[Area] Discrezionalità e regole: quale peso per gli indicatori attitudinali specifici?
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Lun 12 Feb 2024 10:33:53 CET
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_Discrezionalità e regole: quale peso per gli indicatori attitudinali
specifici?_
_Riflessioni a margine della nomina del Presidente del Tribunale di
sorveglianza di Roma._
Nella seduta del 7 febbraio 2024, il Plenum del Consiglio Superiore
della Magistratura ha approvato numerose delibere assunte con una
maggioranza che tende a stabilizzarsi (la maggior parte dei componenti
laici e i componenti eletti per Magistratura indipendente).
Nulla di patologico, quando il consolidarsi delle maggioranze avviene
nel legittimo esercizio del potere discrezionale attribuito al Consiglio
Superiore della Magistratura. Il potere discrezionale deve essere però
esercitato nel rispetto delle regole vigenti.
Così non è avvenuto il 7 febbraio 2024, nel conferimento dell'incarico
di Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma, ufficio
caratterizzato da un elevato tasso di specializzazione e connotato da
ulteriori specificità; è, infatti, l'unico Tribunale d'Italia che
concede le misure alternative ai collaboratori di giustizia e,
soprattutto, decide sui reclami contro l'applicazione del regime
penitenziario differenziato previsto dall'art. 41-_bis_ dell'ordinamento
penitenziario.
È in ragione della specializzazione che l'art. 19 del _Testo Unico sulla
dirigenza giudiziaria_ ha dettato regole ulteriori per questo genere di
uffici, individuando puntuali criteri di indirizzo per le scelte
discrezionali del CSM, prevedendo che la nomina dei direttivi negli
uffici di Sorveglianza avvenga valorizzando lo svolgimento di attività
in quel tipo di uffici per almeno "…quattro anni negli ultimi
quindici…".
Ciò nonostante, per il conferimento dell'incarico di Presidente del
Tribunale di sorveglianza di Roma, nel voto del 7 febbraio 2024 non è
stata data prevalenza all'indicatore attitudinale specifico della
professionalità ed esperienza acquisite nel relativo settore, ritenendo
che l'esercizio della discrezionalità del Consiglio potesse fare
prevalere gli indicatori professionali generici.
La vicenda solleva, ancora una volta, preoccupazione per un certo modo
di esercitare la discrezionalità da parte del Consiglio Superiore della
Magistratura e impone di mettere al centro della riflessione il tema
delle regole.
Pur essendo evidente che in questo caso è stata disattesa la regola
cardine per una nomina in funzioni direttive con specificità così
accentuate, è parimenti necessario rilevare che nell'attuale assetto del
_Testo unico della dirigenza giudiziaria_ si sovrappongono una pluralità
di indicatori eterogenei, che si prestano ad essere combinati in
geometrie variabili, condizionabili a seconda dei casi e, purtroppo,
delle appartenenze.
Le decisioni del CSM sono quindi esposte all'arbitrio delle maggioranze
del momento (sempre meno contingenti); sono sempre meno comprensibili
dal corpo della magistratura e, per ciò, sempre meno accettate, con
pregiudizio per la credibilità del governo autonomo e con il rischio di
rimettere di fatto la designazione dei dirigenti degli uffici giudiziari
alla giustizia amministrativa.
Non è questa la strada affinché il CSM recuperi l'autorevolezza
necessaria a restituire a tutta la magistratura la dignità e
l'affidabilità perdute, dopo le note vicende investigate dalla Procura
di Perugia.
_L'Esecutivo di Magistratura democratica_
_Leggi sul sito di Magistratura democratica_ [1]
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[1]
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