<span style="font-family: Arial; font-size: small;" xam-editor-container="true"><font color="#191970" face="Georgia"><font size="5">Lo studio descrive la crisi permanente nell’idea millenaria della pena simmetrico-retributiva, dovuta
all’assenza di un criterio operativo e non solo all’inaccettabilità del raddoppio del male, proponendo un modello di sanzione penale agìta, costruito su un’idea riparativa allargata realisticamente oltre le ipotesi di mediazione, quale orizzonte nel quale collocare la stessa costruzione di nuove cornici edittali. Accanto a una diminuente generale ad hoc che raccolga il senso di moltissime ipotesi riparative oggi esistenti, la pena agìta si
può affiancare alla pena subìta, tradizionale modello “principale”, sino a renderlo politicamente subordinato
a impossibilità o rifiuto di logiche riparatorie per la vittima o dell’offesa, e comunque giuridicamente ricostruito in rapporto al “danno fatto alla nazione”, all’offesa riparabile o irreparabile, anziché a prevalenti logiche incontrollate di prevenzione generale e rimprovero di colpevolezze che non si misurano.</font><br /><font size="4"><br />di Massimo Donini<br /><br /></font></font><font color="#191970" face="Georgia" size="4"><a href="https://www.questionegiustizia.it/articolo/pena-agita-e-pena-subita-il-modello-del-delitto-riparato" target="_blank">https://www.questionegiustizia.it/articolo/pena-agita-e-pena-subita-il-modello-del-delitto-riparato</a> </font></span>