<html>
<head>
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</head>
<body>
<p>Se sono illegittimi sarà sufficiente impugnarli dinanzi al TAR
per ottenerne la sospensione. MD però non è il TAR. <br>
</p>
<p>FELICE PIZZI ( Giudice del Tribunale di Napoli )<br>
</p>
<div class="moz-cite-prefix">Il 07/11/2022 17:00,
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:md@magistraturademocratica.it">md@magistraturademocratica.it</a> ha scritto:<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:d7eb16431f60155a48d97f6a155738ca@magistraturademocratica.it">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<p><br>
</p>
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Georgia,Palatino,serif;">
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<div style="font-size: 12pt; font-family:
Georgia,Palatino,serif;">
<p style="text-align: center;"><img
src="cid:part1.ttxLSVj6.RW6kAO5l@libero.it"
class="" width="398" height="166"></p>
<h1 style="text-align: center;"><span
style="font-size: 14pt;">Il Governo ritiri subito
i Decreti che impediscono lo sbarco dei naufraghi
nei nostri porti</span></h1>
<p>Il Decreto del 4 novembre 2022 - dei Ministeri
dell’interno, dei trasporti e della mobilità
sostenibile e della difesa - vieta alla nave
Humanity1, della ONG SOS Humanity, di “<em>sostare
nelle acque territoriali italiane …oltre il
termine necessario per assicurare le operazioni di
soccorso ed assistenza nei confronti delle persone
che versino in condizioni emergenziali ed il
precarie condizioni di salute</em>”; analogo
decreto è stato adottato la sera del 6 novembre per
la nave Geo Barents, della ONG Medici Senza
Frontiere, secondo un metodo che potrebbe ripetersi
anche nell’immediato futuro (altre navi con
naufraghi a bordo sostano infatti al confine con le
acque territoriali). I decreti sono manifestamente
illegittimi in quanto violano numerose norme del
diritto internazionale ed interno.<br>
<br>
I Decreti devono essere ritirati.<br>
<br>
Invocando un generico pericolo per la sicurezza
dell’Italia, posto in relazione allo sbarco di
naufraghi, impropriamente richiamando l’articolo 19,
paragrafo 2, lettera g), della Convenzione Onu sul
diritto del mare, il Governo impedisce la
conclusione delle operazioni di salvataggio di
naufraghi. L'obbligo di prestare soccorso dettato
dalla Convenzione internazionale SAR di Amburgo, non
si esaurisce, infatti, nell'atto di sottrarre i
naufraghi al pericolo di perdersi in mare, ma
comporta l'obbligo accessorio e conseguente di
sbarcarli in un luogo sicuro (c.d. "place of
safety") (Corte di Cassazione, terza sezione penale,
sentenza del 20 febbraio 2020, n. 6626).</p>
<p><br>
Il punto 3.1.9 della citata Convenzione SAR dispone:
«<em>Le Parti devono assicurare il coordinamento e
la cooperazione necessari affinché i capitani
delle navi che prestano assistenza imbarcando
persone in pericolo in mare siano dispensati dai
loro obblighi e si discostino il meno possibile
dalla rotta prevista, senza che il fatto di
dispensarli da tali obblighi comprometta
ulteriormente la salvaguardia della vita umana in
mare. La Parte responsabile della zona di ricerca
salvataggio in cui viene prestata assistenza si
assume in primo luogo la responsabilità di
vigilare affinché siano assicurati il
coordinamento e la cooperazione suddetti, affinché
i sopravvissuti cui è stato prestato soccorso
vengano sbarcati dalla nave che li ha raccolti e
condotti in luogo sicuro, tenuto conto della
situazione particolare e delle direttive elaborate
dall'Organizzazione (Marittima Internazionale). In
questi casi, le Parti interessate devono adottare
le disposizioni necessarie affinché lo sbarco in
questione abbia luogo nel più breve tempo
ragionevolmente possibile</em>».</p>
<p><br>
Le Linee guida sul trattamento delle persone
soccorse in mare (Ris. MSC.167-78 del 2004),
allegate alla Convenzione SAR, dispongono che il
Governo responsabile per la regione SAR in cui sia
avvenuto il recupero, sia tenuto a fornire un luogo
sicuro o ad assicurare che esso sia fornito. Obbligo
al quale le autorità preposte, italiane e maltesi,
si sono sottratte.</p>
<p><br>
Non può quindi essere qualificato "luogo sicuro",
per evidente mancanza di tale presupposto, una nave
in mare che, oltre ad essere in balia degli eventi
metereologici avversi, non consente il rispetto dei
diritti fondamentali delle persone soccorse. Né può
considerarsi compiuto il dovere di soccorso con il
salvataggio dei naufraghi sulla nave e con la loro
permanenza su di essa, poichè tali persone hanno,
tra i numerosi altri diritti, quello di presentare
domanda di protezione internazionale secondo la
Convenzione di Ginevra del 1951, operazione che non
può certo essere effettuata sulla nave.</p>
<p><br>
A ulteriore conferma di tale interpretazione è utile
richiamare la Risoluzione n. 1821 del 21 giugno 2011
del Consiglio d'Europa secondo cui «<em>la nozione
di "luogo sicuro" non può essere limitata alla
sola protezione fisica delle persone ma comprende
necessariamente il rispetto dei loro diritti
