LE VALUTAZIONI DI PROFESSIONALITA’ NELLA LEGGE 111/2007
Accogliendo una richiesta da tempo avanzata da MD e fatta propria dall’intera magistratura associata vengono finalmente introdotti frequenti controlli di professionalità (anche se solo fino al 28° anno) che sono sganciati da occasionali momenti di controllo per il conferimento di funzioni diverse e superiori, e per i quali viene richiesto particolare rigore sotto il profilo dell’acquisizione degli elementi conoscitivi e delle relative valutazioni.
Viene definitivamente abbandonato il modello meritocratico di giudice che la riforma Castelli voleva restaurare, fortemente contrastato da MD, o che si scontra col principio costituzionale della distinzione dei magistrati solo per funzioni da cui discende la necessità della crescita professionale dell’intera magistratura.
Spetterà all’intero autogoverno (magistrati, dirigenti, componenti dei C.G., CSM) far si che le valutazioni siano approfondite e reali per svolgere fino in fondo il ruolo di "selezione negativa" e rendere concreto l’obiettivo di una crescita complessiva della magistratura, individuando quelle sacche di incapacità e neghittosità che con l’attuale sistema non si è riusciti a sradicare e che creano gravi danni alla credibilità dell’intera magistratura.
I - LE SINGOLE VALUTAZIONI DI PROFESSIONALITA’
- le valutazioni (qualifiche) prima della legge 111/2007:
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- Uditore giudiziario (all’atto della nomina)
- Magistrato di Tribunale (due anni dal D.M. di nomina
- Consigliere Corte d’Appello (13 anni dal D.M. di nomina
- Magistrato idoneo alle funzioni di Cassazione (20 anni dal D.M. di nomina
- Magistrato idoneo alle Funzioni Direttive Superiori –FDS- (28 anni dal D.M. di nomina)
- le valutazioni dopo la legge 111/2007:
- Magistrato ordinario in tirocinio (all’atto della nomina)
- Magistrato ordinario (dopo 18 mesi, superato il tirocinio)
- Magistrato ordinario alla I valutazione, dopo 4 anni dal D.M. di nomina,
- Magistrato ordinario alla II valutazione, dopo 8 anni dal D.M. di nomina,
- Magistrato ordinario alla III valutazione, dopo 12 anni dal D.M. di nomina,
- Magistrato ordinario alla IV valutazione, dopo 16 anni dal D.M. di nomina,
- Magistrato ordinario alla V valutazione, dopo 20 anni dal D.M. di nomina,
- Magistrato ordinario alla VI valutazione, dopo 24 anni dal D.M. di nomina,
- Magistrato ordinario alla VII valutazione, dopo 28 anni dal D.M. di nomina.
Successivamente sono previste valutazioni di professionalità con la seguente cadenza:
II - "PARAMETRI" DA VALUTARE
I parametri da valutare, i gran parte ripresi dalle i circolari del CSM sono i seguenti:
- capacità (desunta da: preparazione giuridica, aggiornamento, possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all’esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio, conduzione dell’udienza, idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari).
- laboriosità (desunta da: produttività, dai tempi di smaltimento del lavoro, eventuale attività di collaborazione svolta all’interno dell’ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura)
- diligenza (desunta da: assiduità e puntualità nella presenza in ufficio e nelle udienze, rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti, partecipazione alle riunioni previste dall’ordinamento giudiziario, conoscenza dell’evoluzione della giurisprudenza)
- impegno (desunto da: disponibilità per la sostituzioni di magistrati assenti, frequenza di corsi di aggiornamento, collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.
Il CSM, nella risoluzione del 4.10.07, ha precisato che gli standard di rendimento il CSM si calcolano sulla base della media delle statistiche ufficiali (calcolate al 31 dicembre di ciascuno dei due anni precedenti) relativa ai magistrati dell’ufficio di cui il magistrato sottoposto a valutazione fa parte ed assegnati a funzioni, sezioni e gruppi di lavoro omogenei. Si precisa che tali standard vanno valutati tenendo conto di numerose circostanze di fatto rilevanti nel caso concreto (situazione organizzativa degli uffici; flussi e qualità degli affari; complessità delle questione giuridiche affrontate; attività di collaborazione alla gestione dell’ufficio ed all’espletamento di attività istituzionali; svolgimento di incarichi giudiziari ed extragiudiziari di natura obbligatoria; eventuali esoneri dal lavoro giudiziario; eventuali assenze legittime dal lavoro diverse dal congedo ordinario).
La valutazione non può riguardare l’attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove
III - FONTI DI CONOSCENZA
Sono specificate minuziosamente le fonti e le modalità di conoscenza per la valutazione (autorelazione, esame a campione dei provvedimenti, verbali di udienze, rapporti dei capi degli uffici, statistiche comparate, etc.);
IV - PROCEDIMENTO
Il procedimento, analogo all’attuale, prevede che il parere del Consiglio Giudiziario sia formulato anche sulla base delle segnalazioni pervenute dal consiglio dell’ordine degli avvocati relative a "fatti specifici incidenti sulla professionalità".
Il CSM formula la valutazione finale.
