<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /></head><body style='font-size: 10pt'>
<div class="v1v1pre" style="text-align: justify;"><strong>Whatsapp e l’ordinamento militare. Sulla distinzione tra interesse pubblico e interesse privato (nota a TAR Emilia-Romagna, sez. I, 18 febbraio 2021 n. 124)</strong><br />di <strong>Alessandro Cioffi</strong><br /><br /> Il fatto è semplice, ma solo in apparenza. Un militare intraprende un’attività di piccolo commercio: vende cani sul web, cuccioli di razze pregiate. Pubblica l’offerta in un noto sito di vendite tra privati (“Subito.it”) e poi, quando riceve le offerte, passa a negoziare su whtasapp; lì, nel profilo, esibisce la sua foto in divisa, a prova della sua affidabilità, per rassicurare gli acquirenti. L’amministrazione militare se ne avvede e reagisce: procedimento disciplinare e sospensione dal servizio. <br />Nel ricorso, il militare fa valere la violazione della vita privata, evoca l’art. 2 Cost., ma, soprattutto, afferma che l’esibizione della divisa è avvenuta su whatsapp e non sul sito di vendite Subito.it. Di conseguenza, lamenta la discrasia tra fatto punito e fatto contestato: l’amministrazione infatti, nel procedimento, finiva per punire il fatto come se fosse un fatto di rilievo pubblico, giacché la sanzione della sospensione dal servizio si addice alla violazione di doveri e di interessi istituzionali, che riguardano il prestigio e l’immagine dell’amministrazione militare.</div>
<div class="v1v1pre" style="text-align: justify;"><strong>https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-e-processo-amministrativo/1612-whatsapp-e-l-ordinamento-militare-sulla-distinzione-tra-interesse-pubblico-e-interesse-privato-nota-a-tar-emilia-romagna-sez-i-18-febbraio-2021-n-124</strong></div>
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