Cronache dal Consiglio n.14

  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/magistra/public_html/platform/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/magistra/public_html/platform/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/magistra/public_html/platform/includes/theme.inc on line 170.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/magistra/public_html/platform/includes/file.inc on line 647.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/magistra/public_html/platform/includes/file.inc on line 647.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/magistra/public_html/platform/includes/file.inc on line 647.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/magistra/public_html/platform/includes/file.inc on line 647.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/magistra/public_html/platform/includes/file.inc on line 647.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/magistra/public_html/platform/includes/file.inc on line 647.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/magistra/public_html/platform/includes/file.inc on line 647.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/magistra/public_html/platform/includes/file.inc on line 647.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/magistra/public_html/platform/includes/file.inc on line 647.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/magistra/public_html/platform/includes/file.inc on line 647.

Zoom | Stampa

 

 

NOTIZIARIO N. 14

marzo - aprile - maggio  2008

 

PLENUM   5, 13, 18, 19, 31 marzo e 2, 3,9, 10, 17 e 30 aprile e 7 e 8 maggio  2008 . Lavori di Commissione

Sommario

A) Dal Plenum

  1. In arrivo i magistrati militari;
  1. Ancora sulla circolare sui fuori ruolo;
  2. Sulle scuole private di preparazione al concorso in magistratura;
  3. Conferimenti di incarichi semidirettivi e direttivi;
  4. Nomine direttivi a maggioranza;
  5. Gli indicatori per l'attitudine direttiva;
  6. La nuova disciplina sugli incarichi semidirettivi;
  7. Circolare sui termini di permanenza massimi in un incarico presso lo stesso ufficio.

B) Dalle commissioni: 

1.      Proposta di nomina per incarichi semidirettivi e direttivi;

2.      Aggiornamento delle attività della V Commissione.

 

dal Plenum

1. In arrivo i magistrati militari.

L'art. 2, commi 603 e seguenti, della L. 24.12.2007 n. 244 (finanziaria 2008) ha soppresso i tribunali militari di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo e le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare d'appello, insieme alle relative procure della Repubblica e procure generali, ed ha ridotto la pianta organica della procura generale militare presso la Corte di cassazione disponendo inoltre la riduzione del ruolo organico della magistratura militare (dalle 103 unità attuali a 58) ed il passaggio con decorrenza dal 1° luglio 2008 dei magistrati militari in esubero nella magistratura ordinaria, il cui organico è stato aumentato in misura corrispondente.

La III commissione, di conseguenza, ha dovuto affrontare e risolvere diversi problemi interpretativi e applicativi correlati al prossimo passaggio dei magistrati militari nella magistratura ordinaria ed ha proposto, all'esito di una serie di utili confronti con i componenti del Consiglio della Magistratura Militare, la risoluzione approvata all'unanimità dall'assemblea plenaria in data 9-4-2008.

Queste sono le direttive generali, studiate e adottate per l'applicazione delle norme relative al passaggio alla giurisdizione ordinaria dei magistrati militari ed alla loro assegnazione agli uffici ed alle funzioni giudiziarie.

I. Il comma 606 lett. b) prevede anzitutto, per i magistrati militari che transiteranno in magistratura ordinaria, il diritto "ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello".  

E' una norma diretta a salvaguardare le esigenze di vita del magistrato militare attraverso il riconoscimento di un vero e proprio diritto soggettivo alla scelta, eventualmente anche in soprannumero, di un ufficio giudiziario ubicato nella sede dove attualmente presta servizio e dove presumibilmente si trova il centro dei suoi interessi (famiglia, abitazione, legami, interessi, ecc.). Lo stesso beneficio va riconosciuto a chi voglia esercitare la facoltà alternativa di scegliere un ufficio giudiziario ubicato in un'altra città, sede di Corte di appello o di sezione distaccata della Corte. 

Infatti, un'interpretazione restrittiva (che avesse limitato la possibilità di un'assegnazione anche in soprannumero ai soli uffici giudiziari ubicati dove il magistrato militare presta attualmente servizio) è sembrata discutibile sul piano giuridico e comunque contraria alla ratio legis che, in ragione delle modalità eccezionali con cui è stato imposto il passaggio da una magistratura a un'altra, può ben giustificare quale logica contropartita una più ampia facoltà di scelta. Questa soluzione è preferibile, peraltro, perché consente una più ragionevole distribuzione dei magistrati militari sul territorio, evitandone un'eccessiva concentrazione in soprannumero nelle sedi dei tribunali militari soppressi (che bloccherebbe per anni la mobilità verso alcuni nostri uffici), con intuibili vantaggi per le esigenze della giurisdizione e per i magistrati ordinari che aspirano a un trasferimento. Inoltre, incentivando il transito volontario dei magistrati militari e così eliminando o riducendo il numero dei trasferimenti coattivi, questa soluzione favorisce l'ingresso nei nostri uffici dei più motivati, con ricadute positive sugli uffici di destinazione. 

II. Sempre il comma 606 lett. b) garantisce ai magistrati militari che accederanno in magistratura ordinaria la "conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata".

Nessun problema per il riconoscimento del diritto alla conservazione dell'anzianità, mentre qualche approfondimento ha richiesto il diritto alla conservazione della qualifica maturata.

La commissione per il Regolamento e la Riforma del Consiglio della Magistratura Militare aveva desunto correttamente dal superamento delle qualifiche (di cui al Capo II, artt. 10 e ss. D.Lgs. 160/2006, applicabili anche ai magistrati militari in ragione del richiamo previsto dall'art. 52 dello stesso D.Lgs. 160/2006, come modificato dalla legge 111/2007) - ferma restando l'impossibilità, prevista dalla legge, di conferire ai magistrati militari le funzioni direttive e semidirettive e non ostando preclusioni al conferimento in loro favore delle funzioni di primo grado - che possono acquisire le funzioni di legittimità i soli magistrati militari che già le svolgono (i componenti della Procura generale militare presso la Corte di Cassazione) e non anche quelli che svolgono funzioni direttive e semidirettive, anche di secondo grado, giacché "per il conferimento di funzioni di legittimità non sono sufficienti le comuni valutazioni di professionalità ma è anche necessaria la specifica valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme come prevista dal comma 13 dell'art. 12" del D.lgs. 160/2006.

Invece, è sicuramente possibile il transito diretto dalle funzioni di secondo grado esercitate nella magistratura militare a quelle omologhe della magistratura ordinaria, come anche l'accesso alle funzioni di secondo grado dei magistrati militari che attualmente esercitano funzioni direttive e semidirettive di primo grado. Costoro ricoprono, infatti, incarichi apicali di rilievo, hanno un'anzianità sufficiente a ricoprire le funzioni di secondo grado, possono essere considerati alla stregua di veri e propri "perdenti posto" e comunque nei loro confronti deve considerarsi implicito il riconoscimento di particolari attitudini e capacità.   

III. Ai magistrati militari che transitano nella magistratura ordinaria è riconosciuto il diritto ad esercitare "funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte".

La norma sembra aver riconosciuto un diritto alla conservazione delle medesime funzioni nel passaggio dalla giurisdizione militare a quella ordinaria, nel senso di precludere l'assegnazione d'autorità dei magistrati militari a funzioni diverse da quelle in precedenza svolte, giudicanti o requirenti, anche in presenza di interessi generali alla più efficiente distribuzione degli organici.

Non sembra, invece, che possa escludersi la possibilità del cambio di funzioni da giudicanti a requirenti o viceversa, qualora il magistrato militare lo richieda in occasione dell'ammissione nei ruoli della magistratura ordinaria e dell'assegnazione della sede e delle funzioni, in assenza di un esplicito divieto desumibile dalla L. 244/2007 o da altra fonte normativa.  

A tale passaggio non sembrano ostative neanche le norme introdotte dall'art. 13 D.lgs 160/2006, recanti limitazioni al cambiamento dalle funzioni, trattandosi di disciplina dedicata ai trasferimenti dei magistrati ordinari e non applicabile in via estensiva, in ragione dell'eccezionalità della disciplina dettata dalla L. 244/2007. Non è esclusa nemmeno la possibilità di assegnazione a funzioni giudicanti o requirenti specialistiche, qualora il magistrato militare ne faccia richiesta.

E' stata segnalata, tuttavia, l'opportunità di assegnare i magistrati militari preferibilmente a funzioni penali e comunque di predisporre appositi corsi di riqualificazione professionale, soprattutto per la trattazione delle materie civilistiche.

IV. La norma di chiusura dell'inciso conclusivo del comma 607 prevede che "ai trasferimenti disposti in applicazione...del comma 606, lettera b) non si applica l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 e successive modificazioni".

Significa che il legislatore, considerando alla stregua di un trasferimento di ufficio il transito del magistrato militare nella magistratura ordinaria, ha escluso l'applicazione della disciplina ordinaria prevista per il tramutamento a domanda, che pone un vincolo di inamovibilità al magistrato trasferito per i tre anni successivi.

