<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /></head><body style='font-size: 12pt; font-family: Georgia,Palatino,serif'>
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<p style="text-align: center;"><img src="cid:1728740732670a7d7caf47d585160094@magistraturademocratica.it" width="359" height="150" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 11pt; color: #ba372a;"><strong><em>Documento approvato dal Consiglio nazionale del 12 ottobre 2024</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 14pt; color: #ba372a;"><strong><em> </em></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 18pt; color: #ba372a;"><strong><em>Il diritto penale non può essere una costante “emergenza”</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 14pt;"><strong> </strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 14pt;">Il Consiglio nazionale di Magistratura democratica esprime preoccupazione di fronte a diversi interventi – alcuni annunciati e altri già realizzati – di “riforma” in materia penale.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 14pt;">Magistratura democratica ha già rimarcato più volte le criticità che qui ribadiamo. Lo facciamo nel pieno rispetto delle responsabilità e delle prerogative degli organi di rappresentanza politica, ma nella serena convinzione che l’intervento degli operatori della giustizia nel dibattito pubblico costituisca un esercizio di cittadinanza attiva, potenzialmente utile ad avviare una riflessione sulla direzione che sta prendendo il sistema penale.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 14pt;">Sempre più di frequente il legislatore interviene in materia penale per fronteggiare emergenze (talora reali, talora solo percepite come tali) con la decretazione di urgenza: si pensi al c.d. <em>decreto – Rave </em>(decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162; cfr. al riguardo la seguente pagina del <a href="https://www.magistraturademocratica.it/articolo/nm63b19c31035cd6-87947303" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pagina del sito di MD</a>), al c.d. <em>decreto – Cutro </em>(decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20; cfr. <a href="https://www.magistraturademocratica.it/articolo/nm640c824c5bbff5-78941556" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Comunicato di MD su cd. decreto Cutro</a>), al c.d. <em>decreto – Caivano </em>(decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 14pt;">L’<strong>approccio costantemente emergenziale al diritto penale</strong> conferma la tendenza a spostare l’asse del potere legislativo reale dal Parlamento alle stanze del Governo. Si tratta di un approccio che – soprattutto in materia penale – suscita preoccupazione: la ristrettezza dei tempi per la conversione dei decreti legge e alcune prassi parlamentari affermatesi negli ultimi anni (proposizione di maxi-emendamenti, contingentamento dei tempi di discussione, proposizione di questioni di fiducia) rischiano di marginalizzare il Parlamento nella declinazione delle politiche penali. Parlamento che, in quanto “eletto a suffragio universale dall’intera collettività nazionale […] esprime, altresì, le sue determinazioni all’esito di un procedimento – quello legislativo – che implica un preventivo confronto dialettico tra tutte le forze politiche, incluse quelle di minoranza, e, sia pure indirettamente, con la pubblica opinione” (così Corte costituzionale, sentenza n. 230 del 2012).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 14pt;">Ma la questione non può porsi solo sulle “forme” che assume il procedimento legislativo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 14pt;">A suscitare preoccupazione è anche il cedimento alla tentazione di ricorrere al <strong>diritto penale simbolico</strong>; sempre più spesso si cede all’<strong>illusione</strong> <strong>che i problemi di sicurezza</strong> dei cittadini <strong>possano trovare soluzione</strong> magicamente <strong>con il rigore della risposta penale</strong>. Crediamo che la risposta penale, specie se informata alla logica puramente muscolare, non sia la via più efficace per offrire sicurezza ai consociati e per risolvere i problemi sociali. Limitarsi ad alzare le pene “costa poco”, ma non risolve i problemi sociali che spesso alimentano i fenomeni di insicurezza sociale. Si tratta di <strong>problemi sociali e di sicurezza</strong> che spesso sono autentici e incidono sulla vita di persone concrete e reali. Ma questi problemi possono essere più efficacemente prevenuti irrobustendo i <strong>presidi di welfare</strong> <strong>e di inclusione</strong>, evitando di creare nelle periferie urbane sacche di abbandono e degrado sociale.