Decreto Legislativo 23 gennaio 2006, n. 24
Decreto Legislativo 23 gennaio 2006, n. 22
Modifica all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 25 luglio 2005, n. 150 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006)
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico;
Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della citata legge n. 150 del 2005, che conferiscono al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati di merito ad essa applicati;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 30 novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005 ed in data 24 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;
Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica, con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nonche' alle condizioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, ed esaminate le osservazioni formulate dalla medesima Commissione giustizia della Camera dei deputati e dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modificazioni all'organico dei magistrati addetti alla Corte suprema di cassazione
1. All'organico della magistratura ordinaria sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppressi i trenta posti di magistrato di appello previsti in organico presso la Corte di cassazione; oltre a quanto previsto dal comma 2, sono istituiti quindici posti di consigliere di cassazione;
b) sono soppressi i ventidue posti di magistrato di appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione; sono contestualmente istituiti ventidue posti di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.
2. L'attribuzione dei posti di magistrato di cassazione di cui al comma 1, lettere a) e b), e' in ogni caso subordinata al contestuale riassorbimento delle posizioni soprannumerarie eventualmente determinatesi per effetto dell'applicazione dell'articolo 5.
3. L'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"115. (Magistrati di tribunale destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione). - Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito.".
4. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, e' conformemente modificata ed e' sostituita dall'allegato 1 al presente decreto.
5. La pianta organica per la Corte suprema di cassazione e' modificata come da allegato 2 al presente decreto.
6. La pianta organica per la Procura generale presso la Corte suprema di cassazione e' modificata come da allegato 3 al presente decreto.
Art. 2.
Criteri per la attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità
1. Il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisce, a parità di posizione in graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità.
Art. 3.
Modificazioni all'articolo 117 dell'ordinamento giudiziario
1. All'articolo 117 ed alla relativa rubrica, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "di appello e" e le parole: "e alla Procura generale presso la medesima Corte".
Art. 4.
Abrogazione
1. L'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e' abrogato.
Art. 5.
Magistrati di merito in servizio presso la Corte di cassazione
1. Nei posti soppressi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), sono trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del presente decreto legislativo, ai quali il Consiglio superiore della magistratura può conferire, effettuate le valutazioni di competenza, nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio, le funzioni di legittimità, se in possesso dei seguenti requisiti:
a) conseguimento, precedentemente alla predetta data, della qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione;
b) svolgimento, nei sei mesi antecedenti alla data di acquisto di efficacia del presente decreto legislativo, delle funzioni di legittimità per avere concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per avere svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza.
2. I magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 25 luglio 2005, n. 150, per i quali non e' stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi del comma 1, sono trattenuti, in via transitoria, in servizio nei posti soppressi.
3. Il procedimento di copertura dei posti di cui al comma 1 può essere iniziato con modalità d'urgenza dal Consiglio superiore della magistratura fin dal giorno stesso di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 6.
Decorrenza dell'efficacia
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 7.
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 1, e' autorizzata la spesa massima di 629.000 euro per l'anno 2005 e di 1.258.000 euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede a valere delle risorse previste dall'articolo 2, comma 39, della legge 25 luglio 2005, n. 150.