[Area] ILVA e bilanciamento diritto alla salute

Gianfranco Amendola gianfranco.amendola a gmail.com
Dom 26 Mar 2023 18:28:58 CEST


Cari colleghi, vi disturbo nuovamente per completare quello che già avevo
scritto a proposito del Decreto legge n. 2 del 2022. Perché dopo l’Ilva è
oggi la volta dell'impianto di raffinazione, gassificazione e cogenerazione
di energia elettrica di Isab S.r.l., inserito nel polo petrolchimico di
Augusta - Priolo Gargallo - Melilli, i cui scarichi tossici confluiscono,
insieme ad altri, in un impianto consortile di depurazione anche esso
sottoposto a procedimenti e sequestri penali in quanto depura in modo del
tutto inadeguato, provocando gravi rischi per salute ed ambiente. E così
anche tutti questi impianti siciliani, con DPCM 3 febbraio 2023 sono stati
dichiarati “di interesse nazionale”. E, di conseguenza, vengono svincolati
dalle leggi “normali” e dai provvedimenti della magistratura ed
assoggettati solo alle misure che il governo riterrà necessarie per
garantire “il bilanciamento tra le esigenze di continuita' dell'attivita'
produttiva e di salvaguardia dell'occupazione, e la tutela della sicurezza
sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente”. Con relativo scudo
penale per gli inquinatori.

Per capire la gravità di questa deroga assurda basta leggere il
provvedimento (Procura di Siracusa, giugno 2022) di sequestro del
depuratore consortile per disastro ambientale in quanto l’impianto non è
strutturalmente in grado di depurare i veleni industriali, ed anzi avrebbe
immesso in atmosfera 77 tonnellate all’anno di composti organici volatili,
tra cui 13 tonnellate di benzene cancerogeno.

A questo punto resta solo da chiedersi quale sarà la prossima grande
azienda che riceverà da questo governo licenza di inquinare ed uccidere in
deroga a tutte le leggi ed ai principi fondamentali della nostra
Costituzione. Transizione ecologica all’italiana!

Il giorno mar 7 feb 2023 alle ore 11:30 Gianfranco Amendola <
gianfranco.amendola a gmail.com> ha scritto:

> Buongiorno, mi permetto di disturbarvi per sottoporvi una mia breve
> riflessione su Ilva e Costituzione ((la salute può essere oggetto di
> bilanciamento?).
> Forse interessa. Buona giornata
>
> Il diritto alla salute può essere oggetto di “bilanciamento”?
> Evidentemente si per il nostro legislatore il quale, nell’ultimo decreto
> legge emanato per scongiurare la chiusura dell ‘Ilva di Taranto, ha
> stabilito che gli impianti inquinanti dichiarati (come ILVA) di interesse
> strategico nazionale non possono essere oggetto di sequestro e misure
> interdittive purchè si adotti un “*modello organizzativo idoneo a
> garantire il  necessario  bilanciamento  tra  le  esigenze   di
> continuità   dell'attività    produttiva e di salvaguardia dell'occupazione
> e la tutela della sicurezza  sul  luogo  di  lavoro, della salute e
> dell'ambiente*…”. Ma prima ancora, già dal 2013 la Corte costituzionale,
> sempre per l’Ilva, aveva auspicato un “*ragionevole bilanciamento tra
> diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla
> salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all’ambiente salubre, e al
> lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l’interesse costituzionalmente
> rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle
> istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso*”*. *Ed anche
> la  CEDU (Corte europea dei diritti dell’uomo), condannando nel 2019 il
> nostro paese per non aver realizzato le misure dettate, già dal 2012, per
> il risanamento dell’Ilva, affermava che “*si deve avere riguardo
> al giusto equilibrio da trovare tra gli interessi concorrenti
> dell’individuo e della società nel suo insieme*”, anche se poi aggiungeva
> che questo giusto equilibrio per l’Ilva non era stato realizzato in quanto “*le
> autorità nazionali hanno omesso di adottare tutte le misure necessarie per
> assicurare la protezione effettiva del diritto degli interessati al
> rispetto della loro vita..”.*
>
> Nessuno si è chiesto, però, come si può realizzare questo bilanciamento.
> Forse, accettando un numero limitato e “ragionevole” di decessi e di
> malattie? A questo proposito, nella sua prima ordinanza di sequestro del
> 2012, il GIP di Taranto evidenziava giustamente che, in tal modo, “*si
> arriverebbe all’assurdo giuridico di operare delle comparazioni fra il
> numero di decessi accettabili in relazione al numero di posti di lavoro
> assicurabili: le più elementari regole di diritto e soprattutto del buon
> senso vietano un simile ragionamento*”. E, sia chiaro, nel caso in esame
> non si tratta di pericolo ma di certezza. Uno studio effettuato nel 2021
> dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), su richiesta della regione
> Puglia per una valutazione predittiva del danno sanitario provocato da ILVA
> concludeva che, se anche si realizzassero le opere di contenimento che già
> da anni si sarebbero dovute attuare, rimarrebbe, comunque, un rischio
> inaccettabile di mortalità (con quantificazione dei decessi), anche negli
> scenari più favorevoli. In questo quadro, quale “*bilanciamento*” è
> possibile? 5 morti invece di 500? Proprio la Corte costituzionale, del
> resto, nel lontano 1990, dovendosi occupare della definizione di «*migliore
> tecnologia disponibile*» subordinata dalla legge alla condizione che essa
> non comporti «*costi eccessivi*», aveva concluso, senza alcuna
> esitazione, che essa “*va interpretata nell’assoluto rispetto del
> principio fondamentale del diritto alla salute sancito dall’art. 32 della
> Costituzione. Conseguentemente il condizionamento al costo non eccessivo
> dell’uso della migliore tecnologia disponibile va riferito al
> raggiungimento di livelli inferiori a quelli compatibili con la tutela
> della salute umana*”*.* E ancor prima, nel 1979, in una storica sentenza
> (Corasaniti), la Cassazione a sezioni unite aveva scritto che «*il bene
> della salute… è assicurato all’uomo come uno ed anzi il primo dei diritti
> fondamentali anche nei confronti dell’Autorità pubblica, cui è negato in
> tal modo il potere di disporre di esso... Nessun organo di collettività
> neppure di quella generale e del resto neppure l’intera collettività
> generale con unanimità di voti potrebbe validamente disporre per qualsiasi
> motivo di pubblico interesse della vita o della salute di un uomo o di un
> gruppo minore…*».
>
> Resta solo da chiedersi come è possibile proporre un simile
> “bilanciamento” pochi mesi dopo che il nostro Parlamento ha aggiunto
> all’art. 9 della Costituzione che “la *Repubblica tutela l’ambiente, la
> biodiversità e gli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni*”
> e all’art. 41 che “*l’iniziativa economica privata non può svolgersi ..
> in modo da recare danno alla sicurezza.., alla salute e all’ambiente*”.
>
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