<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /></head><body style='font-size: 10pt'>
<div class="v1pre" style="text-align: justify;"><strong>Il fine vita e il legislatore pensante</strong><br /><strong>Editoriale </strong><br />All’indomani delle due pronunzie della Corte costituzionale che hanno inciso profondamente sul nostro ordinamento, da ultimo escludendo, seppur nel rispetto di determinate condizioni, la punibilità dell’aiuto al suicidio reso nei confronti di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da patologia irreversibile (Corte cost. n.207/2018-ord.- e Corte cost. n.242/2019), sembra crescere la consapevolezza che l’intervento del legislatore in materia sia necessario per determinare almeno una cornice di principi capaci di fare chiarezza non solo sulla reale portata delle ricordate pronunzie, ma anche di disciplinare ambiti non presi direttamente in considerazione dalla Consulta e/o dal giudice comune che, prima della sentenza sul caso Cappato, aveva tracciato un percorso nel quale sembra essersi incanalato il giudice costituzionale.<br />Da qui il desiderio di Giustizia insieme di raccogliere il pensiero “plurale” di studiosi di varia estrazione culturale e professionale, in modo da offrire al Parlamento elementi qualificati che possano rendere migliore la produzione legislativa che <strong>dovrebbe seguirne.</strong></div>
<div class="v1pre" style="text-align: justify;"><strong>https://www.giustiziainsieme.it/it/attualita-2/1581-il-fine-vita-e-il-legislatore-pensante</strong></div>
</body></html>