fondamentali</em>» (punto 5.2.).</p>
<p><br>
Al riguardo, risulta arbitraria quanto
approssimativa la distinzione all’interno dei gruppi
dei naufraghi che il Governo italiano sta
proponendo, come risulta impossibile escludere la
situazione emergenziale delle decine se non
centinaia di persone a bordo la cui condizione va
valutata singolarmente, in ossequio all’art. 19
della Carta del Diritti Fondamentali dell’Unione
Europea che vieta le espulsioni collettive e
all’effettivo rispetto dell’art 3 della CEDU e
dell’art 4 della CDFUE, nonchè al carattere assoluto
del divieto di trattamenti inumani e degradanti
(l'art. 15 della Convenzione EDU fa espresso divieto
di deroga, persino in caso di guerra o di pericolo
pubblico che interessi la nazione).</p>
<p><br>
Deve poi essere assicurato alle persone a bordo
della nave e in acque territoriali italiane il
diritto a chiedere la protezione internazionale in
attuazione dell’art. 6 della direttiva 2013/32/UE
(direttiva procedure) che obbliga gli Stati membri a
garantite un accesso effettivo alla procedura. Si
tratta di diritto fondamentale sancito dall’art. 10
comma 3 della Costituzione, norma declinata anche
come diritto di accedere al territorio dello Stato
al fine di essere ammesso alla procedura anche di
riconoscimento della protezione internazionale
(Cass. sent. n. 25028/2005), in quanto, come
affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sent. 29460/2019), il diritto alla
protezione internazionale “<em>è pieno e perfetto</em>”
e “<em>il procedimento non incide affatto
sull’insorgenza del diritto” che “nelle forme del
procedimento è solo accertato…il diritto sorge
quando si verifica la situazione di vulnerabilità</em>”.</p>
<p><br>
Ai sensi dell’art 10 ter del D.lvo n. 286/98 le
persone giunte sul territorio nazionale a seguito di
salvataggio in mare devono essere condotte presso i
punti di crisi o nei centri di prima accoglienza,
dove sono identificati, è assicurata la prima
assistenza e deve essere assicurata l’informazione
anche sul diritto a chiedere la protezione
internazionale. L’illegittimo tentativo di fare
sbarcare esclusivamente alcuni dei naufraghi e
respingere indistintamente tutti gli altri al di
fuori delle acque territoriali nazionali si
configura, oggettivamente, come una forma di
respingimento collettivo, vietato dall’art. 4,
Protocollo n. 4 della CEDU; attività, quest’ultima,
per la quale l’Italia è già stata condannata in
passato (sentenza Hirsi Jamaa c. Italia del 2012).</p>
<p><br>
La condotta governativa si pone, altresì, in
contrasto con i principi sanciti nella Convenzione
di Ginevra sui rifugiati del 1951 e, in primo luogo,
del principio di non refoulement (art. 33). In
questa condizione se i comandanti delle navi
portassero fuori dai confini italiani i naufraghi
potrebbe configurarsi a loro carico, e a carico
degli armatori, una responsabilità per avere
prodotto, in esecuzione di un ordine manifestamente
illegittimo, una grave violazione dei diritti umani.</p>
<p><br>
<strong>È, dunque, necessario che il Governo ritiri
immediatamente i suoi decreti e consenta lo sbarco
a tutte le persone naufraghe che da giorni sono
costrette a rimanere sulle navi di soccorso.</strong></p>
<p><br>
<em>7 novembre 2022</em><br>
<br>
<em>A Buon Diritto, ACAT Italia, ACLI, ActionAid,
Amnesty International Italia, ARCI, ASGI, Caritas
Italiana, Centro Astalli, CGIL, CIES, CIR, CNCA,
Comunità Papà Giovanni XXIII, Emergency,
Europasilo, Focus-Casa dei Diritti Sociali,
Fondazione Migrantes, Intersos, Legambiente,
Magistratura Democratica, Medici per i Diritti
Umani, Medici Senza Frontiere, Movimento Italiani
Senza Cittadinanza, Refugees Welcome Italia, Save
the Children Italia, Senza Confine, OXFAM Italia,
SIMM, UNIRE</em></p>
<p>Link al sito internet Md <a
href="https://www.magistraturademocratica.it/articolo/il-governo-ritiri-subito-i-decreti-che-impediscono-lo-sbarco-dei-naufraghi-nei-nostri-porti"
target="_blank" rel="noopener noreferrer"
moz-do-not-send="true"
class="moz-txt-link-freetext">https://www.magistraturademocratica.it/articolo/il-governo-ritiri-subito-i-decreti-che-impediscono-lo-sbarco-dei-naufraghi-nei-nostri-porti</a> </p>
<p>Link all'appello <a
href="https://www.magistraturademocratica.it/data/doc/3292/cs-tai_sbarchi_7novembre22.pdf"
target="_blank" rel="noopener noreferrer"
moz-do-not-send="true"
class="moz-txt-link-freetext">https://www.magistraturademocratica.it/data/doc/3292/cs-tai_sbarchi_7novembre22.pdf</a> </p>
<p>Link al Comunicato Stampa <a
href="https://www.magistraturademocratica.it/data/doc/3292/appello-7-11-2022.pdf"
target="_blank" rel="noopener noreferrer"
moz-do-not-send="true"
class="moz-txt-link-freetext">https://www.magistraturademocratica.it/data/doc/3292/appello-7-11-2022.pdf</a> </p>
<div id="v1v1v1signature">-- <br>
<div class="v1v1v1pre" style="margin: 0; padding: 0;
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<a href="http://www.magistraturademocratica.it"
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