[Area] Prescrizione\estinzione del processo penale

Stefano Calabria stefano.calabria a giustizia.it
Sab 10 Lug 2021 22:18:09 CEST


Lette le anticipazioni giornalistiche sulla “riforma Cartabia” in tema di prescrizione, e in attesa di leggere i testi normativi, un aspetto che a mio parere merita di essere approfondito attiene al rapporto tra la prescrizione, che maturerebbe fino alla fine del processo di primo grado, e la successiva estinzione processuale, propria dei due successivi gradi di giudizio.

Va infatti compreso se l’estinzione processuale sarà sempre e comunque fissata in due anni in appello e in un anno in Cassazione (con aumento a tre anni e un anno e mezzo solo per alcuni reati), anche nel caso in cui, in primo grado, la sentenza sia stata pronunciata ben prima del decorrere della prescrizione. In altre parole, per un giudizio direttissimo dove la sentenza giunga dopo un mese dai fatti o per una ricettazione o per una bancarotta decisi in abbreviato in primo grado quando mancavano sette o nove anni alla prescrizione, varrà comunque l’estinzione del processo d’appello in soli due anni e del processo in Cassazione in un anno?

Se così fosse, se cioè l’estinzione riguardasse tutti i processi nella stessa misura fissa, a prescindere dalla data di commissione del fatto, gli effetti a mio parere sarebbero gravemente irrazionali e aberranti, sia sul piano processuale sia sul piano sostanziale.

Sul piano processuale si riverserebbe sulle Corti d’appello (e sulla Corte di Cassazione) un numero ingestibile di processi, tutti da decidere entro i due anni (salvi i reati imprescrittibili e fatto salvo l’aumento a tre anni per alcuni reati), pena l’estinzione del giudizio e della pretesa punitiva dello Stato. Ci sarebbe assoluta convenienza ad appellare e ricorrere per Cassazione da parte di tutti i condannati, anche del condannato sulla base di giudizio direttissimo (!), sicché il patteggiamento diverrebbe ulteriormente sconveniente e residuale, con buona pace degli scopi della riforma.

Sul piano sostanziale si estinguerebbero processi relativi a reati commessi poco tempo prima della pronuncia di estinzione, in fattispecie che oggi in alcun modo si prescrivono e per le quali le ragioni poste a base della prescrizione (cd. oblio, tutela dell’imputato di non essere esposto sine die al processo ecc.) sicuramente non sussistono. Ad esempio, si potrebbe estinguere dopo soli due anni e due mesi dai fatti una rapina con armi, con arresto in flagranza e processo per direttissima; un riciclaggio o una bancarotta si potrebbero estinguere dopo tre o quattro anni dai fatti.



Insomma, quale che sia l’opinione che si abbia sulla cd. riforma Bonafede (personalmente la condivido, almeno relativamente alle sentenze di condanna di primo grado), un esito del genere sarebbe ampiamente peggiorativo non solo della cd. riforma Orlando, ma probabilmente anche della situazione complessiva esistente prima della riforma Orlando.

Se così fosse, quest’aspetto dovrebbe divenire, almeno a mio parere, il principale argomento da criticare in sede associativa.

Tra l’altro, è facile immaginare che i colleghi che lavorano in Corte d’appello e in Cassazione sarebbero additati come responsabili, anche sul piano sociale, della denegata giustizia in numerosissimi casi, anche di palese allarme sociale. E’ facile altresì immaginare che la fissazione di criteri di priorità almeno in secondo grado diverrebbe argomento di decisiva importanza, forse ancor di più di quanto accade nelle Procure della Repubblica, con conseguenti lacerazioni, polemiche e quant’altro.



Qualora invece la riforma consentisse il cumulo (ossia, a titolo esemplificativo: il processo in primo grado si è concluso un anno prima della prescrizione e allora l’estinzione in appello avverrà in tre anni), essa sarebbe ovviamente opinabile ma avrebbe aspetti di sicura ragionevolezza: nella sostanza si tratterebbe, a prescindere dalla pur non irrilevante qualificazione giuridica dell'istituto (estinzione del processo invece che prescrizione del reato, con conseguente natura processuale e non sostanziale dell’istituto), di un ripristino della legge Orlando, portando da un anno e sei mesi a due anni il termine di prescrizione/estinzione in secondo grado.



Temo però, sulla base di quanto ho letto, che la “riforma Cartabia” sia piuttosto congegnata con un termine fisso per tutte le sentenze di primo grado, a prescindere dal tempus commissi delicti.

Spero ovviamente di sbagliarmi.



Saluti a tutti



Stefano Calabria

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