[Area] AreaDG - Sezioni immigrazione e Ufficio per il processo: un’opportunità per la giurisdizione

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Gio 1 Lug 2021 09:14:13 CEST


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*AreaDG - Sezioni immigrazione e Ufficio per il processo: un’opportunità
per la giurisdizione*

Il D.L. 9.06.2021 n. 80, contenente “*Misure urgenti per il rafforzamento
della capacità amministrativa delle Pubbliche amministrazioni funzionale
all’attuazione del P.N.R.R. e per l’efficienza della giustizia*”, individua
all’art. 14, tra i titoli valutabili nelle selezioni del personale da
assumere a tempo determinato quali addetto  all’ufficio per il processo,
anche “*… il servizio prestato presso le sezioni specializzate su
immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione, quali
Reaserch Officers, nell’ambito del piano operativo dell’Ufficio europeo di
sostegno per l’asilo EASO*”.

Si tratta di un’importante previsione che segna un salto di qualità nella
costruzione dell’Ufficio per il processo nelle sezioni specializzate per la
protezione internazionale, in quanto  recepisce e valorizza la
sperimentazione che si è svolta dall’ inizio del 2020 presso le sezioni
specializzate con il supporto degli esperti EASO Reaserch Officers che
hanno fornito un prezioso e qualificato ausilio tecnico di ricerca delle
informazioni sul Paese di origine e di assistenza al giudice nella
preparazione delle audizioni; EASO ha inoltre, in via sperimentale,
assicurato il servizio di mediazione linguistica indispensabile per lo
svolgimento dell’audizione del richiedente protezione. Le due misure hanno
contribuito a migliorare i tempi,  ma soprattutto la qualità delle
decisioni in  materia di protezione internazionale.

La scelta del Governo è stata fortemente auspicata nel corso del recente
seminario organizzato da AreaDG sul tema “Sezioni immigrazione e Ufficio
per il processo: un’opportunità per la giurisdizione”, nel quale si è
sottolineato come la specificità della materia imponga di misurarsi non
solo con la tecnica  giuridica ma anche con saperi metagiuridici che
attengono ai profili storici, politici, sociologici ed antropologici di
ogni situazione individuale oggetto di esame. Ciò richiede che, nel settore
della protezione internazionale, l’ufficio per il processo sia modellato
tenendo presente la specificità della materia e le complessità dei fatti
che le sezioni specializzate si trovano ad affrontare. Tali fattori
metagiuridici, infatti, non sono neutrali rispetto alla decisione finale,
perché ne costituiscono la base fattuale, sicché appare indispensabile, per
salvaguardare l’autonomia e l’indipendenza della giurisdizione in questo
particolare settore, che sia garantita  la piena autonomia anche nella
ricerca delle fonti che forniscono le COI, che non può invece essere
rimessa all’elaborazione della Commissione Nazionale sul diritto d’asilo,
incardinata presso il Ministero dell’Interno e quindi a una parte
necessaria del processo di protezione internazionale. Occorre, piuttosto,
favorire, attraverso i programmi di formazione, una cultura comune tra la
giurisdizione e le Commissioni territoriali.

Un ufficio per il processo, composto da personale qualificato ed
indipendente, è  uno strumento organizzativo necessario per affrontare
l’enorme flusso di casi che hanno investito le sezioni specializzate dalla
loro istituzione.

Dal 2016 un flusso di circa 50.000 procedimenti all’anno, a fronte di una
capacità di definizione delle sezioni di poco superiore alle 30.000
decisioni, ha determinato l’attuale pendenza di circa centomila casi presso
le sezioni specializzate distrettuali: centomila persone che attendono una
risposta alla loro domanda di protezione. I tempi medi prospettici della
durata di un processo superano i 1200 giorni a fronte di una durata massima
di 120 giorni prevista dalla legge in attuazione delle previsioni contenute
nel sistema comune europeo dell’asilo (CEAS) che impone a tutti Paesi
europei una risposta celere, adeguata e completa. Oltre 15.000 procedimenti
paralizzano poi la Corte di cassazione, in un settore giurisdizionale che è
unico in Italia per l’assenza del grado di appello.,

Con la stabilizzazione dei flussi, il quadro descritto è certamente il
frutto di precise scelte organizzative che, nella distribuzione delle
risorse all’interno degli uffici giudiziari italiani, relegano la
protezione internazionale in una condizione di marginalità e di sostanziale
sottovalutazione, come se la materia non fosse meritevole di pari
trattamento rispetto alle altre materie tradizionali della giustizia civile.

