<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /></head><body style='font-size: 10pt'>
<p class="text-justify"><a href="https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-penale/3482-legge-31-3-2025-n-47-in-materia-di-limite-massimo-di-durata-delle-intercettazioni-claudio-gittardi"><strong>Legge 31.3.2025 n° 47</strong> <strong>in materia di limite massimo di durata delle intercettazioni. Alcuni problemi applicativi… nel “silenzio della legge”</strong></a></p>
<p class="text-justify"><strong>di Claudio Gittardi</strong></p>
<p class="text-justify">La <em>legge 31 Marzo 2025 n° 47</em> pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 Aprile 2025, entrata pertanto in vigore il 24.4, interviene modificando l'articolo 267 comma terzo c.p.p. e prevedendo che le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore al 45 giorni salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti che devono essere oggetto di espressa motivazione.</p>
<p class="text-justify">In sostanza per effetto di tale disposizione, salve le deroghe che verranno di seguito esposte, per le intercettazioni di qualsiasi tipologia a partire da tale data sono consentite in via ordinaria, dopo il primo periodo di 15 giorni di captazione, soltanto due proroghe di 15 giorni ciascuna al fine di rispettare il termine massimo di durata sopra indicato.</p>
</body></html>