco.

Un caro saluto



Ida Teresi

DDA  Procura di Napoli

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Da: Area <area-bounces a areaperta.it<mailto:area-bounces a areaperta.it>> per conto di Fabio De Pasquale <fabio.depasquale a giustizia.it<mailto:fabio.depasquale a giustizia.it>>
Inviato: mercoledì 22 aprile 2020 14:58
A: Annamaria Gatto
Cc: anm-milano a googlegroups.com<mailto:anm-milano a googlegroups.com>; area a areaperta.it<mailto:area a areaperta.it>
Oggetto: Re: [Area] [anm-milano] I rischi dell’udienza telematica

Condivido integralmente quanto appena scritto da Annamaria Gatto.

Può essere forse utile ricordare che nel processo Mediaset - più di 10 anni fa - molti testimoni, anche su questioni estremamente delicate (es: il ruolo di Silvio Berlusconi) vennero sentiti in videoconferenza: con gli Stati Uniti, la Svizzera, il Principato di Monaco.

Vi furono anche, in quelle udienze, questioni procedurali, che vennero trattate per via telematica, anche con interlocuzione diretta con le autorità giudiziarie straniere.

Non mi pare che i difensori lamentaro mai lesioni del diritto di difesa.  Vi era tra essi anche il prof. Lanzi che in un’intervista di oggi definisce il processo telematico “una boutade allucinante  e incredibile”.

Fabio De Pasquale



Il giorno 22 apr 2020, alle ore 14:10, Annamaria Gatto <annamaria.gatto a giustizia.it<mailto:annamaria.gatto a giustizia.it>> ha scritto:

… riprendo il discorso non solo per condividere le riflessioni di Enrico ed Ilio ma anche per ringraziare sentitamente tutti quelli che hanno ritenuto di assumere quella che Enrico ha definito (e concordo pienamente) “una posizione ideologica e prematura” ottenendo l’effetto che, in sede di Commissione Giustizia, la maggioranza abbia chiesto che “le udienze che comportano attività istruttoria o di discussione vengano escluse dalla modalità telematica del processo” sulla base “delle osservazioni venute da magistrati, avvocati e giuristi” e “in omaggio al diritto di difesa” perché per quel tipo di udienze “si ritiene debbano essere preservati i principi di oralità, immediatezza e concentrazione del contraddittorio”. Con alta probabilità, perciò, il “Cura Italia” oggi in discussione alla Camera non verrà approvato con gli emendamenti introdotti dal Senato all’art. 83. Un vero successo!!! Come quasi tutti i Capi degli Uffici sto predisponendo le linee guida per il periodo post 11 maggio peraltro utilizzando quelle del CSM e contando sull’approvazione dell’art. 83 così come emendato che mi avrebbe consentito di non “bloccare” l’attività giurisdizionale usando con assoluta parsimonia gli spiragli che la norma mi apriva. Norma che, vorrei ricordare ai “soloni” del diritto, se ben utilizzata non pregiudicava in alcun modo il diritto di difesa, l’oralità, l’immediatezza e concentrazione del contraddittorio ma che consentiva di conciliare questi principi con la tutela di un diritto costituzionale che, a differenza di quelli in – solo apparente – contraddizione, ha il rango di diritto fondamentale: quello della salute di tutti gli “attori” del processo. Ora non sarà più così e tutto quello che potrò fare sarà disporre un rinvio indiscriminato dei processi penali a dopo il 30 giugno … con tutti i rischi relativi alla regolamentazione della “fase 2” (che compete unicamente al potere legislativo/esecutivo).
Forse sono troppo vecchia per capire - ma, probabilmente anche per questo, meno “infarcita” di pregiudizi ideologici (i capelli bianchi a volte possono essere indicativi di maggiore “saggezza”) – e vorrei che qualcuno mi spiegasse, senza ricorrere a vuote affermazioni  pregiudiziali ma ad argomentazioni basate su elementi concreti che dimostrino quale sia il vulnus che quelle previsioni potevano arrecare ai principi sopra indicati – quale pregiudizio avrebbe mai arrecato la possibilità di assumere da remoto ma nel contraddittorio la testimonianza di un operante che, a volte trasferito in sede lontana, dovrà invece attraversare l’Italia (esponendosi a rischio e diventando a sua volta una fonte di rischio per i presenti) per essere sentito in aula ed in quella sede – come sempre avviene – autorizzato a consultare gli atti a sua firma.  I 42 anni di esercizio effettivo della giurisdizione penale nel rispetto di quei principi non mi bastano a darmi una risposta.
Resta l’amarezza  per l’incapacità che, ancora una volta, abbiamo dimostrato di non essere in grado di cogliere le opportunità che possono derivare anche da una tragedia come quella che stiamo vivendo e di accettare le sfide che, inevitabilmente, dovrete affrontare. Dico dovrete perché, per fortuna, sono ormai così anziana da potermi permettere di lasciare un lavoro cui ho dedicato energie, passione e (credo) competenze, cui ho sacrificato tanto (salute compresa) ma che – a questo punto – sento di poter abbandonare senza avere rimpianti.
Buona fortuna
Annamaria Gatto

