[Area] La presunzione di onestà e la fondatezza del credito impositivo “oltre ogni ragionevole dubbio” di Alessandro Giovannini
Giustizia Insieme
redazione a giustiziainsieme.it
Mar 14 Mar 2023 08:03:35 CET
La presunzione di onestà e la fondatezza del credito impositivo "oltre
ogni ragionevole dubbio"
_di Alessandro Giovannini_
Non è un bel diritto quello che si legge nel comma 5-_bis_ dell'art. 7,
d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dalla legge n. 130 del 2022. Eppure,
ciò nonostante, qualcosa di importante la norma riesce a dirlo. La prima
indicazione è una conferma della regola sulla ripartizione dell'onere
della prova per cui i fatti costitutivi del credito impositivo devono
essere provati dall'amministrazione. L'altra attiene al grado di
robustezza che l'apparato probatorio deve possedere affinché il giudice
possa ritenere fondata la pretesa dell'amministrazione medesima. Infine,
la nuova norma introduce il divieto di prove incoerenti con il diritto
sostanziale, che fondano il credito su elementi da questo non
qualificati come costitutivi della fattispecie impositiva o come
condizioni oggettive di imponibilità. Ancor prima la norma pare volere
dare un'altra indicazione, di portata generale. È possibile che in essa
si annidi l'intento di portare allo scoperto, fra i semi dello stato
costituzionale, quello sulla presunzione d'onestà del contribuente
accertato. Il lavoro si sofferma su tutti questi aspetti nel tentativo
di offrirne un inquadramento sistematicamente coerente.
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