[Area] AreaDG sulle sfide della nuova crisi globale - VII (Il processo del lavoro)

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Ven 1 Maggio 2020 00:36:11 CEST


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*AreaDG sulle sfide della nuova crisi globale*



*L’emergenza epidemiologica, la crisi globale e le nuove sfide – 7*



-12-

*Il processo del lavoro*



Nella normativa sulla giustizia dell’emergenza il processo e, in generale,
la materia del lavoro sono i grandi assenti. Non v’è disciplina specifica
per un rito che ha tratti profondi di specialità dal giudizio di cognizione
ordinaria; addirittura le controversie di lavoro, di previdenza e
assistenza neppure vengono menzionate nel catalogo delle cause urgenti
contenuto nell’art. 83, terzo comma, d.l. 18/2020. Quest’ultima omissione
non ha una ragionevole giustificazione, poiché si tratta d’un contenzioso
addirittura sottratto alla sospensione generale dei termini del periodo
feriale, in considerazione del carattere fondamentale dei diritti che vi
trovano tutela e dell’urgenza che vi è connaturata.

  Il legislatore non sembra intenzionato a rimediare a tale lacuna. Nella
legge di conversione del d.l. 18/2020 si coglie un parziale ravvedimento
all’assenza originaria d’una disciplina di dettaglio della videoudienza, ma
esso riguarda solo il processo penale.

*  La completa rimozione di riferimenti al processo del lavoro apre
questioni interpretative gravi e rischia di trasformare questa fase in
un’occasione perduta. *

*  Inoltre, in un rito in cui concentrazione, oralità e immediatezza sono
funzionali alla tutela di diritti fondamentali, le potenzialità della
tecnologia potrebbero essere sfruttate limitatamente alle attività meno
complesse, consentendo comunque un significativo incremento dell’efficienza
decisoria. *

*  Tuttavia l’adozione dei nuovi strumenti non può essere rimessa
all’iniziativa (e alle attitudini) d’un giudice privo di assistenza e senza
una normazione degli eventi dipendenti dalla dinamica del mezzo
informatico. Il processo civile telematico funziona grazie alla normativa
che gli è stata dedicata. E’ difficile immaginare che, senza un’analoga
disciplina, possa accadere altrettanto per la videoudienza dell’art. 83
d.l. 18/2020. *

1. *La ricostruzione della disciplina d’emergenza per via interpretativa*.

Per il giudice del lavoro, dunque, le regole da applicarsi nell’emergenza
vanno costruite integralmente per via ermeneutica, muovendo dall’assunto
che, quando il d.l. 18/2020 parla di “udienza civile”, intenda comprendervi
anche l’udienza tenuta col rito del lavoro. Questa premessa però non basta
a rendere immediatamente estensibili a questo rito le disposizioni e le
chiavi di lettura che vengono riferite al processo civile, poiché ben altro
peso vi hanno la concentrazione e, soprattutto, l’oralità e l’immediatezza.

  L’operazione di adattamento interpretativo strizza quindi inevitabilmente
l’occhio anche al dibattimento penale, più simile per molti versi alla
dinamica del rito lavoristico: basti pensare alla pubblicità dell’udienza,
al confronto verbale tra le parti, alla lettura del dispositivo in udienza.

  Di conseguenza, l’udienza prevista dall’art. 83, settimo comma, lett. h),
d.l. 18/2020 rischia di essere una valvola di sfogo assai meno praticabile
di quanto non si pensi per il giudizio di cognizione ordinaria, nel quale
la trattazione scritta la fa già da padrone; e, d’altro canto, la
videoudienza dell’art. 83, settimo comma, lett. f), sconta le carenze di
disciplina degli effetti legati al suo funzionamento e risulta affidata
esclusivamente alla organizzazione del giudice (diversamente da quanto si è
voluto prevedere per le udienze penali) sì da risultare uno strumento che
prevedibilmente troverà applicazioni alterne e disomogenee negli uffici
giudiziari.