Da: anm-milano a googlegroups.com<mailto:anm-milano a googlegroups.com> <anm-milano a googlegroups.com<mailto:anm-milano a googlegroups.com>> Per conto di Ilio Mannucci Pacini
Inviato: sabato 11 aprile 2020 07:44
A: anm-milano a googlegroups.com<mailto:anm-milano a googlegroups.com>
Oggetto: [anm-milano] Re: [Area] I rischi dell’udienza telematica

So che non lo si dovrebbe fare, ma le lucide e appassionate considerazioni di Enrico non mi fanno trattenere dal condividerle e sostenerle.
Ho già scritto su altre mailing list della necessità che dalla magistratura provengano sollecitazioni e manifestazioni di disponibilità per sostenere gli interventi di digitalizzazione (telematizzazione, se si può dire), modernizzazione (se il termine non fosse abusato) dell’attività giudiziaria.
Interventi che di questi tempi sono necessitati.
Credo che le associazioni di magistrati (e l’ANM in particolare) debbano assumere un ruolo di influencer nei confronti di chi deve prendere le decisioni sulle modalità di gestione dell’udienza in presenza dell’emergenza epidemiologica. Peraltro, sembrerebbe che l’emergenza non sarà temporalmente limitata, che le condizioni di svolgimento dell’attività giudiziaria (e delle udienze in particolare) sarà per molto tempo condizionata dalle precauzioni nei comportamenti che ci porteremo dietro da questa tragica esperienza.
Ma bando alla retorica (e alle ciance).
Enrico ha fatto bene a segnalare in questa lista come l’approccio all’udienza telematica non possa essere ideologicamente aprioristico (questa definizione è mia, ma mi pare colga bene il senso di quanto da lui scritto), perché questo distretto e quello dove oggi Enrico lavora sono i più coinvolti nella gestione dell’emergenza (anche di quella giudiziaria) e in un passato anche recente sono stati pionieri nella modernizzazione di alcuni servizi.
Io rilancio gli argomenti di Enrico e chiedo che almeno a livello locale le nostre associazioni rappresentative diventino influencer propositivi perché questo “strumenti nuovi ed eccezionali ... oggi alternativi al rinvio, serbino utilità nell’ordinario nostro lavoro”.
Oggi a me interessa che vi siano, qui da noi, dove i rischi di contagio rendono problematico il mantenimento di un livello essenziale di attività giudiziaria, modalità di trattazione d’udienza adeguati all’emergenza e che l’ANM, innanzitutto, intervenga per affermare alla comunità che noi non vogliamo chiudere tutto.
L’ANM e le altre associazioni rappresentative devono richiedere a chi ha responsabilità politiche strumenti normativi che ci consentano di mantenere il livello di attività giudiziaria indispensabile anche in questo tempo di emergenza.
Preoccupa che alcune nostre associazioni nazionali (talvolta all’unisono con quelle degli avvocati) siano più attenti a “prese di posizioni ideologiche” (questa l’ho presa da Enrico) che a sollecitare interventi adeguati a consentirci di continuare a lavorare.
Confido che da Milano giunga un messaggio diverso, come è accaduto in queste settimane​ da parte dei dirigenti degli uffici giudiziari, che si sono fatti promotori e hanno approvato linee guida e protocolli condivisi con l’avvocatura che ci hanno consentito di mantenere “aperta la giustizia”, anche con un Palazzo semi chiuso.
Oggi ci servono coperture legislative a queste modalità di lavoro.
Ilio Mannucci Pacini
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Da: anm-milano a googlegroups.com<mailto:anm-milano a googlegroups.com> <anm-milano a googlegroups.com<mailto:anm-milano a googlegroups.com>> per conto di Enrico Consolandi <enrico.consolandi a giustizia.it<mailto:enrico.consolandi a giustizia.it>>
Inviato: venerdì 10 aprile 2020 19:21
A: anm-milano a googlegroups.com<mailto:anm-milano a googlegroups.com>
Oggetto: [anm-milano] I: [Area] I rischi dell’udienza telematica


