Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 240
Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonche' decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2006 - Supplemento Ordinario n. 173)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico;
Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t), nonche' l'articolo 2, comma 12, della citata legge n. 150 del 2005, che conferiscono al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi diretti, rispettivamente, ad individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari e ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 14 dicembre 2005 ed in data 25 gennaio 2006, e del Senato della Repubblica, espressi in data 22 dicembre ed in data 1° febbraio 2006, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;
Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati, con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;
Visto il parere favorevole, senza condizioni ne' osservazioni, espresso, dopo aver preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica;
Visto il parere favorevole, senza condizioni ne' osservazioni, espresso dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati;
Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2006;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE DEI MAGISTRATI CAPI E DEI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
Art. 1.
Titolarità dell'ufficio giudiziario
1. Sono attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonche' la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico.
Art. 2.
Gestione delle risorse umane
1. Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario e' responsabile della gestione del personale amministrativo, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attività di cui all'articolo 4.
2. Il dirigente di cui al comma 1 adotta i provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 3.
Gestione delle risorse finanziarie e strumentali
1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario per l'espletamento del suo mandato e' effettuata dal direttore generale regionale o interregionale territorialmente competente, ovvero dall'amministrazione centrale, secondo le rispettive competenze e secondo i criteri indicati dal Ministro, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il dirigente preposto all'ufficio giudiziario e' competente ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, nei limiti individuati dal provvedimento di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Il dirigente amministrativo di cui al comma 1 e' nominato funzionario delegato.
Art. 4.
Programma delle attività annuali
1. Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate, per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, per i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o dagli organi dell'amministrazione centrale, a seguito dell'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno. Il programma può essere modificato, durante l'anno, su concorde iniziativa del magistrato capo e del dirigente, per sopravvenute esigenze dell'ufficio giudiziario.
2. In caso di mancata predisposizione o esecuzione del programma di cui al comma 1, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, il Ministro della giustizia fissa un termine perentorio entro il quale il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto debbono provvedere ad adottare gli atti o i provvedimenti necessari. Qualora l'inerzia permanga, il Ministro, per gli adempimenti urgenti, incarica il presidente della Corte di appello del distretto di appartenenza dell'ufficio giudiziario inerte ed il dirigente del relativo ufficio, o provvede direttamente in caso di inerzia delle Corti di appello e della Corte di cassazione.
Art. 5.
Ufficio del direttore tecnico
1. Presso le Corti di appello da Roma, Milano, Napoli e Palermo e' costituito l'ufficio del direttore tecnico, di seguito denominato: "ufficio", per l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale.
2. L'ufficio e' organo di livello dirigenziale generale, al quale sono preposti dirigenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. L'ufficio svolge, nel rispetto dei programmi e degli indirizzi definiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dal direttore generale della Direzione generale regionale o interregionale nella cui circoscrizione e' ricompreso il distretto presso la cui Corte di appello e' costituito l'ufficio, per quanto di sua competenza, compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonche' i compiti di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonche' di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia.
4. Il contingente di personale di ciascun ufficio e' costituito da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2. In sede di prima applicazione, nell'ambito di dette posizioni economiche, l'ufficio può avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione.
5. Le strutture di ciascun ufficio sono allestite mediante il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.
Capo II
DECENTRAMENTO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Art. 6.
Direzioni generali regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria
1. Sono istituite, come organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia, le direzioni generali regionali ed interregionali dell'organizzazione giudiziaria indicate nell'allegata tabella A), aventi la sede e la competenza, per le rispettive circoscrizioni regionali o interregionali ed i distretti in esse compresi.
2. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto l988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300, su proposta del Ministro della giustizia, per assicurare economicità di gestione e più elevati livelli di efficienza del servizio, nonche' per adeguare le circoscrizioni alle modificazioni territoriali dei distretti giudiziari, si procede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla istituzione, soppressione o modifica delle direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria ovvero alla modifica delle sedi delle direzioni regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria.