Per evitare inopportune situazioni di discrimine nei confronti dei magistrati ordinari e considerato che il magistrato militare, nell'accedere in magistratura ordinaria, ha una vasta gamma di opzioni nella scelta dell'ufficio giudiziario di destinazione, è stata discussa e concordata col Consiglio della Magistratura Militare una disposizione di temperamento diretta a limitare comunque, almeno per breve tempo, la mobilità del magistrato proveniente dai ruoli della magistratura militare: termine da stabilire in due anni, mutuati dalla circolare consiliare 10124/1996 che prevede tale periodo di legittimazione per i magistrati trasferiti d'ufficio, anche su preventiva dichiarazione di disponibilità.  

 

 

2. Ancora sulla circolare sui fuori ruolo.

Nel plenum straordinario del 18 marzo è stato approvato finalmente il testo definitivo della circolare sui fuori ruolo, che valorizza il contributo culturale della magistratura ai più alti organi costituzionali (e rimedia al vero e proprio incidente istituzionale che si era determinato), introducendo di nuovo la deroga al limite numerico in favore della Corte Costituzionale e della Presidenza della Repubblica, in linea con la consolidata tradizione consiliare. Allo stesso modo, ma per ragioni diverse, sono stati nuovamente esclusi dalla limitazione numerica "generale" i magistrati fuori ruolo presso il Ministero della giustizia. In pratica, queste categorie di incarichi sono state ricondotte al gruppo di quelli,indicati tassativamente, per i quali non si è ritenuto necessario stabilire un numero massimo di magistrati assegnabili in posizione di fuori ruolo. Per il ministero della Giustizia, infatti, come per l'ufficio studi e la segreteria del CSM e la futura Scuola della Magistratura, è la legge a determinare l'entità numerica della pianta organica dei magistrati addetti, che non può certo essere ridotta per effetto della normazione secondaria consiliare. Per la Presidenza della Repubblica e la Corte Costituzionale, a rendere inopportuno un limite numerico sono l'alto rango istituzionale dei richiedenti, ma anche il prestigio e le ricadute positive sulla giurisdizione che tali incarichi di collaborazione comportano, oltre al fatto che entrambe le istituzioni mantengono costante da anni il numero dei magistrati richiesti, rendendo sicuri che tale rimanga in futuro. Si aggiungono quindi agli incarichi internazionali, che sono in numero pressoché determinato e suscettibile di modesti aumenti nel corso degli anni, come l'esperienza dimostra, perché non è possibile correre il rischio di rinunciare alla presenza di magistrati italiani, accanto a quelli degli altri Paesi, in organismi di grande importanza strategica.

Per tutti gli altri incarichi (presso commissioni parlamentari, altri ministeri, autorità di garanzia ecc.), meno importanti per l'amministrazione della giustizia, è giusto invece stabilire una soglia numerica massima, per evitare una loro eccessiva proliferazione a scapito delle esigenze degli uffici giudiziari in questo momento di drammatica scopertura degli organici.

La soglia numerica è stata individuata stavolta con un numero fisso (e in questo differisce dalla mia proposta originaria), anziché attraverso l'indicazione di una percentuale dei posti effettivamente coperti nella pianta organica della magistratura, che avrebbe consentito un adattamento automatico del numero alle oscillazioni fisiologiche dovute ai pensionamenti e ai nuovi ingressi. Ma la sostanza non cambia, giacché il numero stabilito è di 65, mentre calcolato su base percentuale sarebbe stato, nella situazione attuale, di 68.

Il sistema risponde, nel complesso, all'esigenza di contenere il numero dei collocamenti fuori ruolo entro una soglia accettabile, compatibile con la situazione complessiva di sofferenza degli uffici giudiziari, ma anche a quella di assicurare una ragionevole elasticità di fronte a richieste di destinazione di magistrati agli incarichi più importanti.

Ed è motivo di soddisfazione che sia stato approvato, dopo tante vicissitudini e incomprensioni reciproche, da una maggioranza larghissima (tutti i togati, tutti i laici di centro-sinistra ed entrambi i componenti di diritto).

 

3. Sulle scuole private di preparazione al concorso in magistratura.

 

Nel plenum straordinario del 31 marzo sono state approvate quattro delibere, tutte sul tema delle scuole di preparazione al concorso in magistratura gestite da magistrati o comunque da privati. Il Consiglio ha affermato in maniera esplicita e netta, con le modifiche della circolare sugli incarichi extragiudiziari dello scorso luglio che opera per i magistrati, al di là di ogni dubbio, un divieto di carattere assoluto sia per l'organizzazione di scuole di tal genere sia per l'insegnamento in esse. Ciò posto la delibera sollecita i presidenti di corti d'appello e i procuratori generali a verificare, controllare e riferire in ordine all'eventuale esistenza di scuole private di preparazione al concorso cui partecipino a qualunque titolo magistrati. E ciò al fine di assicurare l'operatività della prescrizione. La delibera è conseguente ad una apertura di pratica richiesta dai consiglieri Riviezzo, Pepino, Cesqui, Fresa, Siniscalchi, Tinelli diretta proprio a verificare l'effettivo rispetto del divieto. Con le altre tre delibere si sono finalmente chiuse vecchie pratiche, del 1995, ‘96 e ‘97, nelle quali erano confluiti fascicoli risalenti addirittura al 1983, che si trascinavano da allora, ponendo così fine ad una vicenda nella quale il Consiglio aveva certamente peccato di attendismo ed intempestività.

Nella mattina dello stesso giorno 31 marzo un lancio ANSA annunciava una risoluzione epocale e chiarificatrice  diretta a ristabilire la verità e a rivoluzionare il futuro e Mario Fresa (dopo aver votato  il testo in commissione, tanto per parlare di coerenza) annunciava sulla lista dei Movimenti un lungo emendamento praticamente sostitutivo dell'intera motivazione in tutte e quattro le delibere. L'emendamento è formulato in un'ottica, francamente,  orwelliana (nel senso di 1984 di Orwell, dove si descrive una società nella quale la storia viene riscritta a posteriori e la nuova versione viene imposta come verità senza approfondimenti delle singole vicende richiamate, tutte accorpate in un insieme indistinto)  ed era del tutto inconferente rispetto alla prima delibera e al tempo stesso sovrabbondante e parziale rispetto alle altre. Fortunatamente è prevalsa la razionalità  e gli  emendamenti non sono stati approvati (quattordici voti contrari, sette favorevoli, due astenuti) e le delibere sono passate in una forma corrispondente alla loro funzione e alla loro sostanza.

4. Conferimenti di incarichi semidirettivi e direttivi.

 

Sono stati conferiti all'unanimità i seguenti incarichi direttivi e semidirettivi:

 

- Presidente aggiunto della Corte di Cassazione al dott. Torquato Gemelli, presidente di sezione presso la stessa Corte;

- Presidente della Corte d'Appello di Campobasso al dott. Alfonso Bosco, Presidente del Tribunale di Benevento;

- Presidente della Corte d'Appello di Reggio Calabria al dott.Luigi Gueli, che già ricopre questo incarico a seguito di delibera annullata dal giudice amministrativo;

- Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro al dott. Pietro Antonio Sirena, che già ricopre questo incarico a seguito di delibera annullata dal giudice amministrativo;

- Procuratore generale della Repubblica di Genova al dott. Luciano Di Noto, Avvocato generale presso la stessa Procura generale;

- Procuratore generale della Repubblica di Lecce al dott. Luigi Gennaro, Presidente del Tribunale di Viterbo;

- Presidente del Tribunale di Tolmezzo al dott. Antonio Cumin, presidente di sezione del Tribunale di Brescia;

- Presidente del Tribunale di Cremona al dott. Carlo Grillo, consigliere della Corte di Cassazione;

- Procuratore della Repubblica di Tivoli al dott. Luigi De Ficchy, sostituto presso la Direzione nazionale antimafia;

- Procuratore della Repubblica di Crotone al dott. Raffaele Mazzotta, Procuratore della repubblica di Lamezia Terme;

- Procuratore della Repubblica di Orvieto al dott. Francesco Novarese, consigliere della Corte di Cassazione;

- Procuratore della Repubblica di Benevento al dott. Giuseppe Maddalena, procuratore aggiunto della Repubblica di Napoli;

- Presidente del Tribunale di sorveglianza di Lecce al dott. Elio Giuseppe Antonio Romano, presidente del Tribunale di sorveglianza di Taranto;

- Presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia al dott. Paolo Canevelli, magistrato del Tribunale di sorveglianza di Roma;

- Procuratore della Repubblica di Novara al dott. Francesco Enrico Saluzzo, procuratore aggiunto della Repubblica di Torino;

- Procuratore della Repubblica di Sala Consilina al dott. Amato Barile, Procuratore della Repubblica di Ariano Irpino; astenuti Maccora, Riviezzo e Siniscalchi;