Sinceramente mi pare una presa di posizione ideologica e prematura.

Non si  può essere solo a favore o solo contro la udienza telematica, sia essa quella con memorie sia essa quella mediante teleconferenza.

Sono strumenti, nuovi ed eccezionali, di case management,  oggi come oggi alternativi al rinvio, che possono serbare utilità nell'ordinario nostro lavoro.



Pur essendo la oralità un valore sul quale concordo, ci sono casi in cui serve veramente a poco, per esempio la udienza di PC, oppure la discussione ex art. 281 sexies contumaciale e quindi ben venga la sostituzione con memorie. Per la udienza post memorie istruttorie invece è già il legislatore ad aver previsto il caso di riserva senza udienza, che già molti utilizzano.

Certo la trattazione con memorie si adatta poco per esempio alla prima udienza, ma si tratta di uno strumento di case management che può essere utile ed arricchisce le possibilità del giudice e mi pare proprio sia prevista solo per il civile.

Piuttosto è difficile stabilire come organizzarla e una trattazione con memorie la abbiamo già avuta nel processo societario ed è stata abbandonata.

Personalmente saluto la possibilità di gestire al meglio il processo con una maggiore gamma di strumenti  come una maggiore flessibilità e responsabilizzazione del giudice e delle parti. Che in questi tempi pare una scelta quasi obbligata, ma che può essere utile anche fuori di questa.



Così pure la udienza da remoto mediante telecobnferenza, che in relatà salvaguarda la oralità ed anzi in certi casi la favorisce; certo non è come avere le parti d'innanzi, ma vi possono essere casi in cui le parti, o i testimoni hanno difficoltà a comparire e infliggere loro magari un trasporto in ambulanza può essere controproducente al sentirle personalmente.

Nella mia esperienza  ho usato la teleconferenza per sentire un teste malato di SLA; ho fatto poi un lungo processo in cui le parti (tre) erano in carrozzella e sono venute tutte le volte. Probabilmente ci tenevano a venire di persona, ma consentire il collegamento a distanza sarebbe stata una possibilità in più da offrire nel caso lo desiderassero. E devo dire che nella occasione si lamentavano della scarsa accessibilità epr loro del palazzo e dei servizi igienici.

Inoltre la teleconferenza era già prevista dalla legge fallimentare per le adunanze dei creditori e in alcune sedi praticata con successo per consentire l'accesso a centinaia di persone. Tra l'altro non con il sistema teams e con modalità diverse che si dovrebbero prendere ad esempio, ma è un altro discorso.

Una buona prassi del Tribunale di Milano, già prima censita al CSM, prevedeva l''utilizzo della videoconferenza nelle amministrazioni di sostegno e consentiva una maggiore partecipazione dell'amministrato, che può essere facilmente sentito senza bisogno di accompagnamenti a volte onerosi, dalla residenza o dall'ospedale ove si trove. In questo senso favorisce e non ostacola la oralità e la èpresenza in processo del soggetto amministrato.

