[Area] La riforma del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria: un’opportunità da cogliere senza esitazioni
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Lun 22 Apr 2024 15:20:12 CEST
_La riforma del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria: un'opportunità
da cogliere senza esitazioni_
_Magistratura democratica, ad esito di una elaborazione collettiva del
gruppo, maturata nel tempo, offre alla riflessione delle istituzioni,
della magistratura associata e di tutti i magistrati e i giuristi, una
riflessione sull'attuazione del decreto legislativo n. 44 del 2024._
_I compiti che il CSM dovrà svolgere per attuare la riforma della
dirigenza giudiziaria consentono, se lo si vorrà, di dare strumenti per
la trasparenza e la leggibilità delle scelte, che valorizzando la scelta
di criteri generali piuttosto che di criteri sulla singola nomina, può
consentire di combattere l'indispensabile battaglia contro il
carrierismo e il clientelismo da troppo tempo rimandata._
La riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al decreto legislativo n.
44 del 2024, tra molti interventi discutibili e talvolta fortemente
negativi, ha operato una rilevante riscrittura del procedimento e dei
criteri di valutazione per la nomina agli incarichi direttivi rimettendo
al Consiglio superiore della magistratura il compito di adottare entro
novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore e, quindi, entro
il 20 luglio 2024, le delibere necessarie a dare attuazione alle
disposizioni del decreto.
Molte scelte della riforma non sono quelle che avremmo desiderato.
Ritenevamo - e riteniamo tuttora - urgenti e indispensabili interventi
volti a garantire l'effettiva temporaneità degli incarichi direttivi e
semidirettivi, conformemente all'idea di una magistratura orizzontale,
in cui, nel quotidiano esercizio della funzione giudiziaria, ciascun
magistrato sia titolare e responsabile del servizio reso, attribuendo ai
magistrati con funzioni direttive e semidirettive il compito di
coordinare le risorse per la realizzazione di questo risultato.
Così non è stato: il legislatore non ha introdotto strumenti e criteri
capaci di perseguire questo obiettivo e di porsi in contrasto con l'idea
di magistratura verticale che rischia di penetrare sempre di più nella
cultura professionale.
Nonostante ciò, il compito affidato al CSM in materia di normazione
secondaria costituisce una importante occasione per rimeditare
l'approccio in materia di dirigenza giudiziaria che si è andato
affermando nell'attività consiliare; anche per tutelare l'immagine ed il
ruolo del Consiglio e contrastare le derive carrieristiche che inquinano
il volto costituzionale della magistratura.
In questi anni non si sono fatti i conti con le cause più profonde che
hanno generato la crisi attraversata dalla magistratura, palesatasi
grazie alle chat acquisite nella nota indagine perugina, e non si è
affrontato adeguatamente uno dei nodi che l'avevano determinata: la
selezione della dirigenza degli Uffici. Il tema coinvolge: l'adeguatezza
delle fonti e dei criteri di acquisizione delle informazioni sulle
qualità degli aspiranti; la conclamata elusione del principio di
temporaneità negli incarichi dirigenziali, frutto anche del fallimento
delle verifiche valutative in sede di conferma negli incarichi; il ruolo
dei gruppi associati dentro il CSM e le modalità di scelta.
L'esercizio della discrezionalità è stato troppe volte incomprensibile,
il sistema di selezione e i suoi esiti continuano ad essere poco
leggibili e quindi a inquinare il ruolo dei gruppi associati, ritenuti a
torto o a ragione compartecipi di tale sistema, e, per altro verso, a
mettere in crisi la percezione di sé e del proprio ruolo di ciascun
magistrato.
Magistratura democratica, all'esito di un confronto interno che dura da
tempo, ritiene necessario un cambio di prospettiva sulla questione delle
nomine ad incarichi direttivi e semidirettivi, nella consapevolezza che
le aspettative riposte sull'attuale sistema sono andate deluse.
Infatti l'aumento della discrezionalità assegnata al CSM ha determinato
alcuni effetti non desiderabili: si è incentivato il _carrierismo_
(sacrificando la promessa costituzionale di una magistratura orizzontale
e creando quasi due circuiti di "carriera": quella
direttiva/semidirettiva e quella "normale", da troppi vissuta come un
_quid minus_); è aumentato il _clientelismo_ (ossia il cedimento alla
ricerca di logiche di protezione che sono il tradimento della necessaria
indipendenza del magistrato).
L'aumento della discrezionalità ha reso troppe decisioni del CSM
scarsamente comprensibili - a causa di una moltitudine di indicatori
spesso "usati" secondo gerarchie contingenti mobili e mutevoli -
alimentando la delegittimazione del CSM nel corpo della magistratura; e
di conseguenza si sono dilatati - oltre i tassi fisiologici - gli spazi
di intervento del giudice amministrativo.
E', quindi, necessario, innanzitutto, rafforzare il livello di
leggibilità delle scelte. Il legislatore delegato attribuisce al CSM la
responsabilità di determinare il rilievo da attribuire - ai fini della
comparazione tra i diversi aspiranti - agli indicatori attitudinali che
è necessario valorizzare in relazione alle tipologie di incarichi da
ricoprire.