3. Lo schema di regolamento di cui al comma 2, corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, a. 468, e successive modificazioni, e' trasmesso al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
Art. 7.
Competenza delle direzioni generali regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria
1. Le direzioni generali regionali ed interregionali esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di cui all'articolo 6, comma 1, le attribuzioni per le aree funzionali riguardanti:
a) il personale e la formazione;
b) i sistemi informativi automatizzati;
c) le risorse materiali, i beni e i servizi;
d) le statistiche.
2. Le direzioni generali regionali ed interregionali hanno inoltre competenza, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di cui all'articolo 6, comma 1, per le funzioni relative al servizio dei casellari giudiziali.
3. Rimangono nelle competenze degli organi centrali dell'amministrazione, oltre alla gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria:
a) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici;
b) il servizio del casellario giudiziale centrale;
c) l'emanazione di circolari generali e la risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;
d) la determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;
e) i bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;
f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;
g) il trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e i trasferimenti da e per altre amministrazioni;
h) i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto di impiego e le riammissioni o ricostituzioni del rapporto di lavoro;
i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;
l) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura.
4. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dall'acquisto di efficacia del presente decreto, sono definiti le funzioni ed i compiti inerenti alle aree funzionali di cui al comma 1 delle direzioni generali regionali ed interregionali e si procede, in relazione alle innovazioni introdotte dal presente decretolegislativo ed alla definizione di dette funzioni e compiti, alla revisione della organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Col medesimo decreto del Presidente della Repubblica e' prevista l'adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per l'individuazione delle unità dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali regionali ed interregionali e la definizione dei relativi compiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 8.
Direttore generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria
1. Ad ogni direzione generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria e' preposto un direttore generale, scelto nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Il direttore generale regionale o interregionale e' responsabile dell'intera attività della direzione regionale o interregionale e dell'attuazione dei programmi definiti, sulla base delle direttive generali emanate dal Ministro della giustizia, dal capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, dal capo del Dipartimento per la giustizia minorile e dal capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, nell'esercizio dei poteri di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), ad essi rispettivamente spettanti in relazione all'area funzionale nella quale e' ricompresa la funzione o il compito devoluto alla direzione regionale o interregionale.
3. Il direttore generale delle direzioni regionali o interregionali nella cui circoscrizione sono ricompresi i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, svolge compiti di programmazione ed indirizzo dell'ufficio del direttore tecnico costituito presso le rispettive corti di appello, in relazione ai compiti allo stesso attribuiti dall'articolo 5.
4. Il direttore generale presenta annualmente ai capi dei Dipartimenti di cui al comma 2 una relazione riguardante, per la circoscrizione di competenza:
a) lo stato dei servizi;
b) le risorse materiali;
c) l'informatizzazione;
d) il personale e la formazione;
e) i risultati conseguiti anche sotto il profilo economico-finanziario in rapporto all'anno precedente;
f) il programma delle attività e degli obiettivi per l'anno successivo comprendente la proiezione delle esigenze riferite alle risorse umane, materiali e finanziarie.
5. Presso ciascuna direzione regionale o interregionale e' nominato un funzionario delegato ed un funzionario per il riscontro contabile.
Art. 9.
Organico
1. Per la copertura degli uffici di cui all'articolo 6, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale dell'Amministrazione giudiziaria e' aumentato di quindici unità; il posto di direttore generale dell'ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli e' conservato nella dotazione organica ed e' destinato al posto di direttore generale regionale della Campania per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di cui al decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102. La dotazione organica dell'Amministrazione giudiziaria e' altresì aumentata di complessive numero 160 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenenti alle posizioni economiche C2, C1, B3 e B2. Alla individuazione delle figure professionali, nell'ambito delle posizioni economiche sopra indicate, si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. Alla determinazione delle piante organiche dell'amministrazione giudiziaria, ivi comprese quelle delle direzioni generali regionali e interregionali, provvede l'amministrazione centrale ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, alle esigenze iniziali di personale di ciascuna delle direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria si fa luogo, in via prioritaria, con l'assegnazione del personale dirigenziale non generale già incaricato della direzione degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati e relativi presidi, nonche' del personale delle diverse aree funzionali e posizioni economiche in servizio nelle predette articolazioni e presso l'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli. Per i posti relativi agli incarichi di livello dirigenziale generale si procede in via ordinaria.