Per questo dico che una opposizione preconcetta allo strumento è sbagliata.

Eppoi non vedo perchè ad un avvocato che sta in Puglia e voglia difendere un cliente milanese si debba impedire di farlo da remoto, con i documenti a disposizione, invece che prendere un aereo, magari portandosi dietro chili di copie di cortesia e documenti da consultare.

Perchè questi programmi sono anche una occasione di condivisione in tempo reale dei documenti, purchè informatici ed anche del verbale in corso di redazione.

Uno strumento da affinare certo, nell'esperienza, per trovare strumenti e modi migliori per il suo utilizzo, ma se non si utilizza non si farà mai.

Credo che prima di rifiutare uno strumento sia necessario sperimetarlo e credo che ancora adesso, che i tempi lo impongono, le teleconferenze fatte si contino sulle dita delle mani (forse dobbiamo aggiungere i piedi, ma non molto di più), almeno nel civile.

Se fossimo partiti prima, su scala maggiore, non saremmo arrivati impreparati a questa pur poco prevedibile situazione.



Nel penale poi la teleconferenza era già assai invalsa in certi Tribunali di sorveglianza per collegare i detenuti in carcere, evitando trasferimenti onerosi e a volte poco graditi agli stessi detenuti, oltre che forieri di allungamento dei tempi di tratatzione.



Le tecnologia è un mezzo, non è  il fine, ma nemmeno il diavolo.

Poichè "medium is the message" la tecnologia modifica anche i contenuti, ma il cambiamento va governato, rifiutarlo porterà altri a governare il cambiamento che le tecnologie comunque imporranno. In pratica a governarci.

Per questo mi stupisco un po' della posizione qui assunta dai miei ex compagni di corrente, che spero sapranno rimeditarla.



Enrico



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Da: anm-milano a googlegroups.com<mailto:anm-milano a googlegroups.com> <anm-milano a googlegroups.com<mailto:anm-milano a googlegroups.com>> per conto di Elena Riva Crugnola <elena.rivacrugnola a giustizia.it<mailto:elena.rivacrugnola a giustizia.it>>
Inviato: venerdì 10 aprile 2020 18:31
A: anm-milano a googlegroups.com<mailto:anm-milano a googlegroups.com>
Oggetto: [anm-milano] I: [Area] I rischi dell’udienza telematica



​vi giro da altra lista.....
personalmente condivido le considerazioni esposte sotto
buona pasqua a tutt*... compatibilmente....
elena riva crugnola

[https://webmail.magistraturademocratica.it/cpsess4914529424/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=49163&_token=XKrSeBy0p1HFSetafYp5pDjp3LvpCb4W&_part=1.2.2&_embed=1&_mimeclass=image]

I rischi dell’udienza telematica



Stiamo vivendo un periodo eccezionale, speriamo irripetibile.



Lo stato di emergenza per ragioni di sanità, seguito alla pandemia da Covid-19, si è abbattuto anche sul sistema giustizia, sospendendo tutta l’attività giudiziaria (da ultimo – d.l. 23/2020, art. 36 – sino al termine dell’11 maggio 2020), con limitate eccezioni connesse allo stato di restrizione della libertà personale, nel processo penale, e alla vulnerabilità del destinatario della tutela, nel processo civile.



Le uniche attività non sospese vengono peraltro svolte, sia nel civile che nel penale, mediante l’utilizzo di strumenti telematici che consentono la trattazione da remoto; strumenti senza dubbio utili per la fase dell’emergenza, disciplinati dalle linee guida del Csm, da numerosi protocolli nei singoli distretti e ora al vaglio del legislatore.



Siamo consapevoli di come il procedimento “da remoto” abbia consentito di contemperare la tutela del diritto alla salute di tutti e l’interesse a “non mandare in quarantena” la giustizia, in settori che sono fondamentali per la convivenza civile: la democrazia non può infatti tollerare la “sospensione” della giurisdizione, strumento e luogo di tutela dei diritti e di garanzia delle libertà.

