<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /></head><body style='font-size: 10pt'>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustiziainsieme.it/it/costituzione-e-carta-dei-diritti-fondamentali/3298-la-sentenza-della-corte-di-giustizia-causa-c-406-22-paesi-sicuri-marcella-cometti"><strong>La sentenza della Corte di Giustizia del 4 ottobre 2024, causa C-406/22, secondo una prospettiva “interna” e di diritto dell’Unione Europea</strong></a></p>
<p style="text-align: justify;">di Marcella Cometti</p>
<p style="text-align: justify;">SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Procedimento principale e quesiti pregiudiziali. – 3. La parziale sovrapposizione tra il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brno e i rinvii pregiudiziali del Tribunale di Firenze. – 4. Sulla prima questione pregiudiziale. – 4.1 La risposta della Corte in prospettiva: il nuovo regolamento procedure e il riesame periodico della sicurezza del Paese di origine. – 5. Sulla seconda questione. – 5.1 La risposta della Corte in prospettiva: il nuovo regolamento procedure e la possibilità di designare un Paese come sicuro con eccezioni per parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili. – 5.2 Ripercussioni nell’ordinamento italiano della risposta della Corte al secondo quesito pregiudiziale ed estensione delle motivazioni della sentenza al caso in cui la designazione avvenga con esclusione di determinate categorie di persone. –5.2.1 L’impugnazione in Cassazione dell’ordinanza di non convalida del trattenimento del Tribunale di Roma: l’ulteriore rischio di sovrapposizione tra il giudice degli Ermellini e la Corte di giustizia in tema di Paesi sicuri. – 6. Sulla terza questione pregiudiziale. – 6.1 Ripercussioni nell’ordinamento italiano del dovere del giudice di sindacare, anche d’ufficio, le condizioni sostanziali per la designazione di un Paese come di origine sicuro. – 6.1.1 Il secondo quesito pregiudiziale del Tribunale di Bologna alla Corte di giustizia: i dubbi sul potere-dovere del giudice di disapplicare disposizioni nazionali che contrastino con il diritto dell’Unione – 7. Considerazioni conclusive. </p>
</body></html>