<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /></head><body style='font-size: 10pt'>
<p><strong>AUDIZIONE I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) - </strong><strong>CAMERA DEI DEPUTATI</strong></p>
<p><strong>Memoria scritta del dr. Armando Spataro</strong></p>
<p>(già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino e già componente del CSM)</p>
<p>in ordine alla</p>
<p><strong>Audizione informale del 25 gennaio 2024, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 23 cost. Enrico Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone e C. 824 cost. Morrone, recanti modifiche all’articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente.</strong></p>
<p><span style="font-size: 8pt;"><em><strong>Sommario: 1.</strong> Premessa - <strong>2.</strong> Il succedersi delle regole vigenti e le diverse questioni in campo - <strong>3.</strong> Le ragioni contro l’unicità di carriera: pag. 9 - <strong>3.a</strong> La contiguità tra giudici e p.m., derivante dall’appartenenza alla medesima carriera, condizionerebbe i primi, determinandone l’ “appiattimento” sulle tesi dei p.m. o la predisposizione a prestare maggior attenzione alle richieste dell’accusa pubblica - <strong>3.b</strong> Occorre comunque evitare che il giudice, per effetto della unicità della carriera, sia portatore della cultura della “lotta alla criminalità”, propria della funzione del P.M. - <strong>3.c</strong> La separazione delle carriere andrebbe perseguita perché favorisce la maggiore specializzazione del Pubblico Ministero, richiesta dal Codice di Procedura Penale - <strong>3.d</strong> La separazione delle carriere è ormai imposta dalla nuova formulazione dell’art.111 Costituzione che prevede la parità delle parti davanti ad un giudice terzo ed imparziale - <strong>3.e</strong> La separazione delle carriere si impone anche in Italia poiché si tratta dell’assetto ordinamentale esistente o nettamente prevalente negli ordinamenti degli altri Stati a democrazia avanzata, senza che ciò comporti dipendenza del PM dal potere esecutivo - <strong>3.f</strong> La particolarità del Portogallo - <strong>4.</strong> Le ragioni a favore dell’unicità della carriera - <strong>4.a</strong> La prospettiva del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa - <strong>4.b</strong> La cultura giurisdizionale deve appartenere anche al PM - <strong>4.c</strong> I dati statistici - <strong>4.d</strong> Unica formazione e unico CSM - <strong>4.e </strong>Condizionamento del giudice: conseguenza certa della separazione delle carriere - <strong>4.f</strong> La tendenza internazionale alla creazione di organismi inquirenti e giudicanti sovranazionali richiede la forte difesa degli assetti ordinamentali oggi esistenti in Italia - <strong>5. </strong>Tensioni tra potere politico e magistratura: il P.M. non è l’“avvocato della polizia”, né “dell’accusa" - <strong>6.</strong>La proposta di legge costituzionale elaborata dall'Unione delle Camere Penali (con cenni alla obbligatorietà dell’azione penale ed al tema delle priorità) e le altre cinque proposte di legge pendenti in Parlamento - <strong>7.</strong> Per concludere…l’iniziativa di 600 magistrati a riposo e dell’ANM.</em></span></p>
</body></html>