[Area] Discrezionalità e regole: quale peso per gli indicatori attitudinali specifici?

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Lun 12 Feb 2024 10:33:53 CET



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_Discrezionalità e regole: quale peso per gli indicatori attitudinali 
specifici?_

_Riflessioni a margine della nomina del Presidente del Tribunale di 
sorveglianza di Roma._

Nella seduta del 7 febbraio 2024, il Plenum del Consiglio Superiore 
della Magistratura ha approvato numerose delibere assunte con una 
maggioranza che tende a stabilizzarsi (la maggior parte dei componenti 
laici e i componenti eletti per Magistratura indipendente).

Nulla di patologico, quando il consolidarsi delle maggioranze avviene 
nel legittimo esercizio del potere discrezionale attribuito al Consiglio 
Superiore della Magistratura. Il potere discrezionale deve essere però 
esercitato nel rispetto delle regole vigenti.

Così non è avvenuto il 7 febbraio 2024, nel conferimento dell'incarico 
di Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma, ufficio 
caratterizzato da un elevato tasso di specializzazione e connotato da 
ulteriori specificità; è, infatti, l'unico Tribunale d'Italia che 
concede le misure alternative ai collaboratori di giustizia e, 
soprattutto, decide sui reclami contro l'applicazione del regime 
penitenziario differenziato previsto dall'art. 41-_bis_ dell'ordinamento 
penitenziario.

È in ragione della specializzazione che l'art. 19 del _Testo Unico sulla 
dirigenza giudiziaria_ ha dettato regole ulteriori per questo genere di 
uffici, individuando puntuali criteri di indirizzo per le scelte 
discrezionali del CSM, prevedendo che la nomina dei direttivi negli 
uffici di Sorveglianza avvenga valorizzando lo svolgimento di attività 
in quel tipo di uffici per almeno "…quattro anni negli ultimi 
quindici…".

Ciò nonostante, per il conferimento dell'incarico di Presidente del 
Tribunale di sorveglianza di Roma, nel voto del 7 febbraio 2024 non è 
stata data prevalenza all'indicatore attitudinale specifico della 
professionalità ed esperienza acquisite nel relativo settore, ritenendo 
che l'esercizio della discrezionalità del Consiglio potesse fare 
prevalere gli indicatori professionali generici.

La vicenda solleva, ancora una volta, preoccupazione per un certo modo 
di esercitare la discrezionalità da parte del Consiglio Superiore della 
Magistratura e impone di mettere al centro della riflessione il tema 
delle regole.

Pur essendo evidente che in questo caso è stata disattesa la regola 
cardine per una nomina in funzioni direttive con specificità così 
accentuate, è parimenti necessario rilevare che nell'attuale assetto del 
_Testo unico della dirigenza giudiziaria_ si sovrappongono una pluralità 
di indicatori eterogenei, che si prestano ad essere combinati in 
geometrie variabili, condizionabili a seconda dei casi e, purtroppo, 
delle appartenenze.

Le decisioni del CSM sono quindi esposte all'arbitrio delle maggioranze 
del momento (sempre meno contingenti); sono sempre meno comprensibili 
dal corpo della magistratura e, per ciò, sempre meno accettate, con 
pregiudizio per la credibilità del governo autonomo e con il rischio di 
rimettere di fatto la designazione dei dirigenti degli uffici giudiziari 
alla giustizia amministrativa.

Non è questa la strada affinché il CSM recuperi l'autorevolezza 
necessaria a restituire a tutta la magistratura la dignità e 
l'affidabilità perdute, dopo le note vicende investigate dalla Procura 
di Perugia.

_L'Esecutivo di Magistratura democratica_

_Leggi sul sito di Magistratura democratica_ [1]

Links:
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[1] 
https://www.magistraturademocratica.it/articolo/nm65c8ef7a8fe068-79292939
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