[Area] La riforma del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria: un’opportunità da cogliere senza esitazioni

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Lun 22 Apr 2024 15:20:12 CEST



_La riforma del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria: un'opportunità 
da cogliere senza esitazioni_

_Magistratura democratica, ad esito di una elaborazione collettiva del 
gruppo, maturata nel tempo, offre alla riflessione delle istituzioni, 
della magistratura associata e di tutti i magistrati e i giuristi, una 
riflessione sull'attuazione del decreto legislativo n. 44 del 2024._

_I compiti che il CSM dovrà svolgere per attuare la riforma della 
dirigenza giudiziaria consentono, se lo si vorrà, di dare strumenti per 
la trasparenza e la leggibilità delle scelte, che valorizzando la scelta 
di criteri generali piuttosto che di criteri sulla singola nomina, può 
consentire di combattere l'indispensabile battaglia contro il 
carrierismo e il clientelismo da troppo tempo rimandata._

La riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al decreto legislativo n. 
44 del 2024, tra molti interventi discutibili e talvolta fortemente 
negativi, ha operato una rilevante riscrittura del procedimento e dei 
criteri di valutazione per la nomina agli incarichi direttivi rimettendo 
al Consiglio superiore della  magistratura il compito di adottare entro 
novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore e, quindi, entro 
il 20 luglio 2024,  le  delibere necessarie  a  dare  attuazione  alle  
disposizioni  del decreto.

Molte scelte della riforma non sono quelle che avremmo desiderato. 
Ritenevamo - e riteniamo tuttora - urgenti e indispensabili interventi 
volti a garantire l'effettiva temporaneità degli incarichi direttivi e 
semidirettivi, conformemente all'idea di una magistratura orizzontale, 
in cui, nel quotidiano esercizio della funzione giudiziaria, ciascun 
magistrato sia titolare e responsabile del servizio reso, attribuendo ai 
magistrati con funzioni direttive e semidirettive il compito di 
coordinare le risorse per la realizzazione di questo risultato.

Così non è stato: il legislatore non ha introdotto strumenti e criteri 
capaci di perseguire questo obiettivo e di porsi in contrasto con l'idea 
di magistratura verticale che rischia di penetrare sempre di più nella 
cultura professionale.

Nonostante ciò, il compito affidato al CSM in materia di normazione 
secondaria costituisce una importante occasione per rimeditare 
l'approccio in materia di dirigenza giudiziaria che si è andato 
affermando nell'attività consiliare; anche per tutelare l'immagine ed il 
ruolo del Consiglio e contrastare le derive carrieristiche che inquinano 
il volto costituzionale della magistratura.

In questi anni non si sono fatti i conti con le cause più profonde che 
hanno generato la crisi attraversata dalla magistratura, palesatasi 
grazie alle chat acquisite nella nota indagine perugina, e non si è 
affrontato adeguatamente uno dei nodi che l'avevano determinata: la 
selezione della dirigenza degli Uffici. Il tema coinvolge: l'adeguatezza 
delle fonti e dei criteri di acquisizione delle informazioni sulle 
qualità degli aspiranti; la conclamata elusione del principio di 
temporaneità negli incarichi dirigenziali, frutto anche del fallimento 
delle verifiche valutative in sede di conferma negli incarichi; il ruolo 
dei gruppi associati dentro il CSM e le modalità di scelta.

L'esercizio della discrezionalità è stato troppe volte incomprensibile, 
il sistema di selezione e i suoi esiti continuano ad essere poco 
leggibili e quindi a inquinare il ruolo dei gruppi associati, ritenuti a 
torto o a ragione compartecipi di tale sistema, e, per altro verso, a 
mettere in crisi la percezione di sé e del proprio ruolo di ciascun 
magistrato.

Magistratura democratica, all'esito di un confronto interno che dura da 
tempo, ritiene necessario un cambio di prospettiva sulla questione delle 
nomine ad incarichi direttivi e semidirettivi, nella consapevolezza che 
le aspettative riposte sull'attuale sistema sono andate deluse.

Infatti l'aumento della discrezionalità assegnata al CSM ha determinato 
alcuni effetti non desiderabili: si è incentivato il _carrierismo_ 
(sacrificando la promessa costituzionale di una magistratura orizzontale 
e creando quasi due circuiti di "carriera": quella 
direttiva/semidirettiva e quella "normale", da troppi vissuta come un 
_quid minus_); è aumentato il _clientelismo_ (ossia il cedimento alla 
ricerca di logiche di protezione che sono il tradimento della necessaria 
indipendenza del magistrato).

L'aumento della discrezionalità ha reso troppe decisioni del CSM 
scarsamente comprensibili - a causa di una moltitudine di indicatori 
spesso "usati" secondo gerarchie contingenti mobili e mutevoli -  
alimentando la delegittimazione del CSM nel corpo della magistratura; e 
di conseguenza si sono dilatati - oltre i tassi fisiologici - gli spazi 
di intervento del giudice amministrativo.

E', quindi, necessario, innanzitutto, rafforzare il livello di 
leggibilità delle scelte. Il legislatore delegato attribuisce al CSM la 
responsabilità di determinare il rilievo da attribuire - ai fini della 
comparazione tra i diversi aspiranti - agli indicatori attitudinali che 
è necessario valorizzare in relazione alle tipologie di incarichi da 
ricoprire.