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 14pt;">Con gli interventi penali sopra segnalati, il legislatore – per fronteggiare fenomeni criminali che già trovavano risposte sanzionatorie – ha esibito risposte informate a estremo rigore punitivo con interventi <strong>di dubbia efficacia</strong>: non risulta che – dagli inasprimenti di pena del c.d. <em>decreto Cutro</em> – siano discesi effetti positivi e concreti nel contrasto al traffico di esseri umani; né risulta che gli inasprimenti sanzionatori relativi al c.d. <em>piccolo spaccio</em> – disposti dal c.d. <em>decreto Caivano – </em>abbiano offerto una risposta positiva in termini di contrasto al traffico di stupefacenti o nella prevenzione della criminalità minorile (anzi: tra gli effetti del c.d. <em>decreto Caivano </em>segnaliamo il fatto che è ora inaccessibile agli imputati l’importante percorso di risocializzazione della messa alla prova per il c.d. piccolo spaccio e che – sempre per effetto del decreto Caivano – si è registrato un significativo aumento del numero di minorenni detenuti, generando così anche negli istituti per minorenni fenomeni di sovraffollamento).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 14pt;">Altrettanta preoccupazione è legata ad alcuni disegni in discussione in Parlamento: DDL 623 (AC) e DDL 341 (AS) sull’abrogazione del reato di tortura (in evidente contrasto rispetto agli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese); ma soprattutto il DDL 1660 [c.d. <strong>DDL Sicurezza</strong>, proponenti i ministri Nordio, Piantedosi e Crosetto]. Con riguardo a quest’ultimo DDL [per cui, più diffusamente, cfr. <a href="https://www.magistraturademocratica.it/articolo/ddl-1660-se-la-scelta-repressiva-alimenta-l-insicurezza-e-la-distanza-dalle-istanze-sociali" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Comunicato MD su DDL 1660</a>], numerose disposizioni suscitano preoccupazione nella comunità dei giuristi: non solo in MD, ma anche nell’accademia (si veda <a href="https://sistemapenale.it/it/documenti/pacchetto-sicurezza-il-comunicato-del-consiglio-direttivo-dellassociazione-italiana-dei-professori-di-diritto-penale" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l'intervento dell'Associazione italiana dei Professori di Diritto penale</a> ), nel mondo dell’avvocatura (si veda <a href="https://sistemapenale.it/it/documenti/pacchetto-sicurezza-lunione-delle-camere-penali-delibera-lo-stato-di-agitazione" target="_blank" rel="noopener noreferrer">la delibera dell'Unione camere penali italiane</a>) e della società civile (si veda <a href="https://www.asgi.it/allontamento-espulsione/no-ad-un-disegno-di-legge-che-minaccia-il-nostro-stato-di-diritto/attachment/antigone-asgi-commento-ddl-1660-sicurezza_def/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l'intervento delle associazioni Antigone e ASGI</a>).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 14pt;">Il DDL 1660 – in linea con precedenti interventi normativi – affida al rigore esemplare della risposta punitiva i comportamenti di <strong>precisi tipi di autore</strong>: i marginali, i manifestanti, i detenuti, le donne condannate con figli minorenni (implicito – ma chiaro – è lo stigma che cade sulle donne Rom), con un rigore sanzionatorio che tradisce il fastidio per le complessità di una società aperta e pluralista, in cui vi è spazio per la povertà, il disagio sociale, il dissenso e la disobbedienza (in questo caso sanzionato anche quando non violento: si pensi alla criminalizzazione del blocco stradale, anche non violento, e all’incriminazione – nel reato di rivolta – anche dei comportamenti di mera resistenza passiva).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 14pt;">La risposta penale è una scelta. Una scelta che, però, suscita preoccupazione, poiché sanzionare in modo deteriore gli autori di reato che hanno commesso fatti nel corso di manifestazioni pubbliche o di iniziative di protesta contro la realizzazione di c.d. grandi opere, o la scelta di ampliare il catalogo di misure di prevenzione atipiche (con attribuzione del potere al Questore di vietare a determinate categorie di persone l’accesso ai luoghi ove si realizzano le c.d. grandi opere) rappresentano scelte che rischiano di disegnare un “tipo d’autore”, <strong>veicolando nel discorso pubblico l’idea che la pubblica manifestazione di protesta</strong> è in sé un <strong>fatto da stigmatizzare</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 14pt;">Non si tratta di inseguire romantiche visioni del conflitto sociale, ma di esprimere preoccupazione per tutti quegli interventi – che in nome della logica dell’ordine e della disciplina – rischiano di deprivare la nostra democrazia degli elementi di vitalità che derivano dal pluralismo e dall’espressione del dissenso.