- Procuratore della Repubblica di Torino al dott. Giancarlo Caselli, Procuratore generale della Corte d'Appello di Torino;

- Presidente di sezione del Tribunale di Lecco al dott. Ambrogio Ceron, giudice del Tribunale di Monza;

- Presidente di sezione del Tribunale di Milano alla dott.ssa Nicoletta Gandus, giudice presso lo stesso tribunale;

- Presidente di sezione del Tribunale di Napoli (tre posti) ai dott.ri Teresa Casoria, Maria Daniela Fierro Cristini e Carlo Spagna, le prime due consigliere della Corte d'Appello di Napoli ed il terzo giudice presso lo stesso tribunale;

- Presidente aggiunto della sezione GIP del Tribunale di Napoli al dott. Bruno D'Urso, presidente di sezione del Tribunale di Nola;

- Presidente aggiunto della sezione GIP del Tribunale di Trieste al dott. Guido Patriarchi, consigliere della Corte d'Appello di Trieste;

- Presidente di sezione della Corte d'Appello di Trieste (due posti) ai dott.ri Alberto Da Rin e Piervalerio Reinotti, entrambi presidenti di sezione rispettivamente del Tribunale di Trieste ed Udine;

- Presidente di sezione della Corte d'Appello di Potenza al dott. Carlo Cozzella, consigliere della Corte d'Appello di Roma;

- Presidente della sezione lavoro della Corte d'Appello di Roma al dott. Domenico Cortesani, presidente della sezione lavoro del Tribunale di Roma;

- Presidente della sezione lavoro della Corte d'Appello di Napoli al dott. Fausto Castaldo, consigliere presso la stessa Corte;

- Presidente della sezione lavoro della Corte d'Appello di Napoli (due posti) ai dott.ri Ugo Vitello e Giuseppe Del Bene, che già hanno questo incarico a seguito di delibera annullata dal giudice amministrativo;

- Presidente della sezione lavoro della Corte d'Appello di Venezia al dott. Roberto Santoro, consigliere presso la stessa sezione della Corte;

- Presidente di sezione del Tribunale di Potenza al dott. Aldo Gubitosi, giudice presso lo stesso tribunale;

- - Presidente di sezione del Tribunale di Firenze al dott. Aldo Chiari, consigliere della Corte d'Appello di Firenze;

- Procuratore aggiunto della Repubblica di Torino al dott. Sandro Ausiello, sostituto procuratore presso la stessa Procura;

- Procuratore aggiunto della Repubblica di Milano al dott. Francesco Greco, sostituto procuratore presso la stessa Procura;

- Procuratore aggiunto della Repubblica di Palermo al dott. Ignazio De Francisci, Procuratore della Repubblica di Agrigento;

- Procuratore aggiunto della Repubblica di Monza alla dott.ssa Luisa Zanetti, sostituto procuratore della Repubblica di Milano.

E' stato nominato:

- Procuratore generale della Corte d'Appello di Campobasso il dott. Silvano Mezzetti (Unicost, MI, laici di centro destra, capi di corte, Mancino, Siniscalchi e Tinelli), Procuratore della Repubblica di Velletri, che ha prevalso sul dott. Rosario Minna (MD, Movimento, Vacca e Volpi), procuratore aggiunto della Repubblica di Firenze;

- Presidente del Tribunale di Bologna il dott. Francesco Scutellari, Presidente del Tribunale di Arezzo, che ha prevalso sul dott. Vincenzo Castiglione, presidente della sezione lavoro della Corte d'Appello di Bologna, votato dal solo Saponara; astenuto Delli Priscoli;

- Presidente di sezione della Corte d'Appello di Lecce il dott. Marcello Dell'Anna (Unicost, MD,  Movimento, Carbone, Tinelli, Vacca e Volpi), consigliere presso la stessa Corte, che ha prevalso sul dott. Angelo Domenico De Palma (MI, laici di centro destra, Delli Priscoli e Mancino), presidente di sezione del Tribunale di Bari;

- Presidente di sezione del Tribunale di Pescara il dott. Angelo Mariano Bozza, giudice presso lo stesso tribunale, che ha ricevuto il voto contrario del solo consigliere Ferri;

- Presidente della Corte d'Appello di Bologna il dott. Giuliano Lucentini, che già svolge quest'incarico a seguito di delibera annullata dal giudice amministrativo, che ha prevalso sul dott. Leonardo De Robertis, presidente di sezione presso la stessa Corte, per il quale hanno votato Patrono e Romano;

- Presidente della Corte d'Appello di Perugia il dott. Antonio Bonajuto, che già svolge quest'incarico a seguito di delibera annullata dal giudice amministrativo, che ha prevalso sul dott. Giuseppe Santoro, presidente di sezione della Corte d'Appello di Roma, per il quale hanno votato MI e Anedda;

- Procuratore della Repubblica di Mistretta il dott. Luigi Patronaggio (Mi, Movimento, Anedda, Carrelli Palombi, Carbone, Mannino, Napolitano e Viola), presidente di sezione del Tribunale di Agrigento, che ha prevalso sul dott. Olindo Canali (MD, Roia, Saponara, Siniscalchi, Tinelli, Vacca e Volpi), sostituto procuratore della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto; astenuti Berruti e Mancino;

- Procuratore della Repubblica di Ariano Irpino il dott. Luciano D'Emmanuele (Unicost, MI, laici di centro destra e Mancino), Procuratore della Repubblica di Paola, che ha prevalso sulla dott.ssa Anna Maria Troncone (MD, Movimento, Carbone, Siniscalchi, Tinelli, Vacca e Volpi), sostituto procuratore della Repubblica di Napoli;

- Presidente del Tribunale di sorveglianza di Palermo il dott. Alberto Bellet (MD, Movimento, Carbone, Carrelli Palombi, Mannino Napolitano, Roia, Saponara, Tinelli, Vacca e Viola), Presidente del Tribunale di Sciacca, che ha prevalso sul dott. Frisella Vella Francesco Maria, Presidente di sezione del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, per il quale hanno votato Anedda, Patrono e Romano; astenuti Berruti, Delli Priscoli, Ferri, Mancino, Siniscalchi e Volpi;

- Presidente di sezione del Tribunale di Civitavecchia il dott. Bruno Azzolini, giudice del Tribunale di Roma, che non è stato votato dai consiglieri del Movimento, che hanno espresso la loro preferenza per il dott. Andrea Vardaro, anch'egli giudice del Tribunale di Roma; astenuto Delli Priscoli;.

- Presidente del Tribunale di Matera il dott. Giuseppe Attimonelli Petraglione, consigliere della Corte d'Appello di Bari, che non è stato votato dai consiglieri di Unicost e Saponara, che si sono espressi per il dott. Giovanni Buquicchio, presidente di sezione del Tribunale di Bari; si sono astenuti Mancino e Carbone;

- Presidente del Tribunale di Siena il dott. Stefano Benini, consigliere della Corte di Cassazione, per il quale non hanno votato i consiglieri Saponara, Siniscalchi, Tinelli e Vacca, che hanno espresso la loro preferenza per la dott.ssa Anna Ruggiero, consigliere della Corte d'Appello di Firenze;

- Presidente di sezione della Corte d'Appello di Salerno il dott. Federico Cassano (Unicost, laici di centro sinistra, Bergamo, Carbone e Saponara), consigliere della Corte d'Appello di Napoli, che ha prevalso sul dott. Francesco Paolo Ferrara (MD, Movimento, MI, Anedda e Delli Priscoli.

5. Nomine direttivi  a maggioranza.

 

5.1 Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria. E' stato nominato, riportando nella votazione 18 voti (espressi dai consiglieri di Unicost e M.I, da tutti i consiglieri laici, dai consiglieri Maccora e Petralia, dal Vicepresidente Mancino) il dott.Giuseppe Pignatone, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Palermo, che è risultato prevalere sulla  proposta di  minoranza  formulata nei confronti del dott. Francesco Scuderi, procuratore aggiunto presso la Procura di Reggio Calabria, sostenuta dai consiglieri Fresa e Riviezzo. Nella votazione si sono astenuti i consiglieri Cesqui, Pilato e Pepino ed il Procuratore Generale  Delli Priscoli.

La Procura di Reggio Calabria, come anche gli ultimi avvenimenti riportati dai maggiori quotidiani hanno mostrato, è un ufficio che evidenzia forti complessità. La scelta di una professionalità sicura ed esterna all'ufficio reggino, come quella del dott. Giuseppe Pignatone, in grado anche di portare modelli organizzativi diversi, è stata ritenuta comparativamente dalla maggioranza del plenum quella più adeguata in riferimento alle esigenze specifiche del posto da ricoprire.  

5.2 Procuratore della Repubblica di Pavia. Il dott. Gustavo Cioppa è prevalso nella  votazione per ballottaggio  con 13 voti (i consiglieri di Unicost, tutti i consiglieri laici, il Presidente Carbone ed il Vicepresidente Mancino) rispetto al dott. Aldo Cicala sostenuto da MD, Movimento e MI.

