<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /></head><body style='font-size: 10pt'>
<p><span style="font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><a href="https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-penale/2946-regeni-una-decisione-sotto-vari-profili-obbligata-ma-non-per-questo-del-tutto-condivisibile-di-giorgio-spangher" target="_blank" rel="noopener noreferrer">​Regeni: una decisione, sotto vari profili, obbligata, ma non per questo del tutto condivisibile </a>di Giorgio Spangher</span></p>
<p class="v1text-justify"><span style="font-family: helvetica, arial, sans-serif;">Accogliendo l’eccezione di illegittimità costituzionale prospettata dal gip di Roma nella vicenda Regeni, la Corte costituzionale il 26 ottobre del 2023 (c.c. 20 settembre 2023, delib. 27 settembre 2023) ha depositato la motivazione della sentenza – C. Cost. n. 192 del 2023 – con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 420 <em>bis</em>, comma 3, c.p.p., per violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione alla Convenzione di New York contro la tortura, nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione medesima (...)</span></p>
</body></html>