[Area] ILVA e bilanciamento diritto alla salute

Gianfranco Amendola gianfranco.amendola a gmail.com
Mar 7 Feb 2023 11:30:53 CET


Buongiorno, mi permetto di disturbarvi per sottoporvi una mia breve
riflessione su Ilva e Costituzione ((la salute può essere oggetto di
bilanciamento?).
Forse interessa. Buona giornata

Il diritto alla salute può essere oggetto di “bilanciamento”? Evidentemente
si per il nostro legislatore il quale, nell’ultimo decreto legge emanato
per scongiurare la chiusura dell ‘Ilva di Taranto, ha stabilito che gli
impianti inquinanti dichiarati (come ILVA) di interesse strategico
nazionale non possono essere oggetto di sequestro e misure interdittive
purchè si adotti un “*modello organizzativo idoneo a garantire il
necessario  bilanciamento  tra  le  esigenze   di continuità
dell'attività    produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela
della sicurezza  sul  luogo  di  lavoro, della salute e  dell'ambiente*…”.
Ma prima ancora, già dal 2013 la Corte costituzionale, sempre per l’Ilva,
aveva auspicato un “*ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali
tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da
cui deriva il diritto all’ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da
cui deriva l’interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei
livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare
ogni sforzo in tal senso*”*. *Ed anche la  CEDU (Corte europea dei diritti
dell’uomo), condannando nel 2019 il nostro paese per non aver realizzato le
misure dettate, già dal 2012, per il risanamento dell’Ilva, affermava che “*si
deve avere riguardo al giusto equilibrio da trovare tra gli interessi
concorrenti dell’individuo e della società nel suo insieme*”, anche se poi
aggiungeva che questo giusto equilibrio per l’Ilva non era stato realizzato
in quanto “*le autorità nazionali hanno omesso di adottare tutte le misure
necessarie per assicurare la protezione effettiva del diritto degli
interessati al rispetto della loro vita..”.*

Nessuno si è chiesto, però, come si può realizzare questo bilanciamento.
Forse, accettando un numero limitato e “ragionevole” di decessi e di
malattie? A questo proposito, nella sua prima ordinanza di sequestro del
2012, il GIP di Taranto evidenziava giustamente che, in tal modo, “*si
arriverebbe all’assurdo giuridico di operare delle comparazioni fra il
numero di decessi accettabili in relazione al numero di posti di lavoro
assicurabili: le più elementari regole di diritto e soprattutto del buon
senso vietano un simile ragionamento*”. E, sia chiaro, nel caso in esame
non si tratta di pericolo ma di certezza. Uno studio effettuato nel 2021
dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), su richiesta della regione
Puglia per una valutazione predittiva del danno sanitario provocato da ILVA
concludeva che, se anche si realizzassero le opere di contenimento che già
da anni si sarebbero dovute attuare, rimarrebbe, comunque, un rischio
inaccettabile di mortalità (con quantificazione dei decessi), anche negli
scenari più favorevoli. In questo quadro, quale “*bilanciamento*” è
possibile? 5 morti invece di 500? Proprio la Corte costituzionale, del
resto, nel lontano 1990, dovendosi occupare della definizione di «*migliore
tecnologia disponibile*» subordinata dalla legge alla condizione che essa
non comporti «*costi eccessivi*», aveva concluso, senza alcuna esitazione,
che essa “*va interpretata nell’assoluto rispetto del principio
fondamentale del diritto alla salute sancito dall’art. 32 della
Costituzione. Conseguentemente il condizionamento al costo non eccessivo
dell’uso della migliore tecnologia disponibile va riferito al
raggiungimento di livelli inferiori a quelli compatibili con la tutela
della salute umana*”*.* E ancor prima, nel 1979, in una storica sentenza
(Corasaniti), la Cassazione a sezioni unite aveva scritto che «*il bene
della salute… è assicurato all’uomo come uno ed anzi il primo dei diritti
fondamentali anche nei confronti dell’Autorità pubblica, cui è negato in
tal modo il potere di disporre di esso... Nessun organo di collettività
neppure di quella generale e del resto neppure l’intera collettività
generale con unanimità di voti potrebbe validamente disporre per qualsiasi
motivo di pubblico interesse della vita o della salute di un uomo o di un
gruppo minore…*».

Resta solo da chiedersi come è possibile proporre un simile “bilanciamento”
pochi mesi dopo che il nostro Parlamento ha aggiunto all’art. 9 della
Costituzione che “la *Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli
ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni*” e all’art. 41
che “*l’iniziativa economica privata non può svolgersi .. in modo da recare
danno alla sicurezza.., alla salute e all’ambiente*”.
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