A nulla è servito evidenziare la forte differenza attitudinale e di merito esitente tra i due profili professionali. Il dott. Cicala è infatti da oltre dieci anni  procuratore della repubblica presso il Tribunale di Voghera, incarico svolto positivamente come attestano i pareri del consiglio giudiziario che lo definiscono "magistrato con completa visione dell'ufficio che ha sempre dimostrato capacità di reggerlo anche a dispetto di inadeguatezze e di scoperure di organico". A riprova di tale capacità i programmi organizzativi predisposti sono stati valutati positivamente dal C.S.M. 

Il dott. Cioppa invece non ha mai svolto funzioni direttive o semidirettive, dal 1992 è sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Milano. Lo svolgimento di funzioni di sostituto di primo grado sono molto risalenti nel tempo (1969), con la conseguente assenza di un'adeguata esperienza professionale requirente nella vigenza del nuovo codice di procedura penale.

Non si può inoltre non sottolineare come la discussione plenaria sia stata offuscata dalla circostanza che solo quando la pratica è pervenuta al plenum un consigliere esterno alla V commissione, ha evidenziato al relatore (mostrando una documentazione scaricata da internet) che il dott. Cicala, se nominato, avrebbe potuto incorrerre in una situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. derivantegli dalla professione di avvocato espletata dalla figlia. Correttamente il relatore ha richiesto il ritorno della pratica in commissione per poter svolgere tutti gli opportuni approfondimenti dato che era sopravvenuto un elemento non conosciuto al momento della formulazione della proposta. Tale richiesta è stata inopinatamente respinta  dal plenum a maggioranza e solo dopo che Livio Pepino per protesta ha lasciato l'aula, dichiarando che senza l'accertamento richiesto non poteva determinarsi nel voto, la pratica è stata rinviata alla seduta plenaria della settimana successiva. In tale lasso di tempo si è accertato che la presunta incompatibilità non sussisteva a norma di circolare e quindi abbiamo espresso convintamente il nostro voto a favore del dott. Cicala che è comunque risultato  soccombente.

Un precedente grave, dato che se avessimo accertato l'esistenza della incompatibilità suddetta, non potendo ai sensi del regolamento interno, avanzare una diversa proposta - occorrendo che prima del plenum sulle proposte di commissione per il conferimento degli incarichi direttivi sia acquisito il concerto del Ministro- sarebbe stata ostacolata fortemente la  libertà di espressione del voto di quasi metà dei componenti del  C.S.M.

Un precedente preoccupante, che abbiamo fortemente stigmatizzato, ritenendolo un  involgarimento della fisiologica dialettica interna per il conferimento degli incarichi direttivi ed un tentativo maldestro di far ricorso ad una campagna "del sospetto" che può solo danneggiare irrimediabilmente il ruolo istituzionale a cui tutti siamo chiamati.     

 

 5.3 Procuratore della Repubblica di Nola.  Nella seduta del 20 marzo 2008 il plenum a maggioranza ha conferito l'incarico al dott. Paolo Mancuso, procuratore aggiunto a Napoli, che è prevalso rispetto al dott. Giovanni Francesco Izzo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino. A seguito di una importante discussione, hanno votato per il dott. Mancuso i consiglieri di MD e del Movimento ed i consiglieri Patrono, Siniscalchi,  Tinelli e Volpi; mentre hanno espresso il loro voto per il dott. Izzo i consiglieri di Unicost, i consiglieri Ferri, Anedda e Saponara. Si sono astenuti il Vicepresidente Mancino, il Presidente Carbone, ed i consiglieri Romano e Vacca.

L'analisi del voto appare sconcertante anche solo se si pongono a confronto le motivazioni delle due proposte pervenute in plenum. Dispiace sottolineare che la comparazione dei due profili professionali, sotto il profilo del  merito e delle attitudini,  non lascia alcun dubbio, prevalendo nettamente quello del  dott. Mancuso, la cui importante e ricca professionalità svolta all'interno della giurisdizione, accresciuta ulteriormente dall'esperienza acquisita al DAP, come Direttore generale reggente, avrebbe sicuramente meritato una più ampia condivisione.  

5.4  Presidente della Corte d'Appello di Firenze. E' stato nominato il dott. Fabio Massimo Drago, presidente della sezione lavoro del Tribunale di Firenze che è prevalso riportando 15 voti rispetto ai 10 voti espressi  nei confronti del dott. Claudio Fancelli, presidente di sezione della Corte d'Appello di Roma. Hanno votato a favore del dott. Drago i consiglieri di MD, del Movimento, di MI, ed i consiglieri Anedda, Tinelli Vacca, Volpi, unitamente al vicepresidente Mancino.  Mentre hanno votato per il dott. Fancelli i consiglieri di Unicost, i consiglieri Siniscalchi e Vacca,  il Primo Presidente Carbone ed il Procuratore Generale Delli Priscoli.

Le positive caratteristiche professionali del dott. Drago, sia sul piano del merito che attitudinale, unitamente alla sintesi riscontrata tra le attitudini organizzative peculiari dimostrate in molteplici occasioni e la perfetta conoscenza dell'ufficio e del contesto territoriale fiorentino, circostanze tutte valutate sul piano comparativo rispetto ad altri pur validi aspiranti, ci hanno portato al voto a suo favore nella seduta  plenaria ed ad avanzare la  proposta in sede di commissione. Già in quella sede, infatti era stata riscontrata l'esigenza, a norma di circolare, di preporre all'ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenzi funzionali da soddisfare ed a particolari profili ambientali. Tale criterio guida, in mancanza di controindicazioni risultanti dallo specifico contesto giudiziario o ambientale esterno - che nel caso della Corte d'appello di Firenze erano completamente assenti- impone di attribuire una particolare rilevanza al positivo pregresso inserimento del magistrato nell'ambiente lavorativo nel quale si troverà ad operare. Peraltro  avendo il dott. Drago già  svolto positivamente la funzione di Presidente F.F. e conoscendo quindi tutte le problematiche specifiche, potrà fin dalla presa di possesso utilizzare questo bagaglio di conoscenza al fine di operare per una sollecita e pronta definizione delle criticità esistenti.   

6. Gli indicatori per l'attitudine direttiva.

La risoluzione, elaborata in sede congiunta dalla IV commissione (valutazioni di professionalità) e dalla V commissione (conferimento incarichi direttivi e semidirettivi) e approvata all'unanimità dal plenum del  10.4.2008, ha ad oggetto l'individuazione degli "indicatori" per la valutazione delle attitudini direttive ed è stata sottoposta all'esame dell'assemblea plenaria dopo l'intesa raggiunta tra le due commissioni ed il Ministro della Giustizia.

Si tratta quindi di un testo definitivo che individua gli indicatori dell'attitudine direttiva,  rilevanti sia per le valutazioni quadriennali sia per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, suddividendoli in due grandi aree (capacità di organizzare e programmare l'attività e  capacità di gestire le risorse).

Gli indicatori sono stati  elaborati sulla base delle disposizioni di normazione primaria -art. 12 comma 10, 11 e 12 del d.lgs 160/2006-  valorizzando i percorsi professionali da cui desumere una propensione  alla direzione ed alla organizzazione, anche se si tratta di percorsi non collegati alla titolarità di incarichi direttivi e semidirettivi.(cfr. punto 3 "esperienza di organizzazione del lavoro giudiziario, requirente e giudicante) e le "esperienze di direzione, organizzazione e collaborazione" maturate in ambito non strettamente giudiziario . Mentre per le attività  maturate in ambito esterno alla magistratura, si è ritenuto più che opportuno circoscriverle sole a quelle  significative e rilevanti per l'organizzazione giudiziaria.

La risoluzione costituisce un passo importante -ulteriore rispetto a quanto fin qui elaborato in attuazione della riforma ordinamentale- dal momento che individua dei criteri oggettivi da cui desumere, previa verifica in concreto, l'attitudine alla direzione; un passo non definitivo perchè non si esprime sul "peso specifico" che i singoli indicatori dovranno assumere in relazione alle diverse e complesse valutazioni di professionalità.

Una scelta consapevole.

Da un lato infatti tale ulteriore elaborazione è di competenza esclusiva dell'organo di autogoverno -e non occorre sul punto l'intesa con il Ministro- dall'altro le diverse commissioni (IV e V)  hanno deciso di precisare  autonomamente la valenza  del singolo indicatore rispetto alle diverse valutazioni di loro competenza con  un successivo intervento in sede di normativa secondaria.    

Un lavoro definito in tempi rapidi, su  cui lo stesso Ministro esprime particolare soddisfazione -si può leggere  un comunicato stampa  pubblicato sul sito del ministero- reso possibile grazie all'apporto costruttivo di tanti consiglieri ed alla preziosa collaborazione dell'Ufficio Studi (in particolare di Roberta Zizanovich e Bruno Giangiacomo) e dei magistrati segretari (in particolare di Maria Rosaria Guglielmi).

