[Area] AreaDG sulle sfide della nuova crisi globale - X (La magistratura di sorveglianza nell'emergenza sanitaria)

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Dom 31 Maggio 2020 09:54:47 CEST


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*AreaDG sulle sfide della nuova crisi globale*



*L’emergenza epidemiologica, la crisi globale e le nuove sfide – 10*



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*La magistratura di Sorveglianza nell’emergenza sanitaria*

a)     Una crisi nella crisi

Durante l’emergenza sanitaria la magistratura di Sorveglianza si è trovata
a dare risposta ad una

accresciuta domanda  di giustizia e, nel contempo, a dover far fronte a
istanze che hanno spesso riguardato un diritto come la salute  mai come in
questo momento percepito come fondamentale nell’ambito di un contesto,
quale quello carcerario, per sua natura ad altissimo rischio di contagio ed
in una condizione di  gravissimo sovraffollamento.

Gli interventi normativi messi in campo dal Governo per fronteggiare
l’emergenza sanitaria nelle carceri sono stati tardivi e inadeguati, mentre
lo stesso Dipartimento , che in questo particolare frangente ha faticato a
fornire risposte tempestive, è stato travolto dalla grave crisi che ha
condotto al recente rinnovamento dei vertici del DAP. In questa crisi nella
crisi, la magistratura di Sorveglianza, per la sua parte, nonostante le
carenze del DAP, ha affrontato la responsabilità di cercare soluzioni
capaci di coniugare le esigenze parimenti pregnanti della tutela della
salute delle persone detenute con quella della sicurezza sociale non solo
in maniera sempre rispettosa del perimetro costituzionale, ma in attuazione
dei principi sanciti dalla Carta in materia di pena. Nonostante questo
sforzo impegnativo, la magistratura di sorveglianza ha subito una
sovraesposizione mediatica e violenti attacchi, che hanno fatto leva sulle
preoccupazioni dell’opinione pubblica per riaffermare ancora una volta
logiche della pena e del carcere di tipo populistico e giustizialista.

L’approvazione, in questo particolare contesto, del D.l. 29/2020 che ha
introdotto, tra l’altro, la necessità di pareri preventivi del pubblico
ministero rispetto all’adozione di provvedimenti relativi a permessi e
altro, preoccupa non certo per i suoi contenuti, quanto per il messaggio
culturale che esso rimanda, di scarsa affidabilità della magistratura di
Sorveglianza che, agli occhi dell’opinione pubblica, sembra essere stata
messa sotto tutela.

Un messaggio del tutto sbagliato, che finisce con l’alimentare un
sentimento di sfiducia verso i magistrati di Sorveglianza, laddove
occorrerebbe spiegare ai cittadini la complessità e la delicatezza  della
funzione e l’importanza del ruolo ai fini dell’attuazione dello statuto
costituzionale della pena.



b)     L’udienza e i colloqui  da remoto e la telematica nell’emergenza
sanitaria

Le misure di  distanziamento sociale ed interpersonale imposte quale
strumento di contenimento del contagio durante l’emergenza sanitaria, hanno
comportato l’introduzione anche nel processo di  Sorveglianza dell’udienza
e dei colloqui da remoto.

Tale modalità, peraltro non utilizzata da  tutti i Tribunali,  è stata resa
necessaria e imposta dall’art.83, comma 12, della legge 27/2020 durante
l’emergenza sanitaria per l’esigenza di contemperare  la tutela della
salute con le garanzie ed i diritti dei detenuti. Peraltro, appare
difficile che  fuori da siffatta contingenza essa possa divenire modalità
ordinaria del lavoro della giurisdizione di  Sorveglianza,  la quale, posta
a garanzia  della dignità e dei diritti dei detenuti  e della finalità
rieducativa della pena, oltre che della doverosa tutela delle esigenze di
sicurezza,  trova   un suo momento qualificante nella relazione  diretta
nel colloquio e in  udienza con il detenuto e nella presenza del
magistrato di Sorveglianza all’interno del carcere.

Peraltro, il compito di sorveglianza del magistrato va svolto, al di fuori
delle udienze, con continue visite alla struttura e colloqui in situ oltre
che con un’interlocuzione costante con la Direzione, l’area educativa e
l’area sanitaria con strumenti agili e scevri da particolari forme per
tutta la fase conoscitiva. In quest’ottica,  il colloquio  in
videoconferenza potrebbe  conservare una sua utilità anche fuori
dall’emergenza,  quale modalità aggiuntiva nei casi  in cui essa possa
fornire l’opportunità  di un  contatto diretto, sia pur realizzato da
remoto,  tra il magistrato di Sorveglianza competente ed il condannato, non
altrimenti realizzabile.



c)     L’informatizzazione : il fascicolo del detenuto e i registri

Ma al di là dell’udienza o dei colloqui da remoto, il dato di rilievo sotto
il profilo dell’organizzazione che l’emergenza sanitaria ha posto in
evidenza  nel settore della Sorveglianza è quello di un  ritardo  dei
sistemi informatici,   che è, peraltro,  comune al settore penale  ed a
quello della Esecuzione della pena.