L’approccio è indubbiamente conseguenza anche dell’ingresso relativamente
recente della materia nei tribunali, perché se è vero che il diritto
d’asilo è antichissimo, fino al 2008 non esisteva nel nostro ordinamento
nazionale uno specifico apparato relativo alla procedura di esame delle
domande di protezione internazionale, mentre recente è l’istituzione delle
sezioni specializzate.

Ma è anche il riflesso di un portato culturale che, per un verso, induce a
considerare i diritti dello straniero (diritti fondamentali che
appartengono a chiunque, senza discriminazioni) come recessivi rispetto a
quelli vantati dai cittadini italiani, per altro verso induce a percepire
il fenomeno migratorio come contingente e transeunte, destinato a
scomparire o comunque a normalizzarsi, attraverso la messa in atto di
strumenti di contrasto e di controllo in chiave sicuritaria dei flussi
migratori.

Si tratta di una visione miope che i fatti e i numeri sconfessano, perché i
flussi migratori sono connaturati all’esperienza umana ed essi come un
fiume carsico si ripropongono: mentre l’instabilità del mondo, le guerre,
le crisi locali, i cambiamenti climatici cui ora andranno ad aggiungersi
gli effetti drammatici prodotti dalla pandemia, sono fattori in crescita e
devono renderci consapevoli che nel prossimo futuro assisteremo ancor più
che nel passato allo spostamento di grandi masse verso i nostri confini.

Dal riconoscimento della natura strutturale del fenomeno migratorio e della
sua naturale pertinenza al terreno dei diritti  e delle politiche sociali,
dalla presa d’atto che i diritti dell’asilo e della  protezione
internazionale hanno valore di diritti di primario rilievo costituzionale e
sono perciò bilanciabili solo con altri diritti di pari livello, dovrebbe
derivare che nell’organizzazione giudiziaria sia riconosciuta ad essi e ai
procedimenti relativi pari dignità rispetto alle materie più tradizionali
dell’ordinamento.

E’ una questione di eguaglianza in cui sono in gioco valori essenziali
della nostra civiltà giuridica. Ma ove un tale argomento non convincesse, a
farlo devono essere la forza oggettiva dei numeri ed il loro impatto sugli
obiettivi di efficienza della giustizia nel suo complesso.

L’attribuzione dei fondi europei del Recovery plan per la Giustizia sarà
condizionata dagli esiti delle riforme, specie di quella civile in funzione
dell’obiettivo di recupero di efficienza nei tempi e nei numeri; se questi
obiettivi non saranno raggiunti, non avremo i fondi per la giustizia,
almeno non nella misura promessa.

La protezione internazionale riguarda procedimenti contenziosi il cui
numero pesa notevolmente in misura percentuale sulle pendenze della
giustizia civile. Non abbiamo pertanto alternative: o saremo in grado di
mettere le sezioni immigrazione in grado di lavorare e recuperare
efficienza, o a pagarne le conseguenze sarà l’intero comparto giustizia.

Ciò a maggior ragione se si consideri l’arretrato, i cui numeri nella
protezione internazionale ben avrebbero giustificato un intervento
straordinario nel P. N.R.R., non diversamente da quanto previsto per
l’abbattimento dell’arretrato delle sezioni tributarie della Cassazione,
perché se questo determina il 30% delle pendenze del civile in Cassazione
la protezione internazionale ne costituisce il 22% ed è in progressiva e
veloce crescita.

Ai fini del recupero di efficienza e del rispetto degli impegni sulla
giustizia assunti in sede europea occorre mettere in atto una strategia
multilivello attraverso:

il riconoscimento del valore e del peso dei procedimenti di protezione
internazionale nella formazione dei progetti tabellari assicurando pari
dignità alle sezioni specializzate e delle cause che esse trattano rispetto
alle altre materie e agli altri procedimenti. Per questo chiediamo che il
Consiglio Superiore della Magistratura in sede di approvazione delle nuove
tabelle verifichi la rigorosa applicazione delle sue stesse circolari in
materia, bocciando quei progetti tabellari che non assicurino un’equa
distribuzione delle risorse all’interno dell’ufficio in relazione al peso
percentuale di tutti i procedimenti contenziosi compresa la protezione
internazionale.

La previsione che un congruo numero dei posti da assegnare ai M.O.T. oggi
in tirocinio generico sia destinato alle sezioni specializzate della
protezione internazionale.

 L’adozione di interventi normativi che “dall’esterno” riducano il poderoso
arretrato, attraverso l’introduzione di percorsi semplificati che
consentano di sgravare i ruoli quantomeno in relazione a quelle domande
che, rigettate dalla Commissioni territoriali sulla base delle restrittive
previsioni dei Decreti sicurezza 1 e bis, sarebbero oggi meritevoli di
accoglimento alla luce della loro retroattiva riforma.

Il Coordinamento di AreaDG.
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