Sono d'accordo con Giovanni DIOTALLEVI sulle modifiche organizzative da introdurre in Cassazione per migliorare la qualità del lavoro. L'informatica è rilevante per la diffusione del sapere, e dunque ci vuole anche presso il giudice di legittimità un ufficio per il processo che curi la tempestiva diffusione dei saperi principalmente per evitare i conflitti giurisprudenziali inconsci. La massimazione tempestiva dei provvedimenti dell'appello può evitare il ricorso al terzo grado di giudizio.
Parlo ora della mia esperienza come componente del gruppo di lavoro dell'ANM sulla magistratura onoraria, e comincio da una critica al CSM nelal parte in cui la recente circolare ha scavalcato la norma ordinamentale che prevede una funzione solo vicaria per i got. Nel nostro gruppo di lavoro è stato approvato in bozza un documento sulla strategia di impiego della magistratura onoraria, che non posso qui diffondere perché attualmente rimesso al vaglio della Giunta Esecutiva Centrale; nel frattempo è ripreso presso il Ministero il tavolo di lavoro con l'AIGA presso ministero su questo stesso argomento. L'opzione associativa è per l'attribuzione ai got di una funzione solo vicaria : il perno centrale della magistratura onoraria dev'essere il giudice di pace a cui andrebbe restituita l'ispirazione originaria, ed a questo punto non ha senso la funzione "bagatellare" dei got nei tribunali perché affidare loro una competenza stabile dà luogo ad una duplicazione di figure. Diversa è invece la posizione dell'avvocatura la quale, non ricordo se in un progetto dell' OUA o dell'AIGA, prefigura un ufficio onorario intermedio, diverso dal GdP, che sembra andare in senso opposto rispetto alla riforma del giudice unico.
Nel nostro modello, possono essere date funzioni vicarie ai got fissando criteri abbastanza rigidi e precisi sulle materie affidabili a tali magistrati onorari escludendo quelle specialistiche; è previsto un tetto numerico nell'organico; si mira ad una puntualizzazione delle ipotesi in cui è possibile la sostituzione, un argomento che oggi è fonte di incertezza. Si pensi all'attuale significato di "assenza", che in certe sedi viene letto come "carenza di organico", mentre significa semplicemente che un magistrato in organico non è al momento presente; si connotano le funzioni ausiliarie, come le prove delegate. Ho letto idee interessanti nell'articolato di BRACCIALINI, come il cd. "affiancamento interno", e proporrei rispetto alla funzione conciliativa di puntare a riqualificare sotto tale profilo il Giudice di Pace, distinguendo al suo interno le funzioni conciliative e quelle contenziose, ed affidando le prime con preferenza ai cessati GOT. Non mi convince invece l'idea dell'impiego dei GOT per uno "sdoppiamento" dei ruoli perché resto legato all'idea della concentrazione dell'istruttoria e della decisione davanti al titolare del fascicolo.
Più in generale vorrei però che tutta questa riflessione avviata sull'ufficio per il processo fuggisse dalla deriva produttivistica e si qualificasse maggiormente per un'attenzione diffusa ai momenti di qualità del processo.
Seminario di Bologna "Ufficio per il processo" - giugno 2004