<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /></head><body style='font-size: 10pt'>
<p class="text-justify"><a href="https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-e-processo-amministrativo/3059-dissenso-dei-condomini-legittimita-urbanistica-e-controlli-dellamministrazione-un-ritorno-alla-tutela-civilistica-dei-terzi-nota-a-cgars-sez-giurisdizionale-5-giugno-2023-n-392"><strong>Dissenso dei condòmini, legittimità urbanistica e controlli dell’amministrazione: un ritorno alla tutela civilistica dei terzi (nota a CGARS, sez. giurisdizionale, 5 giugno 2023, n. 392)</strong></a></p>
<p class="text-justify"><strong>di Ippolito Piazza</strong></p>
<p class="text-justify">Sommario: 1. Il tema e i fatti all’origine della controversia. – 2. Dissenso dei condòmini e legittimità urbanistica. – 3. La distinzione di piani nella sentenza del CGARS. – 4. Le ragioni per la tesi civilistica.</p>
<p class="text-justify">«Il Consiglio di Giustizia amministrativa adotta, nella sentenza in commento, una posizione netta circa la natura delle controversie edilizie tra vicini e il ruolo che (non) deve avere l’amministrazione. Ad avviso dei giudici siciliani, l’illegittimità urbanistica di un’opera non può mai dipendere dalla presunta lesione di un diritto civilistico del terzo-vicino di casa: non è infatti compito dell’amministrazione effettuare un simile accertamento, come non lo è quello di dare esecuzione a eventuali pronunce del giudice ordinario intervenute sul punto...»</p>
</body></html>