  E’ possibile però affermare che alcune attività processuali si prestino
ad essere oggi compiute da remoto, diversamente da quanto avviene
nell’ordinarietà. E’ il caso del conferimento d’incarico per l’accertamento
tecnico preventivo dell’art. 445-bis c.p.c., che può avvenire nominando
preventivamente il consulente medico-legale e inviandogli un testo
contenente il giuramento nonché la bozza di quesito (che egli controfirmerà
con la propria pec). E’ il caso di conciliazioni che, sull’accordo delle
parti e con la rinuncia dei difensori a qualsiasi futura eccezione, possono
avvenire col deposito telematico della transazione e la conseguente
dichiarazione di esecutività da parte del giudice, che potrà dichiarare
estinto il processo. E’ il caso di udienze di discussione che, non
richiedendo la presenza neppure delle parti, possono svolgersi
integralmente con trattazione scritta.

  A quest’ultimo proposito il codice ammette già ipotesi, eccezionali, di
memorie di contenuto istruttorio (art. 420, sesto comma) o per la
definizione del giudizio (art. 429, secondo comma). Si tratta dunque di
modulare queste previsioni con quella della trattazione scritta oggi
introdotta temporaneamente per le ragioni di salute pubblica.

  A questo adattamento non sembra costituire un ostacolo insormontabile la
regola generale della pubblica lettura del dispositivo, con o senza
motivazione. Una volta ammessa la necessaria celebrazione a porte chiusa
(art, 83, settimo comma, lett. e) e comunque la portata sostitutiva della
trattazione scritta per l’udienza di discussione finale, quest’ultima
previsione finisce per incorporare anche quella relativa alle modalità
della pubblicazione della decisione. Nel rito del lavoro la lettura del
dispositivo in presenza delle parti è legata inscindibilmente alla
pubblicità dell’udienza. E’ inevitabile che, venendo meno questa, anche la
pronuncia venga resa pubblica altrimenti: il giudice potrà dunque assumere
la causa in decisione secondo la regola generale insita nell’art.
281-quinquies c.p.c.

  Le considerazioni svolte valgono a maggiore ragione per il processo del
lavoro di secondo grado, nel quale l’udienza non prevede adempimenti che
richiedano la presenza delle parti e l’attività istruttoria rappresenta
l’eccezione.

2. *Il nodo della videoudienza nelle cause di lavoro*.

Partecipazione delle parti e istruttoria restano il terreno su cui il
giudice del lavoro sarà chiamato a confrontarsi con la praticabilità della
videoudienza. Va ricordato a questo proposito come la presenza personale
delle parti abbia una valenza fondamentale in questo settore per almeno tre
aspetti: l’esperimento d’un tentativo di conciliazione effettivo, che può
richiedere anche passaggi multipli di udienza; l’assunzione dalla viva voce
della parte di chiarimenti sull’oggetto della causa e dei fatti davvero
controversi e rilevanti; la valutazione dell’atteggiamento processuale
nella prospettiva del migliore bilanciamento dei risultati di prova.

  E’ dubbio che la videoudienza concepita, ma per nulla disciplinata, dal
legislatore dell’emergenza possa servire a questa pluralità di scopi. Se da
un lato è plausibile che almeno per alcune fattispecie processuali – ad es.
procedimenti d’urgenza o cause di licenziamento con diritto alla
reintegrazione – si renderà inevitabile il ricorso a questo strumento nella
fase che ad oggi dovrebbe terminare il 30 giugno, occorre essere consci,
d’altro canto, dei risultati ingannevoli che esso potrebbe determinare.

  La distanza tra giudice e parte, la presenza o meno del difensore accanto
a quest’ultima, le possibili difficoltà di connessione con le conseguente
presenza alterna di degli uni o degli altri giocheranno un ruolo importante
e talvolta imprevedibile.

