[Area] G. Fichera, La forza del precedente delle Sezioni Unite alla prova della “revocatoria tra fallimenti”(nota a Cass.S.U. n.12476/2020)

Giustizia Insieme redazione a giustiziainsieme.it
Ven 17 Lug 2020 08:01:10 CEST


La forza del precedente delle Sezioni Unite alla prova della
"revocatoria tra fallimenti"(nota a Cass.S.U. n.12476/2020)
di Giuseppe Fichera
Sommario: 1. La "revocatoria tra fallimenti" - 2. Il primo tentativo: la
Sezioni Unite del 2018 - 3. L'ordinanza interlocutoria della Prima
sezione civile del 2019 - 4. Il secondo tentativo: le Sezioni Unite del
2020 - 5. A mo' di conclusioni.

Il tema che si intende affrontare in queste brevi note concerne un
classico del diritto fallimentare: l'ammissibilità della revocatoria
degli atti traslativi, nel caso di fallimento dell'accipiens intervenuto
prima della domanda del creditore. 
Si tratta di una problematica certo non di grandissimo impatto in
termini numerici negli uffici giudiziari italiani e spesso
caratterizzata dalla presenza di una curatela fallimentare - quella del
cedente - (chè è difficile immaginare un creditore che si muova
autonomamente per la revocatoria di un atto traslativo contro una
procedura fallimentare), la quale agisce in giudizio contro altra
curatela fallimentare, quella del cessionario, al fine di ottenere,
previa declaratoria di inefficacia dell'atto traslativo, la restituzione
del bene ceduto: da qui nel linguaggio corrente la definizione, forse
sbrigativa ma efficace, della tematica come "revocatoria tra
fallimenti".
Ora, durante i primi settant'anni dall'entrata in vigore della legge
fallimentare del '42, la Cassazione assai di rado si era occupata ex
professo della revocatoria tra fallimenti; e tuttavia, all'inizio del
decennio scorso, in due precedenti l'uno in rapida successione
all'altro, la S.C. affermò seccamente che non è ammissibile promuovere
l'azione revocatoria, sia essa ordinaria o fallimentare, nei confronti
di un fallimento, stante, da un lato, il principio della c.d.
"cristallizzazione" del passivo alla data di apertura del concorso e,
dall'altro, la natura costitutiva della detta azione revocatoria (Cass.
12 maggio 2011, n. 10486; Cass. 8 marzo 2012, n. 3672).
Questa soluzione, tuttavia, come evidenziato in dottrina (De Santis, in
Fall., 2019), lascia nell'interprete la spiacevole sensazione di un vero
e proprio vuoto di tutela, perché i creditori del venditore vengono
ineluttabilmente a trovarsi privati della garanzia patrimoniale generica
costituita dal bene venduto, e ciò solo a causa di un accidente del
tutto estraneo alla loro sfera di volontà: la dichiarazione di
fallimento del cessionario intervenuta prima della notifica dell'atto di
citazione.
Da questa evidente disarmonia del sistema nascono gli sforzi - che
definirei pervicaci - messi in atto negli ultimi anni dalla Prima
sezione civile della S.C. nel dialogo diretto con le sue Sezioni Unite,
tesi ad individuare un rimedio giuridico che, superando la barriera
dell'inammissibilità, consentisse di accordare tutela anche alle ragioni
dei creditori del cedente. 
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