<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /></head><body style='font-size: 10pt'>
<p class="text-justify"><a href="https://www.giustiziainsieme.it/it/costituzione-e-carta-dei-diritti-fondamentali/3421-in-difesa-dellautonomia-e-dellindipendenza-della-funzione-giudiziaria"><strong>In difesa dell'autonomia e dell'indipendenza della funzione giudiziaria</strong></a></p>
<p class="text-justify">Mulugeta Gebru Kefela, per il tramite del difensore Avvocato Alessandro Ferrara, ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva respinto la sua domanda di risarcimento del danno per essere stato ristretto dieci giorni senza un provvedimento dell’autorità giudiziaria.<br /><br />Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 6 marzo 2025 n. 5992, hanno ritenuto fondato il ricorso e annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello, che deciderà nuovamente sulla richiesta di risarcimento del danno, questa volta secondo il principio di diritto enunciato nella richiamata ordinanza.<br /><br /><strong>L</strong><strong>e Sezioni unite hanno ribadito il principio dell’inviolabilità della libertà personale e che dunque nessuno può essere privato della libertà personale senza provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria, garanzia minima ed imprescindibile di ogni individuo ai sensi dell’art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti umani del 1948.</strong></p>
<p class="text-justify"><strong>(...)</strong></p>
<p class="text-justify">Roma, 9 marzo 2025<br /><br /><em>La Giunta</em></p>
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