IL TRAMUTAMENTO DA FUNZIONI GIUDICANTI A REQUIRENTI E VICEVERSA NELLA LEGGE 111/2007
La nuova legge elimina la netta ed irreversibile separazione delle funzioni originariamente introdotta dalla legge Castelli (dopo cinque anni dall’ingresso in magistratura occorreva scegliere definitivamente tra funzioni requirenti o giudicanti), ciononostante il sistema introdotto appare del tutto insoddisfacente. È però importante sottolineare che, per quanto carente, il nuovo sistema ha impedito l’entrata in vigore di una normativa che di fatto realizzava una separazione delle carirere aggirando le previsioni costituzionali.
Il limite di 5 anni di permanenza nella stessa funzione e, soprattutto, il complesso e non condivisibile sistema di incompatibilità previsto (perfino per il trasferimento da funzioni civili e del lavoro a requirenti e viceversa) mira a scoraggiare il passaggio di funzioni privilegiando una magistratura divisa in requirente e giudicante con gravi ripercussioni sul principio della comune cultura della giurisdizione. A ciò si aggiunge la mancanza di norme transitorie che opportunamente per alcuni anni avrebbero consentito ai magistrati in servizio di non ricadere sotto il gravoso regime vigente.
I - REQUISITI
Per il passaggio dalla funzione requirente alla funzione giudicante e viceversa occorre:
- non avere cambiato funzioni, in precedenza, per più di 4 volte;
- un’anzianità di almeno 5 anni nella funzione svolta al momento della richiesta;
- la partecipazione ad un corso di qualificazione professionale organizzato dalla scuola della magistratura.
- il giudizio di idoneità al cambio funzioni espresso dal CSM.
Il giudizio è formulato, previo parere del Consiglio Giudiziario, espresso con le osservazioni del Presidente della Corte d’appello (se il richiedente è magistrato giudicante) o del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello (se il richiedente è magistrato requirente) che acquisiscono elementi dal dirigente dell’ufficio e possono chiedere "elementi di fatto" al Consiglio dell’ordine degli Avvocati. Se il richiedente è Consigliere di Cassazione o Sostituto presso la Corte di Cassazione il parere è espresso dal Consiglio direttivo della Corte di Cassazione.
II - PROCEDIMENTO
Provvede il CSM con procedura concorsuale fondata su titoli (analoga a quella vigente, con la normativa che sarà stabilita dal Consiglio). Nella valutazione dei titoli l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.
III - INCOMPATIBILITA’
Nel passare dalla funzione requirente alla funzione giudicante e viceversa sono previste diverse incompatibilità che non consentono il trasferimento in regioni, distretti (territorio che determina la competenza della Corte d’Appello), province e circondari (territorio che determina la competenza del Tribunale).
In particolare:
- incompatibilità regionale, relativa a tutti gli uffici dei distretti di Corte d’Appello ubicati nell’intera regione in cui ha sede l’ufficio in cui si presta servizio. Vi sono regioni con più distretti di Corte d’Appello (Campania, Lombardia, Puglia e Sicilia) ed altre con un unico distretto di Corte d’Appello;
- incompatibilità distrettuale, relativa a tutti gli uffici del distretto di Corte d’Appello ove si trova l’ufficio in cui si presta servizio;
- incompatibilità provinciale, relativa a tutti gli uffici ubicati nella provincia ove si trova l’ufficio in cui si presta servizio. Vi sono numerose province ove hanno sede più Tribunali;
- incompatibilità ex art. 11 c.p.p., relativa al circondario del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello determinato, ai sensi dell’articolo 11 c.p.p. penale, per la competenza per i procedimenti penali riguardanti magistrati
A) Regola generale: Di norma vale l’ncompatibilità regionale e nel circondario del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’Appello determinato, ai sensi dell’articolo 11 c.p.p., per la competenza per i procedimenti penali riguardanti magistrati.