Anzitutto, l’ esecuzione della pena si svolge lungo un intero percorso,
composto generalmente da molteplici procedimenti, tale per cui "c'è una
vita della pena e della sua esecuzione" e, in ordine ad ogni  condannato,
si crea una storia della persona detenuta, che ha come referente il
Magistrato di Sorveglianza. presso il Tribunale e l’Ufficio di
Sorveglianza. L’ esigenza di una efficiente gestione della “storia del
detenuto” richiederebbe   la  realizzazione di una cartella informatica
unica  attraverso la creazione del “ fascicolo del condannato” e  quello
dell’ “affidato”.

Al momento attuale, solo alcuni Uffici di Sorveglianza hanno adottato il
“fascicolo del detenuto”, concepito come una cartella informatica che
dovrebbe contenere l’intera “storia” del condannato tale da rendere
disponibili e non disperdere informazioni preziose. Sicchè, appare urgente
e non procrastinabile che una tale prassi venga adottata da tutti gli
uffici.

Ma l’obiettivo, in prospettiva, dovrebbe essere poi quello della
telematizzazione del processo e della generazione telematica degli atti che
confluiscono nel fascicolo del condannato, con la creazione della consolle
del magistrato di Sorveglianza.

Qualche anno fa il sistema sembrava ben avviato in tale direzione, ma esso
ha subito una brusca frenata. Il settore dell’esecuzione della pena,
infatti,  utilizza a tutt’oggi un sistema informatico, web-based,
progettato nel 2001 e realizzato tra il 2001 e il 2004  e poi  esteso anche
al giudice dell’esecuzione (2006-2008).

Questo  sistema è basato su un database integrato, a livello distrettuale,
che gestisce le attività di tutti gli uffici di ciascun distretto che si
occupano di esecuzione penale e cioè:

• Uffici di procura (ai quali è dedicato il sotto-sistema Sies)

• Uffici di sorveglianza (ai quali è dedicato il sotto-sistema Sius)

• Uffici del giudice dell’esecuzione (ai quali è dedicato il sotto-sistema
Sige)

Con esso si è operata una importante semplificazione, perché attraverso i
registri informatici sono stati sostituiti i registri cartacei  e nel
contempo si è reso possibile un accrescimento qualitativo perché  il
sistema produce automaticamente i provvedimenti del Pubblico Ministero in
materia di esecuzione, nonché  vari documenti di cancelleria per gli uffici
di sorveglianza e gli uffici del giudice di esecuzione.

Questo sistema sconta tuttavia diversi limiti. Anzitutto, è oggi
accessibile solo dalle postazioni da ufficio. Renderlo accessibile da
remoto  non solo nell’emergenza sanitaria, ma nel tempo ordinario, sarebbe
all’evidenza di grande ausilio per il lavoro del magistrato di Sorveglianza.

Quanto al SIUS, esso è stato creato per operare su base distrettuale,
mentre per sfruttarne appieno le potenzialità sarebbe necessario estendere
l'interoperabilità a tutto il territorio nazionale.

Va poi migliorato il sistema SIEP rispetto alle vicende del titolo
esecutivo. Attualmente, al sopraggiungere di un cumulo si crea una cesura
che non consente ai Tribunali ed Uffici di Sorveglianza di avere in
automatico come riferimento il nuovo provvedimento di cumulo; ciò crea il
rischio di errori, la necessità di apportare correzioni o addirittura di
revocare misure basate su presupposti  non più attuali.

Quanto al SIES (sistema informativo dell’esecuzione della sorveglianza), lo
stesso  contiene ed aggrega i dati di cui ai modelli previsti dal D.M. 30
settembre 1989 nonché ogni altro elemento utile per lo svolgimento
dell’attività degli uffici, relativamente alla fase di esecuzione delle
sentenze irrevocabili, e, inoltre, consente lo scambio di informazioni con
il SIC (sistema del casellario centrale) e il SIEP attraverso un sistema di
interconnessione telematica diretta a  semplificare le attività degli
utenti dei sistemi SIC e SIES, e a garantire l’alimentazione automatica
della banca dati centralizzata del sistema informativo del casellario, che
rappresenta la base per la certificazione dei precedenti penali a livello
nazionale.