V - ESITO DELLA VALUTAZIONE
- se il giudizio è positivo (cioè sufficiente per i 4 parametri), si consegue la relativa classe di stipendio;
- se il giudizio è "non positivo" (cioè evidenzia carenze in relazione a uno o più parametri), il CSM procede a nuova valutazione dopo un anno, previa acquisizione del parere del Consiglio Giudiziario e non si consegue la classe di stipendio;
- se il giudizio è "negativo" (cioè evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l’ultimo giudizio sia stato "non positivo), si procede a nuova valutazione dopo due anni; in caso di secondo giudizio negativo il magistrato (cui è assicurata la partecipazione al procedimento) è dispensato dal servizio
VI - REGIME TRANSITORIO
Il nuovo sistema opera quando, dopo l’entrata in vigore della legge (31 luglio 2007), matura la prima valutazione utile sulla base del decreto di nomina.
Il CSM con delibera del 4 ottobre 2007 ha disciplinato gli effetti transitori della nuova disciplina per cui:
- si intende "conseguita" la valutazione immediatamente precedente a quella di prossima scadenza, ad eccezione delle ipotesi in cui: a) l’ultima valutazione sia stata negativa (si procederà a valutazione decorsi 2 anni dalla scadenza del periodo oggetto della valutazione) b) il magistrato abbia riportato condanne disciplinari o penali passate in giudicato dopo l’ultima valutazione (si procederà immediatamente alla valutazione di professionalità conseguibile con la nuova disciplina)
- le qualifiche (valutazioni) maturate prima dell’entrata in vigore della vecchia legge (31 luglio 2007) saranno effettuate sulla base della precedente normativa (ad esempio: i magistrati con DM 8/7/94, avendo maturato la qualifica di consigliere di corte d’Appello il 9/7/2007, saranno valutati con l’ordinario procedimento seguito in precedenza; in caso di valutazione positiva, saranno inseriti nella III valutazione di professionalità e saranno valutati successivamente come da tabella).
Le prossime valutazioni sulla base della nuova legge
Decreto di Nomina
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Valutazione già maturata da intendersi riconosciuta)
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Data della prossima Valutazione
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Tipo di valutazione
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5/5/2004(BZ)
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Nessuna - V. nota 1
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5/5/2008
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I
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19/10/2004
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Nessuna - V. nota 1
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19/10/2008
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I
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19/11/2002
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I
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19/11/2010
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II
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18/1/2002
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I
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18/1/2010
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II
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12/7/1999
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II
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12/7/2011
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III
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28/7/1998
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II
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28/7/2010
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III
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23/12/1997
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II
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23/12/2009
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III
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24/2/1997
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II
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24/2/2009
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III
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30/5/1996
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II
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30/5/2008
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III
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10/4/1996 (BZ)
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II
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10/4/2008
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III
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11/4/1995
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III - V. nota 2)
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11/4/2011
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IV
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27/10/1994 (BZ)
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III – V. nota 2)
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27/10/2010
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IV
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8/7/1994
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III
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8/7/2010
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IV
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23/6/1993
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III
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23/6/2009
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IV
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29/9/1992
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III
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29/9/2008
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IV
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3/12/1991
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III
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3/12/2007
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IV
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1/10/1991
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III
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1/10/2007
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IV
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1/8/1991
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III
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1/8/2007
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IV
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8/3/1990
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IV
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8/3/2010
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V
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7/6/1989
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IV
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7/6/2009
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V
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25/2/1989
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IV
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25/2/2009
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V
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10/11/1988 (BZ)
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IV
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10/11/2008
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V
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22/12/1987
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IV
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22/12/2007
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V
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8/6/1987
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V
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8/6/2011
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VI
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20/11/1986
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V
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20/11/2010
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VI
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31/7/1986
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V
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31/7/2010
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VI
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30/4/1986
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V
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30/4/2010
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VI
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24/9/1985 (BZ)
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V
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30/4/2009
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VI
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29/5/1985
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V
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30/4/2009
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VI
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18/2/1984
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V
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18/2/2008
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VI
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19/3/1983
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VI
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19/3/2011
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VII
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12/11/1981
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VI
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12/11/2009
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VII
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13/5/1981
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VI
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13/5/2009
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VII
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13/5/1980
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VI
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13/5/2008
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VII
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PER I DM PRECEDENTI: INQUADRAMENTO NELLA VII VALUTAZIONE E NESSUNA ULTERIORE VALUTAZIONE
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- I Magistrati nominati con DM 5/5/2004 e 19/10/2004, hanno già maturato l’attuale qualifica di magistrato di Tribunale, sempre che abbiano esercitato le funzioni almeno per un anno. Pertanto dovranno essere valutati per tale qualifica e saranno sottoposti alla I valutazione di professionalità, rispettivamente, il 30/5/2008 ed il 19/1/2008 (conseguendo il relativo stipendio con un anno di anticipo rispetto al previgente sistema).
- I Magistrati nominati con DM 11/4/1995 e 27/10/1994, avendo superato i 12 anni dal decreto di nomina, sono inquadrati alla III valutazione ma, non avendo maturato l’anzianità per lo qualifica e lo stipendio di Consigliere d’appello (13 anni dalla nomina) non otterranno mai la relativa qualifica. Poiché la legge 111/2007 prevede che lo stipendio percepito in passato dai magistrati con qualifica di Corte d’Appello sia oggi attribuito dopo un anno ai magistrati che hanno superato la III valutazione (sempre 13 anni dalla nomina), il CSM dovrà indicare il procedimento che consentirà ai colleghi interessati di ottenere il relativo stipendio.
Versione del 9 ottobre 2007
Sul sito www.magistraturademocrtica.it, alla sezione "ordinamento giudiziario" si può consultare la versione aggiornata di questa scheda