[Area] I crimini internazionali come questione prioritaria e qualificante

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Sab 18 Mar 2023 12:46:39 CET



La Commissione per elaborare un progetto di Codice dei crimini 
internazionali (conosciuta come Commissione Pocar Palazzo) era stata 
istituita nella precedente Legislatura, presso il Gabinetto della 
Ministra della giustizia, con decreto ministeriale 22 marzo 2022 e ha 
tenuto una riunione di insediamento, il 31 marzo 2022, e due riunioni 
plenarie, l'11 e il 24 maggio 2022.

I lavori della Commissione sono stati articolati in sei sottocommissioni 
corrispondenti a sei temi di lavoro: 1) la giurisdizione e la 
competenza; 2) gli istituti di parte generale; 3) il genocidio e i 
crimini contro l'umanità; 4) i crimini di guerra e di aggressione; 5) le 
sanzioni; 6) le immunità.

Si era così pervenuti alla predisposizione di un testo unificato a cura 
dei Presidenti delle sottocommissioni, che era stato poi sottoposto 
all'esame analitico della Commissione plenaria nella sua riunione del 24 
maggio, mediante discussione articolo per articolo, e quindi, all'esito 
dei lavori, era stato consegnato al Ministero con una relazione 
esplicativa.

Un tema fondamentale affrontato dalla Commissione, e recepito nella 
proposta di testo unificata, era quello del crimine di genocidio e dei 
crimini contro l'umanità.

In tema di genocidio, la Commissione aveva introdotto significative 
innovazioni rispetto al quadro tradizionale, ad esempio in ordine al 
novero dei gruppi protetti: se da un lato, infatti, era stata riproposta 
la formulazione della Convenzione del 1948, del resto già ripresa dallo 
Statuto di Roma e dall'art. 604 bis del codice penale, dall'altro lato 
era stato aggiunto il gruppo linguistico, altrimenti privo di tutela, ed 
era stata anche prevista la fattispecie di genocidio culturale.

Altra innovazione fondamentale era stata l'aggiunta della fattispecie di 
costrizione ad atti sessuali

di appartenenti a un gruppo protetto, in linea con la  giurisprudenza 
internazionale sul punto e soprattutto in ragione dell'esigenza di 
dotare la giurisdizione internazionale penale di un efficace strumento 
contro i _Gender based crimes_ che, come abbiamo visto anche nell'ultimo 
drammatico anno con l'aggressione russa contro l'Ucraina, rappresentano 
tuttora una esiziale e indegna modalità di aggressione ai popoli e in 
particolare contro le donne le quali,  proprio nell'ambito dei conflitti 
e dei genocidi, vengono fatte oggetto di uno "sterminio nello sterminio" 
e sistematicamente vittimizzate da violenze sessuali organizzate e dalla 
separazione forzata dai propri figli e figlie,  che vengono deportati 
nel paese aggressore.

Peraltro, proprio la deportazione dei bambini e delle bambine è il capo 
d'accusa in base al quale la Pre-Trial Chamber II presso la Corte penale 
internazionale ‒ secondo le notizie che sono state diffuse dalla stessa 
Corte ‒   ha emesso ieri, 17 marzo 2023, un Mandato d'arresto nei 
confronti di Vladimir Putin e di Maria Lvova-Belova.

Per quanto invece riguarda i crimini contro l'umanità, la Commissione si 
era orientata nel senso di una maggiore tipizzazione delle disposizioni 
incriminatrici a livello di struttura tipica, di offensività (anche 
nella sua versione anglosassone dell'_Harm principle_) e delle relative 
sanzioni, con un elemento unificante individuato nella partecipazione di 
tutte le condotte a un attacco esteso e sistematico contro una 
popolazione civile (il c.d. "elemento di contesto").

Non solo, la Commissione aveva anche adottato l'assoluta innovazione di 
prendere in considerazione il ruolo degli attori economici nella 
commissione dei crimini internazionali (la c.d. _Business complicity_), 
attingendo dalla disciplina legislativa in materia di responsabilità 
amministrativa da reato delle persone giuridiche, di cui al decreto 
legislativo n. 231 del 2001.

Le Agenzie di stampa che si stanno diffondendo (non è ancora disponibile 
un testo ufficiale) danno tuttavia atto che il Consiglio dei ministri, 
nel licenziare il disegno di legge, avrebbe sorprendentemente deciso di 
stralciare, ai fini dell'elaborazione di un ulteriore disegno di legge 
(senza alcuna definizione di tempi certi), l'intero settore dei crimini 
contro l'umanità e il crimine di genocidio.

Sarebbero stati inoltre introdotti, modificando il progetto elaborato 
dalla Commissione, limiti alla giurisdizione ordinaria nell'ambito del 
riparto con la giurisdizione militare, così proseguendo nella pericolosa 
tendenza, che si è già evidenziata in altri settori del diritto 
umanitario, della progressiva sottrazione alla giurisdizione ordinaria 
della tutela dei diritti fondamentali.  E sarebbe stata esclusa anche la 
responsabilità degli enti.

Se queste notizie fossero confermate, saremmo di fronte a un grave 
errore e a un significativo passo indietro rispetto al tentativo che 
l'Italia, seppure con molto ritardo nel panorama internazionale, aveva 
intrapreso per allinearsi al progetto di una giurisdizione universale 
sui crimini internazionali e contro l'umanità.

Il principio al quale anche lo Stato italiano dovrebbe finalmente 
ispirarsi, e che dovrebbe tradurre in norma e in _Law in action_, è che 
nessuno può compiere crimini contro i diritti universali della persona 
umana restando impunito.

E per questo dobbiamo dotarci di strumenti legislativi adeguati a 
contrastare la persistente pretesa delle Sovranità nazionali di 
ritagliarsi zone franche e di impunità nella commissione dei crimini 
internazionali, fra i quali il genocidio, che ledono nella maniera più 
grave i diritti umani e restituiscono il senso stesso del diritto 
umanitario.

Ci auguriamo che il dibattito parlamentare offra tempi e modi per 
ripensare questa opzione di segno chiaramente regressivo.

_L'esecutivo di Magistratura democratica_
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