[Area] Udienza telematica nel processo civile di Cassazione

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Mer 20 Maggio 2020 21:04:16 CEST


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*Considerazioni di Areadg Cassazione in tema di processo civile di
legittimità nella fase 2.*



*1. L’impatto del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 sull’attività della Corte di
cassazione in materia civile.*

          Le novità introdotte dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, art. 3,
nella disciplina dell’attività della Corte di cassazione civile, con
riferimento all’emergenza epidemica da Covid-19, consistono quasi
esclusivamente nello spostamento in avanti – dal 30 giugno al 31 luglio
2020 – del termine finale della c.d. seconda fase. Si tratta della fase
successiva a quella definitivamente cessata l’11 maggio (termine non
prorogato dal d.l.), che era caratterizzata dal rinvio automatico delle
udienze (e adunanze), ai sensi dell’art. 83, comma 1, d.l. 17 marzo 2020,
n. 18 (conv., con modif., dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e la sua
disciplina è caratterizzata, al contrario, dalla possibilità di svolgere
udienze e adunanze camerali con modalità particolari definite dal capo
dell’ufficio, in applicazione della disciplina temporanea di cui all’art.
83, cit. Tale disciplina rimane sostanzialmente inalterata per quanto
riguarda la Cassazione civile.

          Vi è anche un’ulteriore novità, rappresentata dalla previsione
(mediante modifica del comma 7, lett. f), dell’art. 83, cit.) della
«presenza del giudice nell’ufficio giudiziario» per lo svolgimento delle
«udienze civili» la cui celebrazione può tenersi[1] <#_ftn1> anche mediante
collegamenti da remoto, mediante l’utilizzo di sistemi informativi
automatizzati. Tale novità, però, sembra difficilmente applicabile alla
Corte di cassazione. Il “giudice” la cui “presenza nell’ufficio
giudiziario” è imposta da tale disposizione è infatti, quanto alla Corte di
cassazione, un collegio composto da cinque magistrati, che dunque
dovrebbero tutti essere presenti contemporaneamente nell’aula di udienza,
assieme al cancelliere, mentre il collegamento da remoto dovrebbe essere
consentito esclusivamente per gli avvocati delle parti, mediamente due. Se
così fosse, la *ratio* di contenimento del pericolo contagio riducendo la
mobilità e gli assembramenti di persone sarebbe soddisfatta in misura
minima. In realtà, la norma sembra dettata esclusivamente per le udienze
istruttorie – esclusive del giudizio di merito, in particolare di primo
grado, che sono tenute da un giudice monocratico – come è reso evidente
anche dalla menzione della presenza di “soggetti diversi dai difensori,
dalle parti e dagli ausiliari del giudice”: soggetti che corrispondono
essenzialmente ai testi. Si vuole cioè, in buona sostanza, che l’esame dei
testi si svolga in presenza e non da remoto.

          Peraltro, la celebrazione di udienze civili mediante collegamenti
da remoto non è consentita dai decreti del Primo Presidente attuativi delle
disposizioni di cui all’art. 83, cit., i quali hanno disposto il rinvio a
nuovo ruolo, per data successiva al 30 giugno, delle udienze già fissate
(decreti nn. 36 e 55 del 13 marzo e 10 aprile 2020) e per il mese di luglio
prevedono la celebrazione delle udienze – quelle ritenute urgenti –
esclusivamente in presenza (delle sole parti interessate), osservate le
misure di protezione individuale e di distanziamento sociale (decreto 11
maggio 2020, n. 76, punto 3).

          È certo, comunque, che la predetta nuova disposizione del d.l. n.
28 non si riferisce alle adunanze camerali: queste infatti non sono
“udienze” (in cui il giudice “ascolta”, appunto, le parti che compaiono
davanti a lui), bensì mere riunioni del collegio giudicante riservate, per
definizione, ai soli componenti dello stesso.

          Per le adunanze camerali, dunque, costituenti la modalità quasi
esclusiva di esercizio della giurisdizione civile della Corte nella seconda
fase, il d.l. n. 28 certamente non introduce alcuna novità, se non lo
spostamento al 31 luglio della fine della fase stessa e del regime
temporaneo che la caratterizza ai sensi del richiamato art. 83 d.l. n. 18
del 2020. Opportunamente, perciò, le varie Sezioni civili della Corte
stanno predisponendo calendari di adunanze che coprono anche il mese di
luglio e che si svolgeranno prevedibilmente da remoto.



*2. Prospettive. *

          La disciplina speciale legata all’emergenza scade, come si è
visto, il prossimo 31 luglio. È del tutto probabile, tuttavia, che per
quella data non ci saremo ancora lasciati alle spalle il pericolo di
contagio e che ci sarà pertanto ancora bisogno di una disciplina speciale.

          È ancora attesa, peraltro, l’introduzione della versione base del
“Desk”, il processo civile telematico per la Corte di cassazione,
attualmente al vaglio della Dgsia, Esso è *l’ indispensabile punto di
congiunzione tra le misure emergenziali in atto e lo sviluppo di tecniche
di lavoro al passo – finalmente – con i tempi, tali dunque da garantire una
Corte sempre all’altezza del proprio alto compito istituzionale*. Se il
collaudo si concluderà positivamente, seguiranno i test e poi una
formazione adeguata. L’auspicio è che si possano a tal fine sfruttare i
mesi anteriori alla pausa di agosto, per consentire l’uso del “Desk” prima
dell’autunno.

