[Area] [Nuovarea] AreaDG sul DL 30.4.2020 n. 28

Gianfranco Gilardi gianfrancogilardi a gmail.com
Sab 2 Maggio 2020 10:40:09 CEST


Scusate questa mia intromissione.



Avanzo l’ipotesi che l'infelice modifica al testo dell’art. 83, settimo
comma d.l. n. 18/2020, introdotta con l’art. 3 del d.l. n.28/2020 ove è
previsto che lo svolgimento dell’udienza civile in modalità da remoto debba
avvenire “*in ogni caso.*..*con la presenza del giudice nell’ufficio
giudiziario*”, debba essere interpretata (nonostante l’apparente rigidità
delle espressioni usate) con il limite implicito che la presenza del
giudice risulti compatibile – tenuto conto delle condizioni concrete
dell'ufficio - con lo scopo primario della tutela della salute, che ispira
la legislazione dell’emergenza epidemiologica ed è alla base del sesto
comma dell'art. 83 d.l. n.18.

In altri termini, non mi sembra azzardato sostenere che anche la nuova
previsione sia da ricondurre al novero delle misure organizzative
adottabili dai dirigenti degli uffici (“*i capi degli uffici giudiziari
possono adottare le seguenti misure”*: art 83, comma 7 d.l n. 18/2020 non
modificato per questa parte dalla legge di conversione n. 27/2020 né dal
successivo d.l. 28/2020), secondo la direttiva generale enunciata nel comma
6 appena citato

Così interpretata, la previsione dell’art. 83, comma 7 d.l. n. 18/2020,
come modificato dal d.l. n. 28 si configurerebbe pur sempre come una
modalità organizzativa da rapportare al caso concreto e sempre a condizione
che sia rispettata la finalità primaria della tutela della salute; e
verrebbero superate almeno in parte le incongruenze di una disposizione
tanto più evidenti se messe a confronto con quella dettata per il - pur
diverso - processo amministrativo (relativamente al quale nel successivo
art. 4 dello stesso d.l.n. 28/2020 si legge che “il luogo da cui si
collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato
udienza a tutti gli effetti di legge”)..

Mi sembra che, specie di fronte a testi normativi che non brillano certo
per perspicuità e chiarezza (cfr. al riguardo, da ultimo,* La Giustizia da
remoto: adelante…con juicio*, intervista a G. Costantino e M. Orlando
in *Giustizia
insieme*, 2 maggio 2020) un’interpretazione adeguatrice possa risultare di
ausilio,  anche per non ridurre il significato dell’udienza ad una
ritualità grottesca e priva di ogni reale ed apprezzabile contenuto
simbolico.

 Gianfranco Gilardi

Il giorno ven 1 mag 2020 alle ore 12:23 Coordinamento AreaDG <
coordinamentoarea a gmail.com> ha scritto:

>
> [image: AreaDG.jpg]
>
>
> *AreaDG sul D.L. 30.4.2020 n. 28*
>
>
>
> A A distanza di poche ore dalla sua approvazione, prima ancora che venisse
> inserita in Gazzetta Ufficiale, la norma sul processo da remoto viene
> modificata dallo stesso Governo che l’aveva in un primo momento sostenuta.
> Questo comportamento è indicativo dell’assoluta mancanza , da parte del
> Ministro Bonafede, di qualsiasi strategia politica e giudiziaria per la
> gestione dell’emergenza sanitaria nel settore giustizia. L’inserimento
> dell’accordo delle parti, costituisce una mezza sconfitta dell’avvocatura
> associata, che per la verità mirava alla totale abolizione il processo da
> remoto, e per altro verso chiama l’intera avvocatura ad assumersi la
> responsabilità della ripartenza. Là dove non sarà possibile tornare nelle
> aule in ragione della perdurante pericolo di contagio, la mancata ripresa
> delle attività giudiziarie sarà ascrivibile escusivamente alla
> responsabilità dell’avvocatura, che non avrà collaborato, e del Ministro
> della giustizia che non ha saputo adottare una linea univoca per la
> gestione di questa delicata situazione. Il nuovo decreto legge introduce
> poi l’obbligo per i magistrati di gestire il processo, anche quando è
> remotizzato, sedendo sul proprio scranno nell’aula. Si tratta di una norma
> irrazionale soprattutto per il settore civile, dove esiste già un rodato
> sistema telematico per la gestione delle attività, che pone seri problemi
> per la sicurezza e la salute collettiva. Anche questa previsione chiama il
> Ministro ad assumersi le sue responsabilità. E necessario, infatti, che
> vengano predisposti e garantiti tutti i presidi sanitari che consentano ai
> magistrati ed ai cancellieri di lavorare senza esporre a rischio la propria
> salute ed è altresì indispensabile che le aule giudiziarie, oltre ad
> assicurare il necessario distanziamento, vengano dotate di tutti i presidi
> tecnologici per garantire anche la gestione telematica delle udienze.
> L’intera magistratura deve pretendere che tali misure vengano messe in atto
> prima della ripresa parziale delle attività fissata per il 12 maggio e, in
> caso contrario, denunciarne pubblicamente le palesi responsabilità
> politiche.
>
> Il Coordinamento di AreaDG
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