[Area] La presunzione di onestà e la fondatezza del credito impositivo “oltre ogni ragionevole dubbio” di Alessandro Giovannini

Giustizia Insieme redazione a giustiziainsieme.it
Mar 14 Mar 2023 08:03:35 CET


La presunzione di onestà e la fondatezza del credito impositivo "oltre 
ogni ragionevole dubbio"
_di Alessandro Giovannini_

Non è un bel diritto quello che si legge nel comma 5-_bis_ dell'art. 7, 
d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dalla legge n. 130 del 2022. Eppure, 
ciò nonostante, qualcosa di importante la norma riesce a dirlo. La prima 
indicazione è una conferma della regola sulla ripartizione dell'onere 
della prova per cui i fatti costitutivi del credito impositivo devono 
essere provati dall'amministrazione. L'altra attiene al grado di 
robustezza che l'apparato probatorio deve possedere affinché il giudice 
possa ritenere fondata la pretesa dell'amministrazione medesima. Infine, 
la nuova norma introduce il divieto di  prove incoerenti con il diritto 
sostanziale, che fondano il credito su elementi da questo non 
qualificati come costitutivi della fattispecie impositiva o come 
condizioni oggettive di imponibilità. Ancor prima la norma pare volere 
dare un'altra indicazione, di portata generale. È possibile che in essa 
si annidi l'intento di portare allo scoperto, fra i semi dello stato 
costituzionale, quello sulla presunzione d'onestà del contribuente 
accertato. Il lavoro si sofferma su tutti questi aspetti nel tentativo 
di offrirne un inquadramento sistematicamente coerente.

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