<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /></head><body style='font-size: 10pt'>
<p class="v1text-justify" style="text-align: justify;"><strong><em>Vacatio sententiae </em>alla Consulta, nel corso di una vicenda conclusasi con un anomalo “bilanciamento” tra un bene costituzionalmente protetto e la norma sul processo di cui all’art. 136 Cost. (nota minima alla sent. n. 41 del 2021)</strong> <strong>di Antonio Ruggeri</strong> </p>
<p class="v1text-justify" style="text-align: justify;">Sommario: 1. La Corte dismette i panni del giudice, sia pure peculiare qual è quello costituzionale, ed indossa le vesti del massimo decisore politico, mettendo da parte il principio della separazione dei poteri e causando, perciò, un grave<em> vulnus</em> alla Costituzione, nell’accezione ormai affermatasi negli ordinamenti di tradizioni liberali – 2. L’introduzione di un originale tipo di <em>vacatio sententiae</em> e gli imprevedibili effetti che possono conseguirne – 3. Il singolare ragionamento che ha portato alla invenzione della norma costituzionale forgiata dalla Consulta, la premessa inconsistente su cui esso poggia e gli argomenti teoricamente alquanto fragili addotti a sua giustificazione – 4. Una succinta notazione finale, a riguardo degli scenari che potrebbero delinearsi per il caso che le pronunzie emesse da organi giudicanti composti da giudici ausiliari dovessero essere impugnate davanti alla Corte di Strasburgo. </p>
<p class="v1text-justify" style="text-align: justify;"><strong>https://www.giustiziainsieme.it/it/news/92-main/costituzione-e-carte-dei-diritti-fondamentali/1666-vacatio-sententiae-alla-consulta-nel-corso-di-una-vicenda-conclusasi-con-un-anomalo-bilanciamento-tra-un-bene-costituzionalmente-protetto-e-la-norma-sul-processo-di-cui-all-art-136-cost-nota-minima-alla-sent-n-41-del-2021</strong></p>
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