[Area] Libertà costituzionali e ordine pubblico

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Sab 24 Feb 2024 11:07:12 CET



_Libertà costituzionali e ordine pubblico_

Ieri mattina, a Pisa, reparti della Polizia di Stato in assetto 
antisommossa hanno impedito a un corteo di studenti riunitosi in via San 
Frediano, davanti al liceo artistico Russoli, per una manifestazione di 
solidarietà nei confronti della popolazione palestinese, di accedere a 
piazza dei Cavalieri, adottando la cosiddetta "carica di alleggerimento" 
nel corso della quale diversi manifestanti sono stati colpiti con 
manganellate e  hanno subìto lesioni personali.

Siamo perfettamente consapevoli che tutte le circostanze del caso 
dovranno essere oggetto di un approfondito accertamento ma non possiamo 
ignorare che, in una lettera pubblica sull'accaduto,  i docenti del 
Liceo Russoli riferiscono che il corteo era assolutamente pacifico e 
che, senza alcuna ragione evidente, gli agenti in assetto antisommossa 
hanno chiuso  la strada sia in corrispondenza di  Piazza Cavalieri che 
in corrispondenza di Piazza Dante, così impedendo al corteo di muoversi, 
e poi hanno fatto partire  tre cariche contro gli studenti, molti 
minorenni e tutti disarmati.

I filmati diffusi in rete e dalle agenzie di stampa sembrano in effetti 
confermare, al netto della necessità di una ricostruzione più completa 
che senz'altro seguirà, un'evidente sproporzione nell'uso della forza da 
parte degli agenti, in quanto diverse sono le immagini in cui essi 
colpiscono con i manganelli ragazzi inermi e li fanno sdraiare a terra, 
immobilizzandoli, senza alcuna evidente necessità di difesa propria o di 
terze persone.

A fronte della coincidenza delle immagini con le dichiarazioni dei 
docenti che hanno assistito ai fatti, avvenuti proprio davanti alla 
scuola, sentiamo, come magistrati, la necessità di richiamare sin da ora 
alcuni punti fermi sulla libertà costituzionale di riunione e sui limiti 
all'uso della forza da parte delle polizie.

Secondo l'articolo 17 della Costituzione, i cittadini hanno diritto di 
riunirsi pacificamente e senz'armi e per le riunioni, anche in luogo 
aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo 
pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle 
soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

L'articolo 18 della legge in materia di sicurezza pubblica prevede, è 
vero, l'obbligo per i promotori di una di riunione in luogo pubblico di 
darne avviso almeno tre giorni prima al questore, ma l'omesso avviso non 
rappresenta una condizione di illegittimità della riunione né 
un'automatica presunzione di pericolo per l'ordine pubblico. 
All'omissione dell'avviso, infatti, consegue solo la facoltà (non 
l'obbligo), per il questore, di ordinare lo scioglimento della riunione.

Tale facoltà, incidendo su un diritto costituzionalmente garantito, deve 
essere di stretta interpretazione, il che significa, in primo luogo, che 
il motivo dello scioglimento deve rigorosamente inerire a ragioni di 
sicurezza e non al merito o al tema della manifestazione. In secondo 
luogo, sono previste delle modalità per lo scioglimento della riunione 
agli articoli 24 e 25 del regolamento di attuazione della stessa legge, 
le quali non autorizzano in alcun modo un uso indiscriminato o 
sproporzionato della forza.

L'uso della forza è legittimo solo quando sia inevitabile per effettive 
ragioni di sicurezza degli agenti e della collettività.

Per questo, nel prendere atto che in questo caso si è fatto ricorso 
all'uso della forza nei confronti di un corteo composto da studenti per 
lo più minorenni, e tutti disarmati, ci aspettiamo che le autorità 
preposte avviino immediatamente tutti gli accertamenti per chiarire 
questo episodio, compresa l'identificazione degli agenti.

E, proprio in questa prospettiva, torniamo ad auspicare la revisione 
delle disposizioni del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 
nella parte in cui esso si pone in frizione con l'art. 17 della 
Costituzione e l'approvazione di una legge che imponga agli addetti ai 
servizi di ordine pubblico di indossare elementi identificativi che ne 
consentano sempre l'individuazione.

Si tratterebbe di una previsione che costituirebbe una garanzia per 
tutti gli operatori di pubblica sicurezza che svolgono correttamente il 
loro servizio e, soprattutto, un minimo presidio di garanzia per tutti i 
consociati che intendono esercitare le loro libertà costituzionali.

_L'Esecutivo di Magistratura democratica_

24 febbraio 2024

Leggi sul sito di Magistratura democratica [1]

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