7. La nuova disciplina sugli incarichi semidirettivi.

Nella seduta del 30 aprile 2008 è stata approvata all'unanimità la nuova circolare sugli incarichi semidirettivi. La circolare risponde all'esigenza da un lato di adeguare la normativa secondaria alle novità introdotte con il D.lgs n. 160 del 5 aprile 2006 come modificato dalla legge 30 luglio 2007 n. 111 che ha innovato i principi regolatori e la cornice istituzionale di riferimento, dall'altro di valorizzare gli incarichi direttivi, governandoli con procedure analoghe a quelle previste per gli incarichi direttivi, modificando le scelte precedenti che legavano la disciplina degli incarichi semidirettivi a quella dei tramutamenti ordinari.

Con la nuova circolare quindi vengono rese omogenee le procedure di nomine dei ruoli direttivi e semidirettivi, dato che entrambe rispondono alla filosofia di fondo di valorizzare l'esperienza organizzativa e procedere ad una selezione in cui l'anzianità nel ruolo si trasforma sostanzialmente da criterio di valutazione a criterio di legittimazione. Il percorso motivazionale seguito è del tutto analogo a quello effettuato in tema di direttivi dove il parametro anzianità residua solo quale indice dell'esperienza professionale acquisita e conseguentemente la durata della positiva esperienza professionale può rilevare come criterio di validazione dei requisiti delle attitudini e del merito. Analogamente vengono previsti dei livelli di positivo esercizio della funzioni che costituiscono un valore aggiunto per una prima utile valutazione comparativa. Sono previsti livelli di positivo esercizio di entità diversificata   in relazione alla tipologia ed alla dimensione dell'ufficio per cui si concorre. Rimane comunque una selezione affidata al meccanismo di attribuzione  di un punteggio (sei punti frazionabili per il merito; sei punti frazionabili per le attitudini; 2 punti frazionabili per l'esercizio delle funzioni omologhe da calcolare considerando l'esercizio di almeno 5 anni negli ultimi 12 di funzione omologhe rispetto a quelle del posto da ricoprire con l'ulteriore necessità che almeno tre siano consecutivi; 6-8-10 punti per il positivo esercizio delle funzioni). Con una nuova modulazione dei punteggi si supera il sistema precedente che attribuendo un peso eccessivo al parametro dell'anzianità (pari alla metà del punteggio complessivo raggiungibile)  rispetto a quello del merito e dell'attitudine comportava che non si poteva concorrere ad un posto semidirettivo d'appello prima di aver raggiunto 26 anni di anzianità e 32 per i posti semidirettivi di cassazione.

Permanendo il meccanismo della selezione sulla base della attribuzione di un punteggio è stata prevista la norma di chiusura per cui a parità prevale il concorrente che vanta una maggiore anzianità nel ruolo essendo ancora vigente la disposizione dell'art. 192 O.G..

Disposizioni specifiche, diverse da quelle definite nella circolare per i tramutamenti ordinari,  vengono previste in tema di legittimazione, pubblicazione della vacanza, modalità di formulazione della domanda.

8.   Circolare sui termini di permanenza massimi in un incarico presso lo stesso ufficio.

 

L'art. 19 del d. lgs. 106 del 2006 - entrato in vigore il 31.7.2007 ai sensi della L. n. 111 del 2007 - ha previsto che il Consiglio Superiore della Magistratura emani un regolamento con cui si indicano i termini di permanenza massima nello stesso incarico, fissandoli legislativamente tra un minimo di cinque ed un massimo di dieci anni.

Il Consiglio ha effettivamente emanato tale regolamento con delibera del 13.3.2008.

La scelta di fondo effettuata è quella di attestarsi sul termine massimo di anni dieci, considerando il rilevantissimo impatto della riforma dell'ordinamento giudiziao in tema di mobilità interna ed esterna e di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi. Una scelta operata per gravare in misura minima sulla organizzazione degli uffici giudiziari già colpiti da plurime criticità, ed evitare ulteriori ricadute negative sull'efficienza dell'azione giudiziaria. Sollecitando nel contempo l'attenzione dei dirigenti degli uffici giudiziari giudicanti e requirenti a considerare i documenti organizzativi uno specifico momento di programmazione della mobilità per renderla efficace al raggiungimento di obiettivi di buona amministrazione.

Questa prima fase di applicazione della nuova normativa dovrà inoltre essere costantemente monitorata per valutare le ricadute in termini di efficienza del servizio e rispetto della professionalità dei magistrati, rimandando ad interventi successivi le eventuali modifiche o gli adattamenti che si renderanno necessari per valutare la congruità dei termini massimi fissati. 

La struttura della delibera che si è scelta di adottare si compone di un quadro sintetico con griglie riepilogative dei termini di permanenza per ogni incarico, di un articolato dove si pongono le disposizioni vere e proprie, nonché di una relazione esplicativa al Regolamento che chiarisce le opzioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nell'ambito della regolamentazione.  

Il Consiglio Superiore, nella relazione che ripercorre i lavori di approfondimento svolti dalla Settima Commissione, ha affrontato preliminarmente il problema interpretativo relativo a se la norma in questione abbia inteso proporre una vera e propria forbice entro la quale il regolamento consiliare può individuare i limiti di permanenza massima nello stesso incarico, ma che non può esorbitare nella posizione dei suoi termini di confine minimo e massimo, ovvero se abbia voluto indicare dei termini per la durata del periodo massimo senza incidere sulla possibilità di determinare un diverso ed ulteriore limite minimo, rimesso al potere organizzativo dei dirigenti degli uffici e sottoposto all'approvazione del Consiglio Superiore. La soluzione adottata è stata nel senso che la prima delle due opzioni sopra individuate sia quella più aderente al dato letterale della norma e sia confortata anche dalla relazione al disegno di legge di riforma dell'Ordinamento giudiziario.

Sintetizzando i contenuti del Regolamento del 13.3.2008, può evidenziarsi che:

-sono state escluse alcune funzioni dal campo di applicabilità: quelle di legittimità sia in Corte di Cassazione che in Procura Generale presso la Corte di Cassazione, trattandosi di uffici in cui non si esercitano funzioni di primo e secondo grado, le uniche esplicitamente indicate dall'art. 19 cit., nonché, per ragioni di simmetria interpretativa, i magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, trattandosi di articolazione interna alla Suprema Corte con funzioni di supporto rispetto all'attività svolta dai giudici di legittimità. Sono stati altresì  esclusi i magistrati facenti parte della D.N.A., rilevandosi in proposito che le relative funzioni oggi non sono più qualificate come requirenti di secondo grado, bensì come direttive requirenti di coordinamento, così distinguendole esplicitamente dalle funzioni requirenti e giudicanti di primo e secondo grado, le uniche soggette ai limiti di permanenza massima. Anche i magistrati distrettuali requirenti e giudicanti sono stati esclusi in ragione della precipuità delle loro funzioni.

- è stato fissato il termine di dieci anni per ogni posizione tabellare e per ogni gruppo di lavoro, compresa la D.D.A.

- si è prevista una specifica norma transitoria in forza della quale le situazioni di ultradecennalità maturate anteriormente al 31.12.2008 sono ancora regolamentate dal par. 46 della circolare sulle tabelle attualmente vigente, con la specifica previsione che i termini previsti in tale norma sono dimezzati.  Per quanto riguarda poi le situazioni di ultradecennalità che matureranno dopo il 31.12.2008 troverà applicazione l'art.19 comma 2 bis del D.Lvo 106 del 2006 come modificato nel 2007 dalla legge  n.111, che tra l'altro prevede il trasferimento interno d'ufficio, immediatamente esecutivo, con regime differenziato nel caso in cui il magistrato interessato abbia presentato una domanda di tramutamento interno. La normativa transitoria è stata adattata anche alla DDA per le quali si è disposto che il termine decennale previsto dall'art.2 del regolamento consiliare di nuova approvazione si applica anche a coloro che, in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento, hanno maturato il quarto biennio di permanenza senza essere stati destinati ad altro incarico, specificando, però, che, per coloro i quali hanno raggiunto il termine decennale in data antecedente all'entrata in vigore del regolamento e a coloro che la maturano successivamente (senza termini "di favore") si applica sin da subito la disciplina di cui al comma 2-bis dell'art. 19 del decreto legislativo 106 del 2006 nel testo introdotto dall'art. 2, comma 5, della legge 30 luglio 2007 n. 111.

 - per quanto riguarda il computo del periodo di permanenza massima si è stabilito che: l'astensione obbligatoria per maternità e quella facoltativa per un periodo superiore a tre mesi, i periodi superiori a tre mesi trascorsi in congedo straordinario, in supplenza e in applicazione a tempo pieno determinano l'efficacia sospensiva dei termini di permanenza massima.

- inoltre,  si è stabilito che il magistrato trasferito a seguito del superamento dei termini massimi di cui all'art. 2 può tornare nella medesima posizione tabellare o nello stesso gruppo di lavoro soltanto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso nel nuovo incarico.