Ciò consente al CSM di introdurre previsioni generali e astratte che
attribuiscano a un certo indicatore un peso specifico calibrato sulla
particolare tipologia di incarico da assegnare. Per essere espliciti: il
CSM dovrà decidere se, per ricoprire determinati uffici, debba essere
privilegiato - e in quali termini - il percorso professionale
dell'aspirante: in alcuni casi potrà avere maggior rilievo la pluralità
di esperienze giudiziarie; per altri uffici, viceversa, l'avere maturato
una marcata competenza in una materia ad elevato tasso di
specializzazione; per altri uffici ancora, avere maturato competenze
organizzative o ordinamentali; per altri ancora potranno assumere
maggior rilievo l'esercizio di funzioni di secondo grado rispetto a chi
ha solo esperienze maturate in primo grado o viceversa. Il che
presuppone che - all'atto della pubblicazione dei posti - il CSM si
impegni a chiarire quale particolare tipologia di incarico è messa a
concorso (anche intesa come posizione tabellare o gruppo di lavoro, per
gli incarichi semidirettivi).
Questo sforzo richiederà di esplicitare il peso specifico dei vari
indicatori in relazione ai diversi uffici, consentendo di verificare in
modo trasparente se gli aspiranti abbiano i requisiti richiesti per gli
specifici posti messi a concorso e rendendo, quindi, più comprensibile
il percorso decisionale seguito dal Consiglio.
E' inoltre necessario riprendere consapevolezza del valore esperienziale
che l'anzianità svolge, quanto meno sino ad un determinato livello del
percorso professionale, e conseguentemente valorizzare il contributo che
tale fattore apporta sotto il profilo attitudinale (posto che il
prolungato esercizio delle funzioni giudiziarie - ove positivamente
esercitate - costituisce sicuramente un razionale indicatore sotto il
profilo del merito).
Ciò potenzialmente sdrammatizzerà le polemiche sulle singole decisioni
del CSM e ne rafforzerà auspicabilmente il livello di accettazione, con
positivi effetti sulla legittimazione dell'intero governo autonomo della
Magistratura.
La scelta del legislatore di attribuire particolare rilievo alle
pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione
non deve trasformarsi nella creazione di un circuito di carriera
dirigenziale, quasi "censo separato" dal resto del corpo giudiziario,
per lo più caratterizzato da un continuo passaggio da un incarico
direttivo all'altro, senza soluzioni di continuità. Ma è indubbio che
non si possa prescindere da tali pregresse esperienze; conseguentemente,
ancora una volta, si rende indispensabile introdurre meccanismi efficaci
che ne consentano una valutazione specifica e adeguata, proprio al fine
di apprezzarne l'effettivo positivo esercizio.
La scelta di una temporaneità effettiva delle funzioni direttive o
semidirettive avrebbe consentito, pur senza accantonare le competenze
acquisite, di eliminare la corsa agli incarichi (in una logica
ascensionale) e rilanciare l'idea di una magistratura orizzontale non
gerarchizzata, con magistrati che si distinguono solo per funzioni, come
vuole la Costituzione. Sotto questo profilo la riforma ha introdotto una
scelta non condivisibile e ciò costituisce una occasione persa.
Senza coltivare prospettive velleitarie che si porrebbero in contrasto
con la scelta del legislatore, l'intervento del Consiglio può tuttavia
fare in modo che possano almeno essere scongiurati gli effetti più
negativi per gli Uffici, come quelli conseguenti a improvvisi e non
prevedibili abbandoni dell'incarico per perseguire altre aspirazioni
personali che provocano lunghe scoperture nei ruoli dirigenziali. Ad
esempio il CSM, senza incidere sulla legittimazione a partecipare a un
concorso, potrebbe introdurre forme di incentivo a concludere il
precedente incarico: ciò favorirebbe almeno il completamento degli
incarichi direttivi, legati ad un progetto organizzativo (il cui
compimento è esso stesso sintomo di capacità organizzativa) e
limiterebbe il numero di scoperture improvvise che si vengono a
determinare negli uffici giudiziari.
Si tratta di un possibile (e ragionevole) temperamento tra esigenze del
singolo magistrato e bisogni del sistema giudiziario nel suo complesso
(posto che questi ultimi legittimamente e necessariamente devono entrare
nelle valutazioni che precedono la decisione).
In conclusione: Magistratura democratica auspica che il CSM prenda sul
serio la sfida della riforma del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria
che la legge impone: rafforzando la prescrittività dei criteri che
regolano l'esercizio del potere di scelta del CSM e introducendo
meccanismi che, nel valorizzare le attitudini anche con riferimento al
dato esperienziale del magistrato, raggiungano ragionevoli
contemperamenti tra le ambizioni del singolo e le esigenze di
funzionalità del sistema giudiziario.
Pur nella consapevolezza che nessun mutamento normativo può di per sé
essere totale garanzia della correttezza dei comportamenti - essendo
questa rimessa alla dimensione etica e deontologica che il corpo
giudiziario è in condizione di esprimere - riteniamo comunque che il
necessario rafforzamento del quadro di regole sia utile a sostituire la
"legge della forza" con la "forza della legge".
_L'Esecutivo di Magistratura democratica_
_Leggi sul sito di Magistratura democratica_ [1]
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