[Area] D.l. 28/2000 in corso di conversione

Giuseppe Biondi giuseppe.biondi a giustizia.it
Dom 7 Giu 2020 16:22:08 CEST


Una norma ad personam (per caso il consigliere Davigo)?
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Da: Area [area-bounces a areaperta.it] per conto di Gioacchino [gioarom a alice.it]
Inviato: domenica 7 giugno 2020 13:55
A: Coordinamento AreaDG; area
Oggetto: [Area] D.l. 28/2000 in corso di conversione

Al d.l. 28/2020, in corso di conversione al Senato, è stato presentato un emendamento (5.0.3), a firma Lannutti, Ricciardi, Morra, Giarrusso, Lezzi, Garruti, Coltorti, Corrado, Pavanelli, Guidolin, del seguente tenore:

“Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

Articolo 5-bis (Disposizioni temporanee in materia di trattenimento e richiamo in servizio di medici e magistrati)

1. Al fine di assicurare l’espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, e di contenere il numero di vacanze di organico, con dichiarazione dell’interessato da presentare entro il 31 luglio 2020, è aumentata di due anni l’età di collocamento d’ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, come prevista dai rispettivi ordinamenti, dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, degli avvocati e procuratori dello Stato in servizio alla data del 1° maggio 2020, nonché dei medici e chirurghi universitari od ospedalieri che, alla stessa data, esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale.

2. Il personale di cui al presente articolo collocato a riposo dal 30 aprile 2019 sino alla data di entrata in vigore della presente legge, può esercitare la facoltà di cui al primo comma con dichiarazione da presentare alla rispettiva amministrazione, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2020. Tale personale è riammesso nei ruoli nella posizione da ultimo ricoperta, salvo che alla data di presentazione della suddetta istanza la posizione sia già da altri rivestita. In tale evenienza è data facoltà di concorrere ai posti non ancora assegnati, i cui termini per la partecipazione sono riaperti limitatamente al periodo residuo di richiamo in servizio per effetto del presente articolo. Il periodo trascorso tra la data di collocamento a riposo e la ripresa delle funzioni è aggiunto, a domanda, al compimento del settantaduesimo anno d’età.

3.Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2025”.



A me sembra un’ennesima interferenza della politica, particolarmente rilevante per le funzioni apicali. Nessuno ha da commentare?

Gioacchino Romeo




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