<div dir="ltr"><div style="text-align:center"><img src="cid:ii_lfktic2z0" alt="AreaDG.jpg" width="357" height="141" style="margin-right: 0px;"></div><div><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;text-indent:14.2pt;margin:0cm 0cm 10pt;line-height:115%;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:small"></span><b><i><span style="font-size:16pt;line-height:115%;font-family:"Bookman Old Style",serif;color:rgb(82,82,82)">L’interesse preminente
del minore</span></i></b><span style="font-size:16pt;line-height:115%;font-family:"Baskerville Old Face",serif;color:rgb(82,82,82)"></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:14.2pt;margin:0cm 0cm 10pt;line-height:115%;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><a name="_Hlk125460715"><span style="font-size:16pt;line-height:115%;font-family:"Baskerville Old Face",serif;color:rgb(82,82,82)"> </span></a></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:14.2pt;margin:0cm 0cm 10pt;line-height:115%;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16pt;line-height:115%;font-family:"Baskerville Old Face",serif;color:rgb(82,82,82)">La Corte di Giustizia,
pronunciatasi sul caso di una minore figlie di due donne sposate, una bulgara
ed una inglese, alla quale era stato negato dalla Bulgaria il rilascio del
certificato di nascita, ha individuato nella “possibilità per un genitore e il
figlio di essere insieme” un momento fondamentale della vita familiare ed ha
osservato come, per permettere alla minore di esercitare il proprio diritto di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri con
ciascuno dei suoi due genitori, è necessario che entrambi i genitori possano
disporre di un documento che le menzioni come persone autorizzate a viaggiare
con il figlio minore.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:14.2pt;margin:0cm 0cm 10pt;line-height:115%;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16pt;line-height:115%;font-family:"Baskerville Old Face",serif;color:rgb(82,82,82)">La lesione del diritto
fondamentale all’identità personale (ancor prima che la violazione del diritto
alla continuità degli affetti e, di conseguenza, alla vita familiare)
conseguente alla limitazione della libertà di circolazione dei minori ha allora
trovato una possibile tutela nella proposta di Regolamento del Consiglio UE del 7/12/22 che si prefigge “<i>l’obiettivo
di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali e degli altri diritti dei
figli in situazioni transfrontaliere, compresi il diritto all’identità, alla
non discriminazione, alla vita privata e alla vita familiare, i diritti di
successione e il diritto agli alimenti in un altro Stato membro, considerando
preminente l’interesse superiore del minore</i>”, così superando le limitazioni
derivanti dal genere dei genitori e dalla “diversità” del modello familiare
rispetto a quello tradizionale fondato sul matrimonio.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:14.2pt;margin:0cm 0cm 10pt;line-height:115%;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16pt;line-height:115%;font-family:"Baskerville Old Face",serif;color:rgb(82,82,82)">Non la pensa nello
stesso modo il nostro Parlamento: il 14 marzo 2023, la Commissione Politiche
europee del Senato ha bocciato la suddetta Proposta di Regolamento, ritenendo
che l’obbligo di riconoscimento (e di conseguente trascrizione) di una
decisione giudiziaria o di un atto pubblico, emessi da un altro Stato membro,
che attestano la filiazione, e l’obbligo di riconoscimento del certificato europeo
di filiazione, non rispettano i principi di sussidiarietà e di proporzionalità
e richiamando il motivo dell’ordine pubblico per negare il certificato europeo
di filiazione. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:14.2pt;margin:0cm 0cm 10pt;line-height:115%;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16pt;line-height:115%;font-family:"Baskerville Old Face",serif;color:rgb(82,82,82)">Invocando il divieto
di maternità surrogata e senza considerare quei nuclei familiari omoparentali
che sono sorti con il ricorso ad altre tecniche di procreazione assistita, non
si è dato spazio ad una disciplina che avrebbe tutelato le esigenze dei minori,
senza quelle distinzioni che tradiscono solo forme di discriminazione inaccettabile.
Nel nostro diritto di famiglia, l’interesse del fanciullo è sempre indicato
come “preminente”: ci chiediamo quando il Parlamento consentirà di tutelarlo
davvero.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:14.2pt;margin:0cm 0cm 10pt;line-height:115%;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:16pt;line-height:115%;font-family:"Baskerville Old Face",serif;color:rgb(82,82,82)">Il Coordinamento di
AreaDG</span><span style="font-size:16pt;line-height:115%;font-family:"Baskerville Old Face",serif"></span></p></div></div>