<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /></head><body style='font-size: 10pt'>
<div class="v1pre" style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #003300; font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 12pt;">Rivive il principio di accessorietà dell’azione civile nel processo penale?</span></strong><br /><span style="color: #003300; font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 12pt;">di Carlo Citterio </span><br /><span style="color: #003300; font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 12pt;">All’udienza del 28 gennaio 2021 le Sezioni unite penali della Corte di cassazione, chiamate a rispondere al quesito “se, in caso di annullamento ai soli effetti civili della sentenza di condanna, pronunciata in appello senza previa rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, a seguito di gravame della sola parte civile contro la sentenza di assoluzione di primo grado, il rinvio debba essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello o a quello penale” hanno risposto affermando il principio di diritto che “il rinvio deve essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., che così dispone con riferimento a tutti i casi di annullamento che abbiano ad oggetto esclusivamente le statuizioni ad effetti civili” [ricorso n. 5219/2020, ordinanza di rimessione n. 30858/2020, ric. Cremonini].</span></div>
<div class="v1pre" style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #003300; font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 12pt;">https://www.giustiziainsieme.it/it/news/122-main/processo-penale/1529-rivive-il-principio-di-accessorieta-dell-azione-civile-nel-processo-penale</span></strong></div>
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