Il messaggio del Presidente della Repubblica di rinvio alle Camere della legge Pecorella

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«Onorevoli parlamentari - si legge nel messaggio che il presidente della Repubblica ha inviato alle Camere - mi è stata sottoposta per la promulgazione la legge recante 'modifiche al codice di procedura penale', in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento' approvata dalla Camera il 21 settembre 2005 e dal Senato il 12 gennaio 2006. Dopo accurata disamina ritengo di dover formulare alcune osservazioni di fondo che attengono alla costituzionalità di disposizioni contenute nel testo a me inviato».

«Rispetto al principio che informa di s la legge approvata, e cioè l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, due norme appaiono contraddittorie: l'articolo 577 del codice di procedura penale - si legge nel testo - continua a prevedere la impugnazione delle sentenze di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione, senza specificare se essa riguardi anche l'appello; l'articolo 597, comma 1, lettera b) dello stesso codice, continua a individuare i poteri del giudice nel caso di appello riguardante una sentenza di proscioglimento, appello escluso dalle modificazioni ora introdotte».

«E' altresì necessario tener presente che l'articolo 26 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, sulla competenza penale del giudice di pace, continua a consentire l'appello del pubblico ministero contro alcuni tipi di sentenze di proscioglimento».

«Le modifiche introdotte dalla legge generano un'evidente mutazione delle funzioni di Corte di Cassazione, da giudice di legittimità a giudice di merito, in palese contrasto con quanto stabilito dall'art. 111 della Costituzione»..

«Le modificazioni all'articolo 606 del codice di procedura penale che disciplina i casi di ricorso in Cassazione generano un'evidente mutazione delle funzioni della Corte di Cassazione, da giudice di legittimità a giudice di merito, in palese contrasto con quanto stabilito dall'articolo 111 della Costituzione, che, al penultimo comma, dispone che contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge».

«La funzione compensativa attribuita all'ampliamento del ricorso per Cassazione ha sul carico di lavoro della giustizia penale un effetto inflattivo superiore di gran lunga a quello deflattivo derivante dalla sopressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento».

«Il sistema delle impugnazioni può essere ripensato alla luce dei criteri ispiratori del codice vigente dal 1989. Tuttavia il carattere disorganico e asistematico della riforma approvata è proprio ciò che sta alla base delle rilevate palesi incostituzionalità. Una delle finalità della legge avrebbe dovuto essere quella della deflazione del carico di lavoro della giustizia penale. Invece provocherà un insostenibile aggravio di lavoro, con allungamento certo dei tempi del processo».

«Un'ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta».

«Chiedo alle Camere, a norma dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione, una nuova deliberazione in ordine alla legge a me trasmessa il 13 gennaio 2006».

19 01 2006
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