          È in ogni caso auspicabile che, per il periodo successivo al 31
luglio e fino alla pausa estiva 2021, o comunque per tutto il tempo in cui
un concreto rischio di contagio sarà ancora presente, la Cassazione civile
possa continuare a svolgere la maggior parte della sua attività mediante
adunanze camerali da remoto, affinandosene magari la disciplina (interna o
anche legislativa) sulla scorta dell’esperienza maturata nei prossimi mesi
di giugno e di luglio. E’ noto, infatti, che molti dei magistrati della
Corte di cassazione sono pendolari residenti in regioni anche molto
distanti e attinte pesantemente dalla diffusione della malattia o dal
conseguente rarefarsi dei mezzi di trasporto. È prevedibile che il
perdurare o il rinfocolarsi del Covid 19, sia pure in zone delimitate, e il
meccanismo di tracciamento possano imporre quarantena forzata ai
consiglieri. In altri casi sarà la presenza di modesti sintomi
parainfuenzali a impedire il viaggio, alla stregua delle misure sanitarie
vigenti. In tali casi il consigliere o il presidente impedito potrebbe
validamente partecipare all’adunanza camerale “da remoto”, scongiurando
così il rinvio della trattazione dei procedimenti, altrimenti
indispensabile.

          Tuttavia è necessario chiedersi anche cosa sarà delle udienze
pubbliche. In esse, infatti, si svolge la parte più qualificante della
funzione nomofilattica della Corte, dato che con tale procedura vanno
decisi, in particolare, i ricorsi che presentino questioni di diritto di
particolare rilevanza (art. 375, comma secondo, cpc).





*2.1. L’udienza pubblica.*



          Poiché non è possibile che la Corte dismetta, per un periodo
presumibilmente non breve, la parte più qualificante della propria
attività, le soluzioni ipotizzabili sono due: lo svolgimento di udienze
pubbliche in presenza, con uso di mezzi di protezione individuale e
distanziamento sociale, come attualmente stabilito dal Primo Presidente con
il richiamato decreto n. 76, e lo svolgimento di udienze con collegamenti
da remoto tra i partecipanti, consentito dal pure richiamato art. 83, comma
7, lett. f), d.l. n. 18/2020.

          Va anzitutto notato che sia l’una che l’altra modalità incidono,
di fatto, sulla pubblicità dell’udienza: è ben vero che il distanziamento
sociale e il collegamento da remoto non sono assolutamente incompatibili
con una, sia pur limitata, partecipazione di pubblico (che si rechi
nell’aula di udienza o si connetta, previa autorizzazione, alla piattaforma
utilizzata per il collegamento da remoto), ma è del pari evidente la forte
incidenza almeno quantitativa di tali modalità sulla partecipazione del
pubblico, attesi i limiti, per un verso, di capienza delle aule e, per
altro verso, di compatibilità del numero di connessioni con l’efficienza
dei sistemi informatici. E tuttavia la pubblicità è considerata, dalla
stessa giurisprudenza CEDU, un requisito non assoluto dell’udienza, dunque
ben superabile o attenuabile in presenza di esigenze stringenti quali
quelle della salute pubblica.

          Il vero punto critico della disciplina emergenziale dell’udienza
è il rispetto della completezza e genuinità del contraddittorio, che può
rivelarsi problematico in caso di collegamenti da remoto, come attesta il
dibattito assai vivace in corso al riguardo.

          Anche a tale proposito, però, il processo civile di cassazione
presenta significative particolarità, tali da sdrammatizzare in larga
misura le questioni che si pongono per i processi di merito. Il dibattito
processuale davanti alla Corte di cassazione è limitato, infatti, alle
questioni giuridiche ed è riservato a soggetti particolarmente qualificati
– avvocati, pubblico ministero, giudici. Sembra evidente che una
discussione in diritto, tra tecnici, possa svolgersi anche mediante
collegamenti da remoto senza intollerabili sacrifici per il
contraddittorio, o comunque con sacrifici giustificati dall’esigenza di
contrastare il diffondersi del contagio a seconda dei tempi e delle
circostanze che si verificheranno. I problemi immediati posti dal
collegamento a distanza sono piuttosto di carattere tecnico, onde
l’implementazione di esso va perseguita di pari passo con l’acquisizione di
adeguati mezzi tecnici e relativa organizzazione.

          È inoltre importante chiarire che tale modalità di discussione,
per quanto ammissibile e giustificabile, non può dirsi, per ciò solo,
preferibile. Il collegamento telematico resta pur sempre un surrogato della
presenza fisica, la quale mette in campo risorse comunicative di cui il
mezzo informatico non dispone, e si presenta perciò in sé preferibile, in
base all’esperienza sin qui maturata.

          Infine si ritiene che l’esperienza emergenziale di forme di
udienza “telematica” potrà fornire suggerimenti per il miglioramento
dell’attività della Corte anche a regime. È presto per trarre conclusioni
in proposito. Questo è piuttosto il momento di orientarsi tenendo conto –
secondo il monito della Presidente della Corte costituzionale – dei
principi di necessità, proporzionalità, ragionevolezza, bilanciamento dei
valori e temporaneità; insomma è il momento del pragmatismo, che tuttavia
potrà anche rivelarsi fecondo di esperienze utili per il futuro della
giurisdizione, consentendo di rimuovere ostacoli e difficoltà pratiche che
si frappongano alla efficiente gestione del processo nella piena
applicazione dei suoi principi e delle sue garanzie.


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[1] <#_ftnref1> Si tratta delle udienze «che non richiedono la presenza di
soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice,
anche se finalizzate all’assunzione di informazioni presso la pubblica
amministrazione». Le udienze che richiedono anche la presenza di soggetti
diversi da quelli indicati, dunque, non potranno tenersi mediante
collegamenti da remoto e dovranno necessariamente svolgersi in presenza.
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