Art. 10.
Risorse
1. Alla allocazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie destinate alle direzioni generali regionali ed interregionali provvedono per quanto di rispettiva competenza, il capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, il capo del Dipartimento per la giustizia minorile ed il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Per le risorse finanziarie si procede mediante apertura di credito e assegnazioni disposte ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908.
2. La direzione generale regionale o interregionale, sulla base della programmazione annuale provvede:
a) alla gestione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e all'esercizio dei relativi poteri di spesa, fermo quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;
b) all'assegnazione delle risorse materiali ed umane destinate agli usi giudiziari, adottando anche provvedimenti di assegnazione temporanea del personale in posti vacanti di altro ufficio, e in via eccezionale anche in soprannumero, per un periodo non superiore a sei mesi prorogabile una sola volta, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di mobilità;
c) a definire per gli uffici giudiziari i limiti concernenti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che comportano oneri di spesa.
3. I dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari della circoscrizione trasmettono ogni sei mesi al direttore regionale o interregionale competente, l'elenco delle spese sostenute nel semestre, per il controllo sulla regolare attuazione dei programmi.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11.
Disciplina transitoria
1. Fino alla data di acquisizione della sede definitiva, le direzioni generali regionali e interregionali utilizzano gli immobili adibiti a sede degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati e relativi presidi, dell'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli, istituito con il decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, e degli uffici giudiziari.
Art. 12.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 4, pari a 2.001.058 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 1, pari a 5.280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 13, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, valutati in 7.113.856 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 3, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
Art. 13.
Entrata in vigore e decorrenza di efficacia
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto divengono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
TABELLA A
(prevista dall'articolo 6, comma 1)
Istituzione delle direzioni generali regionali ed interregionali dell'organizzazione giudiziaria
Denominazione
|
Regione
|
Distretto
|
Sede
|
Direzione interregionale
|
Piemonte, Valle d'Aosta
|
Torino
|
Torino
|
Direzione interregionale
|
Umbria, Marche
|
Perugia, Ancona
|
Ancona
|
Direzione interregionale
|
Abruzzo, Molise
|
L'Aquila, Campobasso
|
L'Aquila
|
Direzione interregionale
|
Calabria, Basilicata
|
Catanzaro, Reggio Calabria, Potenza
|
Catanzaro
|
Direzione regionale
|
Lombardia
|
Milano, Brescia
|
Milano
|
Direzione regionale
|
Trentino Alto Adige
|
Trento e Sezione distaccata di Bolzano
|
Trento
|
Direzione regionale
|
Veneto
|
Venezia
|
Venezia
|
Direzione regionale
|
Friuli Venezia Giulia
|
Trieste
|
Trieste
|
Direzione regionale
|
Liguria
|
Genova
|
Genova
|
Direzione regionale
|
Toscana
|
Firenze
|
Firenze
|
Direzione regionale
|
Emilia Romagna
|
Bologna
|
Bologna
|
Direzione regionale
|
Lazio
|
Roma
|
Roma
|
Direzione regionale
|
Campania
|
Napoli, Salerno
|
Napoli
|
Direzione regionale
|
Puglia
|
Bari, Lecce e Sezione distaccata di Taranto
|
Bari
|
Direzione regionale
|
Sicilia
|
Palermo, Catania, Messina, Caltanissetta
|
Palermo
|
Direzione regionale
|
Sardegna
|
Cagliari e Sezione distaccata di Sassari
|
Cagliari
|