  A ciò si aggiungano gli effetti della gestione, affidata al giudice, del
mezzo informatico e dell’incertezza sulle ricadute giuridiche dei possibili
eventi del collegamento. Gli interrogativi destinati a restare senza una
risposta sicura sono svariati, Qualche esempio: come andrà valutata ai fini
della prova e della presenza la mancata connessione di una parte oppure la
sua disconnessione durante un interrogatorio? Come e con quale efficacia
potrà essergli mostrato un atto per contestare una sua dichiarazione? Come
potrà il giudice pronunciarsi a distanza sull’ammissione d’un nuovo,
fondamentale documento nel corso dell’udienza?

  Simili criticità meritano attenzione, pur se non giustificano un rifiuto
categorico verso la videoudienza. Per valutare l’impatto che essa potrà
avere sul processo del lavoro sarà forse decisiva la durata del periodo
emergenziale, a oggi limitata ad un periodo di sette settimane. E’ chiaro
che, se la scadenza del 30 giugno venisse prorogata in modo significativo,
la convivenza con questo nuovo strumento processuale potrebbe divenire
fisiologica lasciando un’eredità significativa.

3. *Prospettive future per il rito del lavoro*.

Esistono notoriamente prassi diffuse di disapplicazione concreta di alcuni
fondamenti del rito, generate prevalentemente dalle carenze di risorse e
dall’arretrato di cui soffrono molti uffici.

  Accade ormai in poche sedi che i giudici del lavoro tengano udienza in
aule aperte al pubblico e vengano assistiti dal cancelliere; non sempre il
tentativo di conciliazione e l’interrogatorio libero riescono a svolgersi
col dovuto approfondimento, sconfinando spesso, invece, in pure formalità;
le note scritte sono sempre più frequentemente divenute la regola, talvolta
perfino surrogando la discussione orale; per contro la lettura del
dispositivo in udienza è diventata in molte sedi un’eccezione.

  In questo quadro il possibile consolidamento delle pratiche generate
dall’emergenza va letto in una duplice chiave alternativa.

  Occorre prestare attenzione, da un lato, ad evitare che esse ingenerino
un ulteriore dissociazione delle prassi dalle regole processuali
fondamentali, che rendono il rito del lavoro agile, incisivo e vicino alle
persone che reclamano la tutela di diritti fondamentali. C’è da temere che
possano consolidarsi tentativi di conciliazione o interrogatori a distanza
e camere di consiglio tra giudici collegati telematicamente.

  Per altro verso la possibilità di conferire incarichi peritali senza la
presenza necessaria del consulente può diventare una positiva prassi
acceleratoria, soprattutto nelle procedure di a.t.p., numerose e con
quesiti standardizzati, nella quale i diritti delle parti non dovrebbero
subire pregiudizio poiché il giudice può vagliare comunque le possibili
eccezioni degli enti previdenziali e modificare i contenuti degli incarichi
in corso d’opera. La videoudienza, inoltre, potrebbe rivelarsi uno
strumento veloce ed efficace per udienze di modesto contenuto, ad esempio
qualora i difensori debbano formulare istanze che non richiedono
discussioni articolate.

  Anche a questi fini è dunque bene avere una rappresentazione chiara della
necessità di salvaguardare la centralità dei canoni fondamentali del rito
nonché delle criticità del mezzo telematico fornito per l’emergenza. Sarà
così possibile selezionare, in questa fase eccezionale, le cause da
trattare in video da quelle in cui prudenza vorrà che la velocità venga
almeno temporaneamente sacrificata, in attesa del ripristino
dell’ordinarietà. Sarà così anche possibile filtrare le novità odierne per
salvare le prassi davvero virtuose da conservare nel futuro.

  Spetterà al giudice essere interprete di questi contrapposti interessi e
bilanciarli con accortezza, svolgendo una funzione equilibratrice
fondamentale: una funzione che è del resto il proprium del ruolo che il
processo del lavoro da sempre gli affida.

* (7 - continua …)*



*N.B. tutto il materiale si può consultare su www.areadg.it
<http://www.areadg.it>*

( http://www.areadg.it/speciali/emergenza-e-nuove-prospettive/ )
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