 

dalle Commissioni

1. Proposta di nomina per incarichi semidirettivi e direttivi.

La Quinta commissione ha proposto all'unanimità di conferire i seguenti incarichi direttivi e semidirettivi:

 

- Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Messina al dott. Antonio Franco Cassata, sostituto procuratore generale presso la stessa Corte;

- Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo al dott. Luigi Croce, Procuratore della Repubblica di Messina;

- Presidente del Tribunale di Vercelli al dott. Francesco Bernardini, Presidente del Tribunale di Asti;

- Presidente del Tribunale di Sondrio al dott. Nicola Laudisio, Presidente del Tribunale di Monza;

- Presidente del Tribunale di Verbania al dott. Battista Palestra, Presidente del Tribunale di Trento;

- Presidente del Tribunale di Vercelli al dott. Andrea Gandolfo, consigliere della Corte d'Appello di Torino;

- Procuratore della Repubblica di Rimini al dott. Paolo Giovagnoli, sostituto procuratore della Repubblica di Bologna;

- Procuratore della Repubblica di Aosta alla dott.ssa Marilinda Mineccia, sostituto procuratore generale della Repubblica di Torino;

- Procuratore della Repubblica di Mondovì al dott. Maurizio Picozzi, Procuratore della repubblica di Acqui Terme;

- Procuratore della Repubblica di Verbania alla dott.ssa Giulia Perrotti, sostituto procuratore della Repubblica di Milano;

- Procuratore della Repubblica di Castrovillari al dott. Franco Giacomoantonio, procuratore aggiunto della Repubblica di Cosenza;

- Procuratore della Repubblica di Brescia al dott. Nicola Maria Pace, Procuratore della Repubblica di Trieste;

- Procuratore della Repubblica di Rovigo al dott. Dario Curtarello, procuratore aggiunto della Repubblica di Padova;

- Procuratore della Repubblica di Padova al dott. Mario Milanese, Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Bassano del Grappa;

- Procuratore della Repubblica di Tolmezzo al dott. Giancarlo Buonocore, Procuratore aggiunto del Tribunale di Udine;

- Procuratore della Repubblica di Savona al dott. Francantonio Granero, consigliere della Corte di Cassazione;

- Procuratore della Repubblica di Verona al dott. Mario Giulio Schinaia, Aggiunto presso la stessa Procura della Repubblica;

- Procuratore della Repubblica di Trieste al dott. Michele Della Costa, procuratore aggiunto della Repubblica di Venezia;

- Procuratore della Repubblica di Agrigento al dott. Renato Di Natale, Procuratore aggiunto di Caltanissetta, con l'astensione di Berruti e Siniscalchi;

- Procuratore della Repubblica di Sanremo al dott. Roberto Cavallone, sostituto procuratore della Repubblica di Roma;

- Procuratore della Repubblica di Biella al dott. Giorgio Reposo, consigliere della Corte d'Appello di Milano;

- Procuratore della Repubblica di Gorizia alla dott.ssa Caterina Ajello, sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Trieste;

- Procuratore della Repubblica di Crema alla dott.ssa Daniela Borgonovo, sostituto procuratore della repubblica di Milano;

- Procuratore della Repubblica di Bassano del Grappa al dott. Carmelo Ruberto, sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Venezia;

- Procuratore della Repubblica di Sassari al dott. Roberto Saieva, Procuratore della repubblica di Patti;

- Procuratore della Repubblica di Taranto al dott. Francesco Sebastio, procuratore aggiunto presso la stessa Procura;

- Procuratore della Repubblica di Lecce al dott. Cataldo Motta, procuratore aggiunto presso la stessa Procura;

- Procuratore della Repubblica di Fermo al dott. Andrea Vardaro, giudice del Tribunale di Roma;

- Procuratore della Repubblica di Voghera al dott. Francesco De Socio, sostituto presso la stessa Procura;

- Procuratore della Repubblica di Lecco al dott. Tommaso Buonanno, procuratore aggiunto della Repubblica di Bergamo;

- Procuratore della Repubblica di Siena al dott. Tito Salerno, Procuratore della Repubblica di Grosseto;

- Procuratore della Repubblica di Ferrara al dott. Rosario Minna, procuratore aggiunto della Repubblica di Firenze;

- Procuratore della Repubblica di Cassino al dott. Mario Mercone, Procuratore della Repubblica di Campobasso;

- Procuratore della Repubblica di Lucca al dott. Giuseppe Soresina, procuratore aggiunto della Repubblica di Firenze,

- Procuratore della Repubblica di Lanusei al dott. Domenico Fiordalisi, sostituto procuratore della Repubblica di Paola; astenuta Maccora;

- Presidente del Tribunale per minorenni dell'Aquila alla dott.ssa Vittoria Correa, giudice del Tribunale per i minorenni di Roma;

- Presidente del Tribunale per minorenni di Ancona al dott. Sergio Sammartino, Presidente del Tribunale per i minorenni di Campobasso; astenuti Maccora e Tinelli;

- Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari alla dott.ssa Maria Rita Giovanna Gerardo, Presidente del Tribunale per i minorenni di Lecce;

- Presidente del Tribunale per i minorenni di Taranto al dott. Giuseppe Lanzo, presidente di sezione della Corte d'Appello di Taranto;

- Presidente del Tribunale per i minorenni di Lecce alla dott.ssa Ada Luzza, giudice presso lo stesso tribunale;

- Presidente del Tribunale per i minorenni di Bolzano alla dott.ssa Platzer Brunhilde, giudice presso lo stesso tribunale;

- Presidente del Tribunale per i minorenni di Trieste al dott. Oliviero Drigani, consigliere della Corte d'Appello di Trieste;

- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro al dott. Beniamino Calabrese, sostituto procuratore della Repubblica di Catanzaro;

- Presidente del Tribunale per i minorenni di Palermo alla dott.ssa Concetta Sole, presidente di sezione del tribunale di Palermo;

- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia al dott. Gaspare La Rosa, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania;

- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo alla dott.ssa Caterina Chinnici, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta;

- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano al dott. Margit Fliri, Presidente del Tribunale per i minorenni di Bolzano;

- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta alla dott.ssa Maria Vittoria Randazzo, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo;

- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari al dott. Francesco Gustapane, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce;

- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Taranto al dott. Giuseppe Carabba, Procuratore aggiunto della Repubblica di Bari;

- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Messina alla dott.ssa Giuseppina Latella, consigliere della Corte d'Appello di Reggio Calabria;

- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trento al dott. Paolo Sceusa, giudice del Tribunale di Trieste;

- Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bolzano al dott. Christian Meyer, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano;

- Presidente di sezione del Tribunale di Gela al dott. Paolo Andrea Maria Fiore, giudice del Tribunale di Caltanissetta;

- Presidente di sezione del Tribunale di Potenza al dott. Aldo Gubitosi, giudice presso lo stesso tribunale;

- Presidente di sezione del Tribunale di Ravenna al dott. Giovanni Benassi, consigliere della sezione lavoro della Corte d'Appello di Bologna;

- Presidente di sezione del Tribunale di Cagliari al dott. Mauro Grandesso Silvestri, consigliere della Corte d'Appello di Cagliari;

- Presidente di sezione del Tribunale di Trani al dott. Franco Lucafò, consigliere della sezione lavoro della Corte d'Appello di Bari;

- Presidente di sezione del Tribunale di Vicenza (due posti) ai dott.ri Oreste Carbone e Maurizio Gianesino, entrambi consiglieri della corte d'Appello di Venezia;

- Presidente di sezione del Tribunale di Roma al dott. Fabrizio Gentili, presidente di sezione del Tribunale di Tivoli;

- Presidente di sezione della Corte d'Appello di Torino al dott. Andrea Gandolfo, consigliere presso la stessa Corte;

- Presidente di sezione della Corte d'Appello di Bologna alla dott.ssa Dolores Neri, consigliere presso la stessa Corte;

- Presidente di sezione della Corte d'Appello di Catania al dott. Antonio Maria Maiorano, presidente di sezione del tribunale di Catania;

- Presidente di sezione della Corte d'Appello di Messina al dott. Mario Zumbo, presidente di sezione del Tribunale di Messina;

- Presidente di sezione della Corte d'Appello di Roma (due posti) ai dott.ri Riccardo Redivo e Giuseppe De Santis, entrambi consiglieri della Corte d'Appello di Roma;

- Presidente di sezione della Corte d'Appello di Milano (due posti) ai dott.ri Baldo Federico Marescotti e Flavio Ferruccio Lapertosa, entrambi consiglieri della Corte d'Appello di Milano;

- Avvocato generale presso la Corte d'Appello di Torino al dott. Luigi Andranno Riccomagno, Procuratore della Repubblica di Alba.

