<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /></head><body style='font-size: 10pt'>
<div class="v1pre" style="text-align: justify;"><span style="color: #003300;"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 12pt;">Il "nuovo" delitto di traffico di influenze: un bilancio esegetico due anni dopo l'introduzione </span></strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 12pt;">di Andrea Apollonio </span></span><br /><br /><span style="color: #003300;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 12pt;">Quando l'art. 346-bis afferma che il pubblico ufficiale deve prospetticamente agire "in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri" non vuole e non può riferirsi esclusivamente ad ipotesi di corruzione impropria di cui all'art. 318: limitare il raggio operativo della norma alle ipotesi corruttive è operazione ermeneutica che non trova un riscontro preciso nel dato di legge e contrasta gli obiettivi politico-criminali della c.d. "spazzacorrotti". Il legislatore del 2019 ha poi, in questa prospettiva, riproposto il tema dell'incriminazione delle attività di lobbying: consapevole delle strade interpretative che gli operatori avrebbero potuto imboccare. </span> </span></div>
<div class="v1pre" style="text-align: justify;"><span style="color: #003300;">https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-processo-penale/1566-il-nuovo-delitto-di-traffico-di-influenze-un-bilancio-esegetico-due-anni-dopo-l-introduzione</span></div>
</body></html>