Tabella delle "regola generale" prevista per le incompatibilità
Magistrato del distretto di
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non può passare da giudicante a requirente o viceversa nei distretti di
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e (art. 11 c.p.p.) nel circondario del Tribunale di
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Roma
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Roma
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Perugia
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Perugia
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Perugia
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Firenze
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Firenze
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Firenze
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Genova
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Genova
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Genova
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Torino
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Torino
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Torino
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Milano
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Milano
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Milano, Brescia
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(Brescia)
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Brescia
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Brescia, Milano
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Venezia
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Venezia
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Venezia
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Trento
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Trento
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Trento, Bolzano
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Trieste
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Trieste
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Trieste
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Bologna
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Bologna
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Bologna
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Ancona
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Ancona
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Ancona
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L’Aquila
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L’Aquila
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L’Aquila
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Campobasso
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Campobasso
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Campobasso
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Bari
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Bari
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Bari, Lecce
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(Lecce)
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Lecce
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Lecce, Bari
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Potenza
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Potenza
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Potenza
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Catanzaro
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Cagliari
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Cagliari
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Palermo
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Palermo
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Palermo, Messina, Catania, Caltanissetta
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(Caltanissetta)
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Caltanissetta
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Caltanissetta, Palermo, Messina, Catania
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(Catania)
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Catania
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Catania, Caltanissetta, Palermo, Messina
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(Messina)
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Messina
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Messina, Catania, Caltanissetta, Palermo
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Reggio Calabria
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Reggio Calabria
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Reggio Calabria, Catanzaro
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(Catanzaro)
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Catanzaro
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Catanzaro, Reggio Calabria
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Salerno
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Salerno
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Salerno, Napoli
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(Napoli)
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Napoli
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Napoli, Salerno
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Roma
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B) Eccezioni:
- incompatibilità solo provinciale per il magistrato che negli ultimi 5 anni abbia svolto funzioni esclusivamente civili o del lavoro (sia tabellari che di organico sezione lavoro) e chieda il passaggio alla requirente. Il magistrato non potrà essere destinato a funzioni di sostituto procuratore addetto in tutto o in parte agli affari civili.
- incompatibilità solo provinciale per il magistrato requirente che chieda il passaggio a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni (in sostanza: giudice di sezione lavoro, giudice tabellare del lavoro, giudice di sezione civile). Il CSM nel bando dovrà indicare le sedi con tali caratteristiche.
- incompatibilità solo distrettuale nei casi sub 1 e 2 per i trasferimenti a posti di secondo grado (consigliere di Corte d’Appello e Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello). Es: il giudice civile di Torre Annunziata non puo’ chiedere la Procura Generale di Napoli (sita nello stesso distretto), ma puo’ chiedere la Procura Generale di Salerno (sita nella Regione) e di Roma (capoluogo del circondario ex art. 11 cpp). Il PM di Torre Annunziata non puo’ chiedere la Corte d’Appello di Napoli (sita nello stesso distretto), ma puo’ chiedere la Corte d’Appello di Salerno (sita nella Regione) e di Roma.
- incompatibilità solo circondariale per i magistrati della provincia autonoma di Bolzano.
- nessuna incompatibilità per: Presidente e Procuratore Generale aggiunto della Corte di Cassazione, Presidente del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, Primo Presidente della Corte di Cassazione, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.
- nessuna incompatibilità, limitatamente alla sede di destinazione, per Consigliere di Cassazione e Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Presidente di Sezione di Cassazione e Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione.
Es: il giudice di Torre Annunziata con funzioni civili o di lavoro da almeno 5 anni non può essere trasferito alle Procura di Torre Annunziata, Nola e Napoli (circondari ubicati in provincia di Napoli), può essere trasferito in tutte le altre Procure del distretto di Napoli, di Salerno e alla Procura Roma, oltre che del resto d’Italia.
V - REGIME TRANSITORIO
Non è previsto alcun regime transitorio.
Il CSM, con risoluzione del 4 ottobre 2007, ha stabilito che ai concorsi in atto si applichino:
- l’incompatibilità provinciale (v. supra) per i trasferimenti di primo grado (copertura dei 472 posti di primo grado di cui al bando del 25.5.2007; nonché uffici direttivi e semidirettivi di primo grado pubblicati prima del 31 luglio 2007)
- l’incompatibilità distrettuale (v. supra) per i trasferimenti di secondo grado (copertura di 47 posti di secondo grado banditi il 25.5.2007 e di 4 posti di secondo grado banditi il 31.7.2007; nonché uffici direttivi e semidirettivi di secondo grado pubblicati prima del 31 luglio 2007 ).
Il CSM ha stabilito che non è applicabile ai concorsi già banditi il requisito della partecipazione al corso della scuola della Magistratura, non ancora istituita.