Il Tribunale di Sorveglianza, l’Ufficio di sorveglianza e gli uffici del
P.M. hanno la funzione di ufficio iscrizione ai quali è demandata anche la
competenza sulle attività necessarie per la gestione dei provvedimenti
giudiziari direttamente sul SIC e a tal fine è previsto che  il Tribunale
di sorveglianza e l’ufficio di sorveglianza trasmettano direttamente dal
SIUS al SIC i propri provvedimenti giudiziari. Fino ad oggi solo alcuni
uffici giudiziari utilizzano secondo la sua completa potenzialità  il SIUS
ed il SIEP. Gli aggiornamenti non sempre vengono trascritti in tempi rapidi
e molti Uffici di Sorveglianza e molti Tribunali non inseriscono i
provvedimenti al SIUS e non ne curano l’immissione dei dati.

Se il sistema andasse a pieno regime vi sarebbe una semplificazione
complessiva che consentirebbe di ottenere in tempo reale copia dei
provvedimenti emessi da Tribunali ed Uffici diversi e permetterebbe di
conoscere in maniera esaustiva  “la storia del condannato”.

Ciò è dovuto al fatto che si incontrano  difficoltà di inserimento dei
provvedimenti per la lentezza del programma  e per l’impossibilità di
utilizzazione “in remoto” del sistema.



d) Un nuovo progetto di processo penale di esecuzione telematico,

E’ pertanto urgente ed improcrastinabile avviare un’ idonea interlocuzione
sul punto con il Ministero, ma occorre  in prospettiva completare il
passaggio ormai iniziato al processo penale di esecuzione telematico,
attraverso un progetto che, nel 2020, allinei il sistema informatico
quantomeno ai risultati raggiunti nel settore civile.

Le coordinate di questo progetto possono essere così riassunte:

1)     introduzione del documento informatico sottoscritto con firma
digitale nel sistema dell’esecuzione penale

2)     trasmissione degli atti (documenti informatici) solo con modalità
telematiche (adozione della stessa regola di legge prevista per il processo
civile telematico che prevede per avvocati l’obbligo del deposito
telematico di ogni istanza o documento, regola da estendersi a tutti gli
uffici pubblici che interagiscono con gli uffici giudiziari in tema di
esecuzione penale)

3)     integrazione nel sistema dei registri di una consolle del giudice e
del Pm per la redazione degli atti e la sottoscrizione con firma digitale;

4)     realizzazione nella consolle di apposite funzioni di ricerca,
scadenziario etc. per i giudici di sorveglianza e i giudici dell’esecuzione

5)     realizzazione della consolle dell’assistente per le procure e il
giudice di sorveglianza e dell’esecuzione

6)     integrazione nel sistema dei registri del sistema di notifiche
telematiche (oggi basato su SNT ma esterno ai registri) in modo che dal
sistema si possa procedere alla notifica dell’atto e verificare l’esito
della notifica stessa

7)     realizzazione di un sistema gestore documentale per l’archiviazione
dei documenti informatici collegato ai registri

8)     riprogettazione dei registri per la gestione del fascicolo
elettronico della procedura di esecuzione della pena

9)     realizzazione di sistemi di comunicazione telematica con tutti i
soggetti preposti all’esecuzione penale (istituti penitenziari, Uepe, forze
di polizia etc.

10)   centralizzazione del sistema dei registri al fine di permettere la
realizzazione di un sistema unico per l’emissione di provvedimenti relativi
all’esecuzione di pene concorrenti

11)   realizzazione del fascicolo del soggetto sottoposto ad esecuzione

12)   realizzazione di un sistema di controllo e gestione dei flussi a fini
di controllo e statistiche e realizzazione del datawarehouse nazionale del
penale

13)   integrazione nel sistema informatico di un sistema di videoconferenza

14)   creazione dell’archivio digitale dei provvedimenti giudiziari con
adeguati motori di ricerca a fini di ricerca giuridica ed operativa

15)   adozione di sistemi di registrazione e trascrizione dei verbali delle
udienze.

A tutto ciò dovrebbe seguire una modifica che impone e non dà solo facoltà
ai Magistrati di utilizzare il SIUS che, gestito in una con il sistema di
notifiche telematiche SNT velocizzerebbe in maniera significativa il lavoro
e migliorerebbe la risposta di giustizia.

Completare il processo di innovazione  già iniziato attraverso le azioni
più sopra sinteticamente  illustrate, migliorerebbe la qualità ed il tempo
del lavoro del magistrato di Sorveglianza, a maggior tutela dei diritti e
delle garanzie delle persone detenute e affidate,  trasformando  questa
mancanza in una opportunità.

*(10- continua …)*

*N.B. tutto il materiale si può consultare su www.areadg.it
<http://www.areadg.it>*

( http://www.areadg.it/speciali/emergenza-e-nuove-prospettive/ )
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