- Presidente di sezione della Corte d'Appello di Roma (due posti) ai dott.ri Emilio Giovanni Gironi e Luigi Grimaldi, rispettivamente consiglierete della Corte di cassazione e Presidente del Tribunale di Biella

 

Per l'incarico di:

 

- Procuratore generale presso la Corte d'Appello dell'Aquila sono stati proposti il dott. Giuseppe Falcone (Bergamo, Riviezzo, Romano e Siniscalchi), Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma, ed il dott. Massimo Lucianetti (Berruti), Procuratore della Repubblica del Tribunale di Lucera; astenuta Maccora;

- Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Brescia sono stati proposti il dott. Guido Papalia (Berruti, Maccora, Riviezzo e Siniscalchi), Procuratore della Repubblica di Verona, ed il dott. Giancarlo Tarquini (Bergamo e Romano), Procuratore della Repubblica di Brescia;

- Procuratore della Repubblica di Siracusa  sono stati proposti il dott. Ugo Rossi (Berruti e Siniscalchi), Procuratore aggiunto di Catania, il dott. Agostino Fera (Romano), Procuratore della Repubblica di Ragusa, ed il dott. Onofrio Lo Re (Riviezzo), Procuratore della Repubblica di Caltagirone; astenuta Maccora;

- Procuratore della Repubblica di Modena sono stati proposti il dott. Vito Zincani (Berruti, Maccora, Saponara e Siniscalchi), ed il dott. Rinaldo Rosini (Riviezzo e Romano), entrambi sostituti procuratori generali presso la Corte d'Appello di Bologna;

- Procuratore della Repubblica di Alba sono stati proposti il dott. Bruno Tinti (Fresa, Maccora, Romano, Saponara e Siniscalchi), procuratore aggiunto della Repubblica di Torino, ed il dott. Maurizio Picozzi (Berruti), Procuratore della Repubblica di Acqui Terme;

- Procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania sono stati proposti il dott. Giancarlo Grippo (Berruti, Maccora e Riviezzo), sostituto procuratore generale della Repubblica di Salerno, il dott. Aniello Vincenzo Barone (Romano e Saponara), Procuratore della Repubblica di Sala Consilina; astenuto Siniscalchi;

- Presidente del Tribunale di Oristano sono stati proposti il dott. Luigi Mastrolilli (Romano, Saponara e Siniscalchi), presidente di sezione del Tribunale di Oristano, ed il dott. Pietro Fanile (Fresa), giudice del Tribunale di Reggio Emilia; astenuti Berruti e Maccora;

- Procuratore della Repubblica di Sondrio sono stati proposti il dott. Fabio Napoleone (Fresa, Maccora, Romano e Siniscalchi), sostituto procuratore della Repubblica di Torino, e la dott. ssa Anna Maria Delitala (Berruti), Procuratore della Repubblica di Lecco; astenuto Saponara;

- Procuratore della Repubblica di Frosinone sono stati proposti il dott. Alfredo Rossini (Berruti, Fresa, Maccora, Saponara e Tinelli), Procuratore della Repubblica dell'Aquila, e la dott.ssa Margherita Gerunda (Ferri), che già riveste tale carica a seguito di delibera annullata dal giudice amministrativo;

- Procuratore della Repubblica di Forlì sono stati proposti il dott. Manfredi Luongo (Berruti, Maccora, Saponara e Siniscalchi), procuratore aggiunto della Repubblica di Modena, ed il dott. Rinaldo Rosini (Riviezzo e Romano), sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Bologna;

- Procuratore della Repubblica di Urbino sono stati proposti il dott. Fabrizio Tragnone (Maccora, Riviezzo, Romano, Saponara e Siniscalchi), sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Ancona, ed il dott. Sergio Fusaro (Berruti), Ispettore generale presso il Ministero della Giustizia;

- Procuratore della Repubblica di Trani sono stati proposti il dott. Carlo Maria Corrado Capristo (Bergamo, Berruti e Romano), sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Bari, il dott. Marco Di Napoli (Riviezzo), procuratore aggiunto della Repubblica di Bari, ed il dott. Pasquale Drago (Siniscalchi), procuratore aggiunto della Repubblica di Trani; astenuta Maccora;

- Procuratore della Repubblica di Firenze sono stati proposti il dott. Giuseppe Quattrocchi (Berruti, Bergamo, Maccora e Romano), Procuratore della Repubblica di Lucca, ed il dott. Franco Roberti (Petralia), procuratore aggiunto della Repubblica di Napoli; astenuto Siniscalchi;

- Procuratore della Repubblica di Civitavecchia sono stati proposti il dott. Gianfranco Amendola (Berruti, Maccora, Riviezzo e Siniscalchi), procuratore aggiunto della Repubblica di Roma, ed il dott. Salvatore Cantaro (Bergamo), sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma; astenuto Romano;

- Procuratore della Repubblica di Pisa sono stati proposti il dott. Ugo Adinolfi (Bergamo, Berruti, Romano e Siniscalchi), Procuratore della Repubblica di Biella, e la dott.ssa Angela Barbaglio (Maccora e Riviezzo), sostituto procuratore della Repubblica di Vicenza;

- Procuratore della Repubblica di Grosseto sono stati proposti il dott. Francesco Verusio (Bergamo, Berruti, Romano e Siniscalchi), Procuratore aggiunto della Repubblica di Roma, ed il dott. Fabio Maria Gliozzi (Maccora e Riviezzo), sostituto procuratore della Repubblica di Grosseto;

- Procuratore della Repubblica di Rossano sono stati proposti il dott. Pietro Argentino (Berruti e Siniscalchi), sostituto procuratore della Repubblica di Taranto, ed il dott. Leonardo Leone De Castris (Maccora e Riviezzo), sostituto procuratore della Repubblica di Lecce; astenuti Bergamo e Romano;

- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno sono stati proposti il dott. Antonio Frasso (Maccora, Riviezzo e Siniscalchi), sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Salerno, il dott. Domenico Blasco (Bergamo e Romano), Presidente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, ed il dott. Ruggero Luigi Donato Pilla Reparato (Berruti), Presidente del Tribunale di Benevento;

- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce sono stati proposti il dott. Ferruccio De Salvatore (Maccora, Romano, Petralia e Saponara), sostituto presso la stessa Procura, ed il dott. Aldo Petrucci (Berruti e Siniscalchi), Procuratore della Repubblica di Taranto;

- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Campobasso sono stati proposti la dott.ssa Patrizia Esposito (Bergamo, Maccora, Riviezzo, Romano e Siniscalchi), giudice del Tribunale per i minorenni di Napoli, ed il dott. Antonio Sabusco (Berruti), Presidente del Tribunale per minorenni di Campobasso;

- Presidente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro sono stati proposti il dott. Luciano Trovato (Berruti, Maccora, Riviezzo e Siniscalchi), giudice del Tribunale per i minorenni di Firenze, e la dott.ssa Teresa Chiodo (Bergamo e Romano), giudice del Tribunale per i minorenni di Catanzaro;

- Presidente di sezione del Tribunale di Taranto sono stati proposti la dott.ssa Cesarina Maria Trunfio (Berruti, Maccora, Saponara, Riviezzo e Tinelli), consigliere della Corte d'Appello di Taranto, ed il dott. Pio Guarna (Romano), giudice presso lo stesso tribunale;

- Presidente di sezione del Tribunale di Genova sono stati proposti il dott. Luigi Costanzo (Berruti, Maccora, Saponara e Tinelli), consigliere della Corte d'Appello di Genova, ed il dott. Giovanni Soave (Fresa e Romano), presidente di sezione del Tribunale di Savona;

- Presidente di sezione del Tribunale di Napoli sono stati proposti il dott. Francesco Saverio Azzariti Fumaroli (Bergamo, Riviezzo e Romano) ed il dott. Sergio Ferro (Siniscalchi), entrambi consiglieri della Corte d'Appello di Napoli; astenuti Berruti e Maccora.

- Presidente di sezione del Tribunale di Roma (due posti) sono stati proposti i dott. ri Nunzia Cappuccio e Raffaele Condemi (Berruti, Maccora, Romano, Saponara e Siniscalchi) ed i dott.ri Mauro Lambertucci e Rosanna Ianniello (Riviezzo), tutti giudici presso lo stesso tribunale;

- Procuratore aggiunto della Repubblica di Foggia sono stati proposti il dott. Giuseppe Murano (Berruti e Romano), sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Bari, ed il dott. Giovanni Giorgio (Maccora e Riviezzo), consigliere della Corte d'Appello di Bari; assenti Bergamo e Siniscalchi;

- Procuratore aggiunto della Repubblica di Nola sono stati proposti la dott.ssa Maria Antonietta Troncone (Bergamo, Berruti Riviezzo e Siniscalchi) e la dott. ssa Raffaella Anna Capasso (Maccora e Romano), entrambe sostituti procuratori della Repubblica di Napoli;

- Presidente di sezione della Corte d'Appello di Milano sono stati proposti il dott. Luigi De Ruggiero (Maccora, Riviezzo, Romano e Siniscalchi) ed il dott. Luigi Domenico Cerqua (Berruti e Bergamo), entrambi consiglieri della Corte d'Appello di Milano.

