<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /></head><body style='font-size: 10pt'>
<p class="v1text-justify" style="text-align: justify;"><span style="color: #003300; font-family: 'times new roman', times, serif;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Un piccolo dubbio sul rinvio civile </strong></span><span style="font-size: 12pt;"><strong>di </strong><strong>Bruno Capponi</strong> </span></span></p>
<p class="v1text-justify" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 12pt; color: #003300;">Al giudizio di rinvio il codice di procedura civile dedica poche norme (artt. 392-394), che si integrano con quelle, proprie del giudizio di legittimità, che al rinvio fanno riferimento (artt. 383-384; 143 disp. att.). Sebbene si parli spesso del rescissorio che segue la cassazione come di un <em>quid</em> unitario, caratterizzato dalla chiusura ai <em>nova</em> e dominato dal principio di diritto e comunque da «<em>quanto statuito dalla Corte</em>» (art. 384, comma 2), dal rinvio proprio o prosecutorio vanno distinti, da un lato, la rimessione al primo giudice, che è fenomeno diverso dal rinvio (art. 383, comma 3) e, dall’altro lato, il rinvio restitutorio, che si caratterizza per il fatto che il giudice di rinvio non dovrà correggere un giudizio che la Suprema Corte ha riconosciuto erroneo e illegittimo, bensì compiere per la prima volta quel dovuto giudizio che, erroneamente, nella sentenza cassata (per le più varie ragioni) non era stato compiuto. La distinzione è quella classica tra vizi di giudizio e vizi di attività.</span></p>
<p class="v1text-justify" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 12pt; color: #003300;">Ne deriva che nel caso della rimessione, come anche nel caso del rinvio restitutorio, il giudizio prosegue, senza le preclusioni e i condizionamenti tipici del rinvio prosecutorio, dinanzi al giudice <em>ad quem</em>, il quale pronuncerà una sentenza soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione.</span></p>
<p class="v1text-justify" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 12pt; color: #003300;">È lo stesso per la sentenza che definisce il rinvio prosecutorio?</span></p>
<p class="v1text-justify" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 12pt; color: #003300;">https://www.giustiziainsieme.it/it/news/121-main/processo-civile/1522-un-piccolo-dubbio-sul-rinvio-civile</span></p>
</body></html>