L’impiego delle tecnologie telematiche per quanto riguarda la formazione e comunicazione, anche nel penale, di atti e documenti – a condizioni di reciprocità con l’avvocatura – è certamente un dato positivo e, sotto questo profilo, ci auguriamo che l’esperienza di questi mesi possa dare una accelerazione all’evoluzione positiva del sistema.



Tuttavia, riteniamo necessario ribadire che una volta cessata la situazione di emergenza – e mettendo in conto come anche per la giustizia, al pari di altri settori della vita del paese, si tratterà di un processo graduale – occorrerà tornare alla “normalità” e, con essa, alla pienezza di tutte quelle regole processuali che non sono neutre, essendo state previste dal legislatore in funzione dell’effettività del diritto di difesa e del ruolo di garanzia della giurisdizione.



Da questo punto di vista, l’udienza da remoto e la trattazione scritta nel processo civile rischiano di vanificare i positivi risultati della trattazione effettiva dei processi in udienza, a partire da un tasso di definizione conciliativa molto elevato.

Il pericolo, allora, è quello di un ritorno a udienze come inutili dispensatrici di termini e a un giudice civile quale mero estensore di sentenze, al termine di un dialogo processuale ripetitivo.



Le stesse considerazioni valgono, poi, anche per il processo penale.

L’udienza di convalida dell’arresto e del fermo “a distanza” deroga, infatti, alla regola processuale che richiede la presenza della persona arrestata o fermata dinanzi al “suo” giudice. Una regola che risponde ad evidenti ragioni di tutela della persona privata della libertà personale, non a caso garantita dal codice anche attraverso la previsione di termini ristretti per condurre in udienza l’arrestato, in ipotesi di celebrazione del giudizio direttissimo.

Nel momento in cui si deve valutare la legittimità dell’operato della PG è necessario che l’arrestato sia a contatto fisico con il giudice chiamato a decidere, in una posizione anche soggettiva di non condizionamento, che gli consenta un esercizio pieno del diritto di difesa; una posizione, questa, oggettivamente non garantita dalla condizione di stretto contatto con chi ha effettuato l’arresto o il fermo.



Ancora: nel nostro ordinamento, le ipotesi di processo a distanza sono disciplinate come eccezioni, in ragione sia del diverso valore assunto dalle dichiarazioni rese da testi e imputati in un esame a distanza, sia del valore del contatto continuo con il difensore. La presenza fisica, dunque, è garanzia non solo del diritto di difesa, ma anche del risultato epistemologico dell’acquisizione probatoria.

Analoghe perplessità fanno sorgere tutte le ipotesi che decontestualizzano la decisione, ipotizzando camere di consiglio delocalizzate, con gravi dubbi su riservatezza, ponderazione e valore delle decisioni assunte in tali modi.



Crediamo, infatti, che al modello di giudice che auspichiamo appartenga la consapevolezza che la fatica, anche fisica, del contatto con le parti del processo, e in primo luogo con l’imputato, sia necessaria; e che le decisioni giudiziarie riguardino le persone e la loro esistenza, e che non si manifestino in un “altrove” lontano e delocalizzato.



Per questo, vogliamo sottolineare che i cambiamenti introdotti, necessari per affrontare la crisi senza paralizzare la giustizia, presentano rischi che non si possono sottovalutare, e che quelli evidenziati non sono accettabili in tempi di normalità.

Occorre, quindi, rifuggire dalla tentazione di credere che tutte le facilitazioni permesse dalla crisi possano costituire un buon lascito per il futuro. Questo pensiero, infatti, potrebbe divenire il pretesto perché, terminata la fase critica, si introducano o stabilizzino deroghe a quelle norme che la nostra legislazione ha introdotto per tutelare e garantire al massimo i diritti e le libertà.



Roma, 10 aprile 2020.



L’Esecutivo di Magistratura democratica


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Fabio De Pasquale
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