 

Per quattro posti di Presidente di sezione della Corte di Cassazione sono state effettuate le seguenti proposte:

il dott. Pietro Mocali (Berruti, Maccora, Riviezzo, Saponara e Siniscalchi), consigliere presso la stessa Corte, ed il dott. Claudio Fancelli (Romano), presidente di sezione della Corte d'Appello di Roma;

-  il dott. Donato Planteda (Berruti, Maccora e Riviezzo) ed il dott. Aldo Grassi (Romano e Saponara), entrambi consiglieri presso la stessa Corte; astenuto Siniscalchi;

- il dott. Paolo Bardovagni (Berruti, Maccora, Riviezzo, Saponara e Siniscalchi) ed il dott. Ugo Riccardo Panebianco (Romano), entrambi consiglieri presso la stessa Corte;

- il dott. Mario Rosario Morelli (Berruti, Maccora, Riviezzo, Saponara e Siniscalchi) ed il dott. Piero Mocali (Romano), entrambi consiglieri presso la stessa Corte.

2. Aggiornamento delle attività della V Commissione.

 

2.1 Sono state effettuate da settembre ad oggi 80 proposte per il conferimento di incarichi semidirettivi e 215 per il conferimento degli incarichi direttivi.

Residuano da valutare ulteriori 69 uffici direttivi e 4 uffici semidirettivi pubblicati a giugno 2007, per i quali siamo ancora in attesa di alcuni pareri non pervenuti da parte dei Consigli Giudiziari competenti.

Proposte complessive deliberate all'unanimità pari al 60%.

La commissione ritiene comunque di pervenire alla definizione delle pratiche pendenti entro fine luglio.

Sono state effettuate 23 proposte di  conferimento di incarico direttivo a donne magistrato  a fronte di solo 4 nomine effettuate nel precedente anno di consiliatura.  Un dato che, sebbene ancora limitato, si lascia comunque apprezzare se si considera che è stata data precedenza alla copertura degli uffici di procura dove le domande delle magistrate sono decisamente inferiori a quelle dei magistrati.  

Su proposta della quinta commissione, dopo l'approvazione della nuova circolare sugli incarichi semidirettivi, è stato approvata dall'assemblea plenaria la pubblicazione di 283 posti semidirettivi, in cui sono ricompresi i posti relativi a magistrati che hanno superato gli otto anni di permanenza fino al 31.7.2008,  quelli comunque resesi vacanti e la cui posizione tabellare, necessaria ai sensi dell'art. 13 d.lvo 160/06,  è stata determinata a seguito della delibera dell'8.11.2007; unitamente a  tutti i  semidirettivi che si sono resi vacanti o sono decaduti fino al 31.12.2008 e che riguardano i posti di procuratore aggiunto, avvocato generale, presidente di sezione GIP,  aggiunto sezione GIP, presidente sezione lavoro.

Dovendo adattare la procedura informatica esistente ed il relativo modulo informatico è stato fissato un termine iniziale differito per la presentazione delle domande nel 1 giugno 2008 con

termine finale al 30 giugno 2008.

Può ragionevolmente presumersi che, dovendo attendere il completamento della necessaria attività istruttoria, l'inizio della valutazione delle domande da parte della commissione avverrà nel mese di settembre 2008.

 2.2 Nel primo anno di attività la quinta commissione ha deliberato all'unanimità l'adozione del criterio cronologico della vacanza per procedere alla valutazione degli uffici direttivi. Mentre era affidata alla valutazione del singolo relatore la trattazione della singola procedura all'interno dello stesso bando di pubblicazione. Tale regola era funzionale alla situazione in cui versava la quinta commissione che doveva affrontare fascicoli già istruiti, dato che le prime delibere riguardavano vacanze risalenti al febbraio 2005, quindi si è partiti da tale procedure e man mano che i fascicoli venivano istruiti erano inseriti all'ordine del giorno nel rispetto del criterio cronologico della vacanza.

Da settembre a dicembre  2007 la commissione  ha definito le  procedure pendenti sulla base di tale criterio. I criteri  di trattazione sono stati modificati nel momento in cui si è dovuto affrontare la pubblicazione del 4 ottobre relativa ad uffici direttivi aventi la medesima vacanza fissata al 27 gennaio 2008.

La struttura amministrativa, gravata da un lavoro eccezionale, non riusciva a istruire le singole procedure che avevano una media di domande superiore alle 80,  con punte di 110. I Consigli Giudiziari non hanno inviato nei tempi assegnati i pareri attitudinali richiesti dai magistrati aspiranti.

La commissione si è trovata nella condizione necessitata di scegliere o di arrestare la propria attività attendendo di poter valutare le procedure che venivano istruite con tempi non adeguati all'obiettivo prefissato o di dettarsi delle regole funzionali al risultato di definire nel più breve tempo possibile le procedure pendenti.

Anche perché con la trasformazione dell'anzianità da criterio di valutazione a criterio di legittimazione gli aspiranti da porre in comparazione è vertiginosamente aumentato; se precedentemente in media si valutavano 20/30 aspiranti, oggi occorre valutare e comparate 80/100 aspiranti.

Nella seduta del 28 dicembre la commissione ha deliberato la trattazione preliminare di quelle procedure che presentavano meno problemi istruttori ed un numero contenuto di aspiranti da esaminare, identificate nella copertura degli uffici specializzati della Sorveglianza.

Successivamente a seguito di richieste specifiche inviate in più occasioni dal comitato di presidenza circa la copertura prioritaria degli uffici di procura della Campania e della Calabria, ed a seguito della particolare situazione venutasi a creare nella Procura di S.M. Capua Vetere (intervista rilasciata dal dirigente di questa Procura e pratiche pendenti in prima commissione ed afferenti alla complessità dei rapporti tra i sostituti di detto ufficio), nella seduta del 17 gennaio 2008, la commissione all'unanimità,  ha deliberato di procedere alla trattazione prioritaria degli uffici di Procura di Santa Maria Capua Vetere, Potenza, Reggio Calabria e Catania. Uffici ritenuti tutti particolarmente sensibili.

L'Ufficio di Procura di SMCV è stato deliberato in commissione ed in plenum nell'arco di tempo di una settimana. Nella seduta del 28 gennaio 2008 sempre all'unanimità la commissione ha deciso e deliberato la trattazione preliminare degli uffici di Procura della Regioni della Campania, Calabria e Sicilia. Tutti uffici delicati che richiedevano, a parere della commissione, una precedenza nella copertura. Infine nella seduta del 4 marzo 2008 sempre all'unanimità, per favorire l'attività istruttoria della struttura e coprire uffici considerati comunque delicati, si è deliberato all'unanimità  di proseguire nella trattazione degli uffici di Procura accorpate per regioni. La commissione ha unanimente considerato adeguato e funzionale il sistema di trattazione seguito ed ha deliberato di proseguire nella trattazione degli uffici di procura e giudicanti minorili, e successivamente con le procure generali. Da questa settimana inizierà la trattazione degli uffici giudicanti di primo grado e successivamente di quelli di secondo grado. Gli uffici,  sempre per facilitare il lavoro della struttura che deve approntare le schede relative ai profili professionali degli aspiranti, saranno valutati per area regionale. Iniziando dal settore che ricomprende Piemonte-Lombardia-Liguria. 

La commissione ritiene comunque prioritario, lavorando a ritmo serrato, procedere all'esame ed alla definizione delle pratiche pendenti entro fine luglio.

L'informativa sopra riportata sulla attività e sul metodo di lavoro prescelto si è resa necessaria a seguito di ripetuti interventi in sede plenaria di due consiglieri esterni alla commissione, che hanno richiesto chiarimenti sull'andamento dei lavori della commissione. Il Vicepresidente Mancino ha ritenuto di dedicare all'argomento una seduta di plenum. In quella sede si è registrato  un generale apprezzamento  sul lavoro fin qui svolto in piena trasparenza. Più consiglieri hanno richiamato il  monito importante del Presidente Napolitano sull'opportunità di assicurare tempi ragionevoli ed una larga condivisione nella copertura degli uffici giudiziari. Su questa strada la V commissione é fortemente impegnata in uno sforzo senza precedenti;  ed  è quanto mai opportuno auspicare apporti costruttivi o quantomeno  critiche che non travalichino il limite della fisiologica dialettica per evitare l'involgarimento del dibattito interno e l'introduzione di una campagna di "sospetto" priva di riscontro che rischia di travolgere l'Istituzione, impedendo la realizzazione di una indispensabile   attività  di governo dell'impatto della riforma dell'ordinamento giudiziario.

  

 

29 05 2008
© 2024 MAGISTRATURA DEMOCRATICA ALL RIGHTS RESERVED WEB PROJECT AND DESIGN AGRELLIEBASTA SRL