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 14pt;">Se è chiara la linea di tendenza che intende reprimere – con l’esemplare risposta punitiva – i marginali e i disobbedienti, è altrettanto chiara la scelta di <strong><em>tranquillizzare </em>la classe dirigente del Paese</strong>, come reso evidente dalla scelta di abrogare il reato di abuso di ufficio (su cui, cfr. <a href="https://www.magistraturademocratica.it/articolo/ultime-nuove-in-materia-penale-tra-vuoti-selettivi-di-tutela-e-misure-dannose-per-i-processi-e-per-gli-obiettivi-del-pnrr" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Comunicato di MD</a>).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 14pt;">A ciò si aggiunge poi il ripetersi di interventi sul fronte della procedura, in un susseguirsi di “riforme” – alcune attuate, altre solo prospettate – che riflettono, <strong>sul piano processuale</strong>, il medesimo orientamento: si allude al <strong>garantismo selettivo</strong> che informa gli interventi in materia di intercettazioni telefoniche, custodia cautelare (con la problematica introduzione del GIP collegiale e del previo interrogatorio di garanzia), di limiti alla pubblicazione di notizie in materia di procedimenti penali.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 14pt;">Ma, nel criticare i molti interventi in materia di giustizia penale, ci troviamo soprattutto a registrare con preoccupazione crescente la <strong>assenza di efficaci interventi</strong>, capaci di<strong> riavvicinare al mondo delle carceri la parola “dignità”</strong> (delle persone che vi sono detenute o che vi lavorano).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 14pt;">Carceri sovraffollate, con problemi di assistenza sanitaria, con un numero allarmante di suicidi, con evidenti carenze strutturali (in ragione della fatiscenza di molte strutture) e con gravi carenze di personale, (educativo e psicologico, oltre che di polizia penitenziaria) non hanno trovato il legislatore – mostratosi sordo persino al monito sollevato il 18 marzo 2024 dal Presidente della Repubblica – altrettanto attento e solerte. Il Governo è intervenuto con il <strong>decreto legge n. 92 del 2024</strong>, ma si è trattato di un <strong>intervento assolutamente inadeguato</strong> a riavvicinare l’esecuzione penale al “volto costituzionale della pena” (per un’analisi delle criticità e insufficienze di tale intervento, cfr. <a href="https://www.sistemapenale.it/it/documenti/ddl-nordio-e-carcere-il-documento-della-conferenza-nazionale-dei-garanti-territoriali" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> il documento della Conferenza Nazionale dei Garanti Territoriali</a> ).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 14pt;">Quell’intervento normativo non ha inciso in modo efficace sui profondi bisogni del sistema penitenziario. Ad essi si può certamente rispondere con misure di lungo periodo, ma riteniamo doveroso chiamare il legislatore alla responsabilità di rispondere al bisogno di dignità che – qui ed ora, non tra dieci anni – reclamano decine di migliaia di detenuti, di lavoratori dell’amministrazione penitenziaria e decine di migliaia di loro familiari. Accanto agli interventi di lungo periodo sono <strong>indispensabili misure urgenti</strong>, volte a fronteggiare – oggi – l’emergenza penitenziaria [per le proposte di MD, cfr. il documento <a href="https://www.magistraturademocratica.it/articolo/il-carcere-tra-dignita-umana-e-rieducazione" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Il carcere: tra dignità umana e rieducazione</a>].</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 14pt;">Si è detto che allargare l’ambito di applicazione della c.d. <em>liberazione anticipata speciale</em> o – peggio – discutere di una modulazione degli accessi in carcere in modo da scongiurare il sovraffollamento (il c.d. <em>numero chiuso</em> in carcere, come semplicisticamente si dice) o – ancor peggio – discutere di amnistia e indulto rappresenterebbero una sconfitta per lo Stato.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 14pt;">È nostra ferma convinzione che – per lo Stato – sia una sconfitta ancora peggiore quella di non assicurare dignità alle persone che si trovano a vivere o lavorare nel mondo delle carceri. Perché la <strong><em>dignità</em></strong><em> </em>che si porta dietro tutte le promesse costituzionali è un <strong>diritto che non può essere teorico ed illusorio</strong>. Deve essere <strong>concreto ed effettivo</strong>. Per tutti e per ciascuno. Qui e ora.</span></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.magistraturademocratica.it/articolo/il-diritto-penale-non-puo-essere-una-costante-emergenza" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 14pt;">Leggi sul sito di Magistratura democratica</span></a></p>
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