[Area] R: L. Miazzi, Quantità ingente di droghe leggere: la Cassazione conferma i due chilogrammi (ovvero, in common law il risultato conta più del metodo. Nota a Cass. SS.UU. n. 14722/2020, Polito).Quantità ingente di droghe leggere: la Cassazione confe

Luca De Ninis luca.deninis a giustizia.it
Mer 22 Lug 2020 11:08:38 CEST


Molto interessante l’articolo a commento dell’ultimo approdo delle SU in materia di ingente quantità di stupefacenti leggeri.

Nel richiamare gli accenni critici riportati al punto 7. vorrei però andare oltre ed evidenziare quello che a mio avviso costituisce un essenziale limite logico, nonché presupposto mancante in grado di inficiare in radice il ragionamento della Corte.

Mi pare infatti che la nuova sentenza Polito trascuri una sopravvenienza decisiva per l’elaborazione giurisprudenziale della soglia della quantità “ingente” (rilevante anche, con gli adattamenti del caso, per l’individuazione della soglia dell’ipotesi lieve), nel frattempo intervenuta nella legislazione in materia di stupefacenti: quello costituito dalla riviscenza del doppio binario delle soglie edittali vigenti per l’ipotesi ordinaria.

Va considerato, cioè, che il contesto normativo in cui intervenivano le SS.UU. Biondi (2012) era quello di una fattispecie unica per le droghe leggere e pesanti. Il che non significava trascurare la diversa pericolosità dei due tipi di droghe ma valutarla solo attraverso il parametro della “qualità” della sostanza, piuttosto che all’interno di una distinta cornice edittale, sideralmente meno grave per i derivati della cannabis.

Ne consegue che:

-        se all’interno di una fattispecie unica poteva ritenersi giustificato fissare un limite del quantitativo ingente “raddoppiato” per le droghe leggere (4000 moltiplicatori anziché 2000, dopo l’annullamento della sentenza del TAR che aveva raddoppiato il valore del moltiplicatore), che rendesse compatibile il ragionamento astratto con i risultati dell’analisi casistica della giurisprudenza precedente;

-        viceversa tale raddoppio risulta del tutto anomalo, perché derivante da un’analisi casistica non più coerente con il nuovo quadro normativo, laddove si consideri che la forbice edittale dell’ipotesi ordinaria, per le droghe leggere, è passata da 8 - 20 anni (nel 2012, quadro di riferimento della sentenza Biondi, oggi 6 – 20 anni) a 2 - 6 anni !

Mi pare allora che l’individuazione di un limite di matrice giurisprudenziale per la ricorrenza dell’aggravante quantitativa non possa prescindere dal concreto effetto sulle pene edittali che ne derivi: in tal senso, altro è passare dalla forbice 6-20 anni a quella 9-30 anni (con particolare riguardo alla misura del minimo edittale, per il suo rilievo statistico assolutamente prevalente), altro è passare dalla forbice 2-6 anni a quella 3-10 anni.

In tale logica vanno considerati seguenti aspetti:

1.      il concetto di quantitativo ingente per le droghe leggere che giustifica la ricorrenza dell’aggravante, tenuto conto della notevolissima differenziazione delle pene, non dovrebbe affatto beneficare di un ulteriore fattore correttivo al rialzo (rispetto alle droghe pesanti), ma semmai un fattore correttivo di segno contrario (allo stato però, per quanto dico di seguito al punto 4., è preferibile mantenere il medesimo fattore per tutti i tipi di droga);

2.      i risultati dell’analisi casistica del massimario, alla base della sentenza Biondi, è oggi fuorviante, perché si tratta di precedenti assunti tutti nel vigore della legislazione ante 2014, in cui il limite della quantità ingente comportava un aumento della pena minima, per traffico dei derivati dalla cannabis, da 8 a 12 anni! È evidente allora che lo stesso limite non possa avere più lo stesso senso se l’aumento passa da 2 a 3 anni!!

3.      Mancando la possibilità di un’analisi casistica aggiornata ai nuovi limiti edittali deve essere valorizzato il vero “valore aggiunto” del DM 2 aprile 2006 contenente la tabella dei diversi moltiplicatori, cioè la determinazione del così detto Q.M.D.: cioè l’unico parametro normativo, elaborato su fondamenti sanitari e di analisi del mercato clandestino, di comparazione della “pericolosità” di ciascuna sostanza psicotropa rispetto alle altre, in ragione non solo del quantitativo drogante medio per ogni singola assunzione (d.m.s.), ma altresì del numero di dosi ordinariamente detenibile dal consumatore senza che di per sé costituisca indice della destinazione a terzi (moltiplicatore).

4.      Su tale parametro deve quindi a mio avviso fondarsi la ricerca dei limiti di creazione giurisprudenziale sia del quantitativo ingente sia della soglia quantitativa della lieve entità: limite che deve essere unitario per tutti i tipi di sostanza, sulla base dell’unico criterio di comparazione che ha fondamento normativo. Resta quindi preferibile il criterio dei 2000 moltiplicatori unico per tutte le droghe, la (solo) apparente penalizzazione delle droghe leggere derivante dall’annullamento della sentenza del TAR Lazio risultando integralmente compensata, ed anzi soverchiata, dalla reviviscenza delle assai più ridotte pene della Legge Iervolino Vassalli

Luca De Ninis, giudice penale Tribunale di Chieti


Da: Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] Per conto di Giustizia Insieme
Inviato: mercoledì 22 luglio 2020 08:06
A: Area; europa a magistraturademocratica.it; Mailinglist Anm; Movgiust; Nuovarea
Oggetto: [Area] L. Miazzi, Quantità ingente di droghe leggere: la Cassazione conferma i due chilogrammi (ovvero, in common law il risultato conta più del metodo. Nota a Cass. SS.UU. n. 14722/2020, Polito).Quantità ingente di droghe leggere: la Cassazione confe...

Quantità ingente di droghe leggere: la Cassazione conferma i due chilogrammi
(ovvero, in common law il risultato conta più del metodo. Nota a Cass. SS.UU. n. 14722/2020, Polito).
di Lorenzo Miazzi

Sommario: 1. Dall’infinitamente grande all’infinitamente piccolo. La necessità di una common law in materia di stupefacenti - 2. Modica, ingente, lieve… Dal 1975 parole, parole, parole - 3. Cosa vuol dire ingente? “Disinvolta o spudorata?” - 4. Ingente, sì, ma quanti chili? Rispondono le Sezioni Unite - 5. L’errore contenuto nella sentenza ‘Biondi’ e le sue conseguenze - 6. SS.UU. Polito: ciò che conta è il risultato - 7. Qualche rischio e una precisazione.
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