[Area] Svolgimento delle udienze dibattimentali a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 149/2020 del 9.11.2020, art. 24.

Giustizia Insieme redazione a giustiziainsieme.it
Mer 2 Dic 2020 08:14:46 CET


Svolgimento delle udienze dibattimentali a seguito dell'entrata in
vigore del D.L. n. 149/2020 del 9.11.2020, art. 24. 

Dopo l'entrata in vigore del DL n. 137/2020 del 28.10.2020, art. 23, il
legislatore è nuovamente intervenuto sulle modalità di svolgimento dei
procedimenti penali nel periodo emergenziale con l'art. 24 del D.L. n.
149/2020, che contiene le _"Disposizioni sulla sospensione del corso
della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti
penali...nel periodo di emergenza epidemiologica da C0V1D-19". _Ai sensi
di detta norma, a partire dal 9.11.2020 i giudizi penali sono sospesi
durante il tempo in cui l'udienza è rinviata per l'assenza del
testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in
procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per
esigenze di acquisizione della prova, _"quando  l'assenza  è
giustificata  dalie restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo  di
quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario" _in
conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione
della emergenza epidemiologica da COVID-19.Tale disposizione chiarisce
l'inapplicabilità automatica, allo stato attuale, dell'istituto del
legittimo impedimento per i casi di provenienza da aree del territorio
nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un
livello di rischio alto (cd. zone rosse), in relazione alle quali ai
sensi dell'art. 3 del DPCM 3.11.2020:_"a) è vietato ogni spostamento in
entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché_
_all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze_ _lavorative o situazioni di necessità
ovvero per motivi di salute." _La partecipazione al processo quindi
rientra fra i motivi di deroga al divieto di spostamento. Sono fatte
salve ovviamente le valutazioni sul caso singolo da parte del giudice.Si
pubblicano al riguardo le "indicazioni" (è sempre fatta salva infatti
l'autonoma valutazione del giudice nel caso specifico) elaborate dalla
Sezione penale di Vicenza _riguardo alla trattazione dei processi penali
in relazione all'assenza_ del  testimone,  del  consulente tecnico, del
perito o dell'imputato in procedimento connesso i  quali siano stati
citati a comparire per  esigenze  di  acquisizione  della prova. 

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