[Area] C. Citterio,Note sul giudizio di appello penale d’emergenza (l’art. 23 del dl 149 del 2020). Spunti problematici del primo giudizio di appello penale cartolare

Giustizia Insieme redazione a giustiziainsieme.it
Lun 21 Dic 2020 09:05:38 CET


Note sul giudizio di appello penale d'emergenza (l'art. 23 del dl 149
del 2020). Spunti problematici del primo giudizio di appello penale
cartolare di Carlo Citterio
Il 'legislatore provvisorio' si è accorto finalmente del giudizio penale
di appello, dopo averlo del tutto ignorato nelle varie edizioni della
disciplina emergenziale.
Basti pensare che la previsione che esclude il remoto per le
discussioni, dettata per il primo grado, tagliava automaticamente fuori
tutto l'appello, che ordinariamente è 'solo' discussione e decisione,
pervenendo ad una apparentemente non consapevole esclusione proprio per
un rito che tutt'altro che infrequentemente vede difensori assenti o
richiedenti con frettolosi fax dell'ultimo minuto sostituzioni
"d'ufficio ex art. 97 quinto comma" e discussioni fantasma (il solo
riportarsi ai motivi con deposito delle note spese). Ergastolo o pena
pecuniaria, omicidio volontario e minacce gravi, l'appello sulla
responsabilità e quello sulle attenuanti generiche, l'appello
dell'imputato condannato e quello della parte civile ad azione penale
definita con proscioglimento irrevocabile: casi che si trattano con il
medesimo rito, sempre: udienza partecipata. Così mai il giudizio penale
d'appello potrà raggiungere la propria finalità: una ponderata (e
collegiale: è l'unica legittimazione per mutare l'apprezzamento di
merito del primo giudice) rivisitazione dei punti della decisione
devoluti da atti di impugnazione seri che enunciano motivi specifici,
con decisioni nel merito in tempi ragionevoli, e non in rito,
possibilmente solo finché l'azione penale è attiva… Finalmente si
prevedono riti diversi e si riconosce alle parti, che la gestiscono con
le proprie valutazioni libere informate e discrezionali, la scelta del
rito. 
Certo non si poteva pretendere troppo, per questa prima volta. Così la
prima volta dell'appello penale oggetto di una autonoma norma
emergenziale si risolve nel riproporre lo schema strutturale e
sistematico già predisposto pure da precedenti decreti per il giudizio
di legittimità, con minimi accorgimenti. Peccato che quello è un
giudizio di legittimità che si chiude con una sentenza non impugnabile,
il giudizio d'appello è invece giudizio di merito che si definisce con
deliberazione soggetta ad impugnazione (sicchè, ad esempio, prevedere la
'comunicazione' del dispositivo alle parti fisicamente assenti ha certo
natura solo informativa nel giudizio di legittimità, ma crea gravi
incertezze nel raccordo con la disciplina della decorrenza dei termini
assegnati per il deposito della sentenza e quindi per quelli di
impugnazione nel giudizio d'appello).
Ma cogliamo l'aspetto positivo. La prima volta di una pluralità di riti
nell'appello penale, la cui scelta è lasciata alla responsabilità
consapevole e informata delle parti. E allora un'occasione preziosa che
sollecita l'approfondimento con due parallele prospettive: capire cosa
accade dei processi dal 25 novembre al 31 gennaio e cosa si deve fare
per bene fare; cogliere gli snodi e gli aspetti applicativi che un rito
d'appello penale cartolare con il consenso o con la richiesta della
parte privata porrebbe per un legislatore ordinario motivato. La
presenza di una previsione specifica nel disegno di legge 2435 Camera
dei Deputati (il cd Progetto Bonafede giunto nelle aule parlamentari:
art. 7 lettera G) giustifica e sollecita l'approfondimento.   
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