[Area] G. Tropea, Conferimento di incarichi del CSM e giudice amministrativo: il lungo addio dall’ineffettività della tutela (Nota a Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 2020, n. 4584)

Giustizia Insieme redazione a giustiziainsieme.it
Ven 24 Lug 2020 07:10:13 CEST


 Conferimento di incarichi del CSM e giudice amministrativo: il lungo
addio dall'ineffettività della tutela (Nota a Cons. Stato, sez. V, 15
luglio 2020, n. 4584)  
di Giuseppe Tropea
Sommario: 1. Premessa - 2. La vicenda contenziosa e la decisione del
Consiglio di Stato - 3. Il sindacato giurisdizionale (apparentemente)
"debole" sui provvedimenti di conferimento di incarichi del CSM - 4. Il
problema della conformazione al giudicato di annullamento e i
persistenti limiti all'ottemperanza. 
In un momento particolarmente delicato per l'organo di autogoverno della
magistratura, come per la magistratura tutta, leggere la sentenza che si
annota fa venire alla mente l'osservazione fatta sul Conseil d'État
francese da un importante etnografo che ha avuto il privilegio di
assistere per un certo numero di mesi alle riunioni dell'organo: «Se
cedono di un pollice, l'amministrazione, un po' alla volta, eroderà il
loro potere; se fanno infuriare troppo l'amministrazione, essa li
ignorerà o li accerchierà». Del resto, più di recente, anche per
l'Italia si è messa in luce la delicata «tripolarità»
giudice-legislatore-esecutivo e il ruolo strategico svolto dal nostro
Consiglio di Stato.
...La vicenda, nel confermare tali assunti di base, riflette un
contenzioso piuttosto comune e diffuso in materia, e può essere
compendiata nel modo che segue.
Il CSM decide di conferire l'ufficio direttivo superiore di Presidente
Aggiunto della Corte di Cassazione a D.C., magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, preferendo questi a P.D.,
Presidente Aggiunto della Corte di cassazione. P.D. impugna tale
determinazione al Tar Lazio, giudice di primo grado funzionalmente
competente ex art. 135 c.p.a., che respinge il ricorso ritenendo che nei
casi in questione sia sufficiente l'utilizzo di formule sintetiche, che
facciano emergere gli snodi fondanti del giudizio di prevalenza. Il
giudice d'appello, dopo aver premesso il principio consolidato secondo
cui in materia il CSM è titolare di ampia discrezionalità, il cui
contenuto resta estraneo al sindacato di legittimità del giudice
amministrativo salvo che per irragionevolezza, omissione o travisamento
dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione[8], effettua un
(apparente) "scarto" argomentativo di notevole peso e richiede un
«particolare obbligo di motivazione» per l'importanza del posto in
concorso, gli eccellenti profili dei candidati e la rilevanza dei loro
curricula. In buona sostanza: «quanto maggiore è il rilievo
istituzionale dell'incarico messo a concorso, tanto più pregante,
puntuale, approfondita e precisa dev'essere la motivazione a supporto
del provvedimento di nomina». 
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