<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /></head><body style='font-size: 10pt'>
<p><a href="https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-e-processo-amministrativo/3022-sullordinaria-diligenza-esigibile-dal-soggetto-danneggiato-ai-sensi-degli-artt-1227-c-c-e-30-c-p-a-nota-a-cons-stato-sez-iv-4-settembre-2023-n-8149">Sull’ordinaria diligenza esigibile dal soggetto danneggiato ai sensi degli artt.1227 c.c. e 30 c.p.a. (nota a Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 2023, n. 8149) </a></p>
<p>di Clara Silvano</p>
<p>Sommario: 1. La vicenda contenziosa. 2. Le questioni di rito. 3. E quelle di merito: in particolare la domanda risarcitoria. 4. Conclusioni</p>
<p>«La sentenza qui in esame consente di tornare a riflettere sul modo con cui il giudice amministrativo si pone rispetto alla tutela risarcitoria richiesta dal privato nei confronti dell’amministrazione e, in particolar modo, sull’onere di diligenza esigibile dal soggetto danneggiato ai sensi degli artt. 1227 c.c. e 30, comma 3, c.p.a., offrendo sul punto una soluzione che, come si avrà modo di vedere, si pone in maniera innovativa rispetto alla giurisprudenza maggioritaria. </p>
<p>La decisione arriva all’esito di un articolato contezioso che vede contrapporsi, da un lato, una società immobiliare, dall’altro la Società Autostrade per l’Italia s.p.a.»</p>
</body></html>