Ciò consente al CSM di introdurre previsioni generali e astratte che 
attribuiscano a un certo indicatore un peso specifico calibrato sulla 
particolare tipologia di incarico da assegnare. Per essere espliciti: il 
CSM dovrà decidere se, per ricoprire determinati uffici, debba essere 
privilegiato - e in quali termini - il percorso professionale 
dell'aspirante: in alcuni casi potrà avere maggior rilievo la pluralità 
di esperienze giudiziarie; per altri uffici, viceversa, l'avere maturato 
una marcata competenza in una materia ad elevato tasso di 
specializzazione; per altri uffici ancora, avere maturato competenze 
organizzative o ordinamentali; per altri ancora potranno assumere 
maggior rilievo l'esercizio di funzioni di secondo grado rispetto a chi 
ha solo esperienze maturate in primo grado o viceversa. Il che 
presuppone che - all'atto della pubblicazione dei posti - il CSM si 
impegni a chiarire  quale particolare tipologia di incarico è messa a 
concorso (anche intesa come posizione tabellare o gruppo di lavoro, per 
gli incarichi semidirettivi).

Questo sforzo richiederà di esplicitare il peso specifico dei vari 
indicatori in relazione ai diversi uffici, consentendo di verificare in 
modo trasparente se gli aspiranti abbiano i requisiti richiesti per gli 
specifici posti messi a concorso e rendendo, quindi, più comprensibile 
il percorso decisionale seguito dal Consiglio.

E' inoltre necessario riprendere consapevolezza del valore esperienziale 
che l'anzianità svolge, quanto meno sino ad un determinato livello del 
percorso professionale, e conseguentemente valorizzare il contributo che 
tale fattore apporta sotto il profilo attitudinale (posto che il 
prolungato esercizio delle funzioni giudiziarie - ove positivamente 
esercitate - costituisce sicuramente un razionale indicatore sotto il 
profilo del merito).

Ciò potenzialmente sdrammatizzerà le polemiche sulle singole decisioni 
del CSM e ne rafforzerà auspicabilmente il livello di accettazione, con 
positivi effetti sulla legittimazione dell'intero governo autonomo della 
Magistratura.

La scelta del legislatore di attribuire particolare rilievo alle 
pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione 
non deve trasformarsi nella creazione di un circuito di carriera 
dirigenziale, quasi "censo separato" dal resto del corpo giudiziario, 
per lo più caratterizzato da un continuo passaggio da un incarico 
direttivo all'altro, senza soluzioni di continuità. Ma è indubbio che 
non si possa prescindere da tali pregresse esperienze; conseguentemente, 
ancora una volta, si rende indispensabile introdurre meccanismi efficaci 
che ne consentano una valutazione specifica e adeguata, proprio al fine 
di apprezzarne l'effettivo positivo esercizio.

La scelta di una temporaneità effettiva delle funzioni direttive o 
semidirettive avrebbe consentito, pur senza accantonare le competenze 
acquisite, di eliminare la corsa agli incarichi (in una logica 
ascensionale) e rilanciare l'idea di una magistratura orizzontale non 
gerarchizzata, con magistrati che si distinguono solo per funzioni, come 
vuole la Costituzione. Sotto questo profilo la riforma ha introdotto una 
scelta non condivisibile e ciò costituisce una occasione persa.

Senza coltivare prospettive velleitarie che si porrebbero in contrasto 
con la scelta del legislatore, l'intervento del Consiglio può tuttavia 
fare in modo che possano almeno essere scongiurati gli effetti più 
negativi per gli Uffici, come quelli conseguenti a improvvisi e non 
prevedibili abbandoni dell'incarico per perseguire altre aspirazioni 
personali che provocano lunghe scoperture nei ruoli dirigenziali.  Ad 
esempio il CSM, senza incidere sulla legittimazione a partecipare a un 
concorso, potrebbe introdurre forme di incentivo a concludere il 
precedente incarico: ciò favorirebbe almeno il completamento degli 
incarichi direttivi, legati ad un progetto organizzativo (il cui 
compimento è esso stesso sintomo di capacità organizzativa) e 
limiterebbe il numero di scoperture improvvise che si vengono a 
determinare negli uffici giudiziari.

Si tratta di un possibile (e ragionevole) temperamento tra esigenze del 
singolo magistrato e bisogni del sistema giudiziario nel suo complesso 
(posto che questi ultimi legittimamente e necessariamente devono entrare 
nelle valutazioni che precedono la decisione).

In conclusione: Magistratura democratica auspica che il CSM prenda sul 
serio la sfida della riforma del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria 
che la legge impone: rafforzando la prescrittività dei criteri che 
regolano l'esercizio del potere di scelta del CSM e introducendo 
meccanismi che, nel valorizzare le attitudini anche con riferimento al 
dato esperienziale del magistrato, raggiungano ragionevoli 
contemperamenti tra le ambizioni del singolo e le esigenze di 
funzionalità del sistema giudiziario.

Pur nella consapevolezza che nessun mutamento normativo può di per sé 
essere totale garanzia della correttezza dei comportamenti - essendo 
questa rimessa alla dimensione etica e deontologica che il corpo 
giudiziario è in condizione di esprimere - riteniamo comunque che il 
necessario rafforzamento del quadro di regole sia utile a sostituire la 
"legge della forza" con la "forza della legge".

_L'Esecutivo di Magistratura democratica_

_Leggi sul sito di Magistratura democratica_ [1]



Links:
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[1] 
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