VI - L’INCOMPATIBILITA’ IN CONCRETO COL NUVO SISTEMA "A REGIME"
La disciplina che sarà applicata ai concorsi che saranno banditi dopo l’entrata in vigore della legge è estremamente complicata, scritta male e senza tenere conto della competenza territoriale di numerose funzioni (si pensi a quella distrettuale dei Tribunali per i Minorenni e di Sorveglianza, nazionale delle funzioni di coordinamento antimafia etc.) e darà luogo a numerose questioni interpretative.
Alcune soluzioni, pertanto, sono proposte in modo dubitativo in attesa delle decisioni del CSM.
PASSAGGIO DA FUNZIONI GIUDICANTI A REQUIRENTI (con la legge 111/2007 "a regime")
Funzione giudicante esercitata
Si devono anche possedere i seguenti requisiti generali: 1) non avere cambiato funzioni, in precedenza, per più di 4 volte nell’intera carriera; 2) avere un’anzianità di almeno 5 anni nella funzione al momento della richiesta; 3) avere partecipato al corso di qualificazione organizzato dalla scuola. 4) essere in possesso del giudizio di idoneità del CSM al cambio funzioni
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Incompatibilità per trasferimento a funzioni requirenti di primo grado (Procura della Repubblica presso il Tribunale): 1) Sostit. Procuratore –ordinario e minori- 2) Procuratore Aggiunto 3) Procuratore della Repubblica –ordinario e minori -
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Incompatibilità per trasferimento a funzioni requirenti di secondo grado (Procura Generale presso la Corte d’Appello): 1)Sostituto Procuratore Generale 2)Avvocato Generale 3)Procuratore Generale
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Incompatibilità per trasferimento a funzioni requirenti di legittimità: 1) Sostituto Procuratore Generale 2) Avvocato Generale
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TRIBUNALE Giudice, Pres. di sez. Presidente, 1)con funzioni penali 2)con funzioni promiscue 3)con funzioni lavoro o civili svolte da meno di 5 anni
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Regionale e di capoluogo ex art. 11 c.p.p., come da tabella
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Regionale e di capoluogo ex art. 11 c.p.p. come da tabella (può sostenersi l’incompatibilità nel solo distretto ove si esercitano le funzioni)
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Nessuna
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TRIBUNALE Giudice, Pres. di sez., Presidente, con funzioni lavoro o civili svolte da 5 anni in su
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Nei circondari della medesima provincia ove ha sede il Tribunale
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Nel distretto ove si esercitano le funzioni
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Nessuna
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TRIB. PER I MINORENNI Giudice, Presidente 1) con funzioni penali 2)con funzioni promiscue 3)con funzioni civili svolte da meno di 5 anni
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Regionale e di capoluogo ex art. 11 c.p.p., come da tabella.
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Regionale e di capoluogo ex art. 11 c.p.p. come da tabella (può sostenersi l’incompatibilità nel solo distretto ove si esercitano le funzioni)
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Nessuna
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TRIB. PER I MINORENNI Giudice, Presidente con funzioni civili svolte da 5 anni in su
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Nel distretto ove esercita le funzioni. Ma può sostenersi l’incompatibilità solo nei circondari della medesima provincia ove ha sede il Tribunale
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Nel distretto ove si esercitano le funzioni
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Nessuna
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TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA Giudice e Presidente
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Regionale e di capoluogo ex art. 11 c.p.p., come da tabella.
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Regionale e di capoluogo ex art. 11 c.p.p. come da tabella (può sostenersi l’incompatibilità nel solo distretto ove si esercitano le funzioni)
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Nessuna incompatibilità
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MAGIS. DISTRETTUALE GIUDICANTE
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Di norma: regionale e di capoluogo ex art. 11 c.p.p., come da tabella. Nell’ipotesi astratta che abbia svolto funzioni lavoro o civili da 5 anni in su, incompatibilità provinciale (o al più distrettuale)
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Di norma: regionale e di capoluogo ex art. 11 c.p.p. come da tabella (può sostenersi l’incompatibilità nel solo distretto ove si esercitano le funzioni). Se con funzioni lavoro o civili svolte da 5 anni in su, incompatibilità nel solo distretto ove si esercitano le funzioni
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Nessuna
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CORTE D’APPELLO Giudice, Pres. di sez. Presidente 1)con funzioni penali 2)con funzioni promiscue 3)con funzioni lavoro o civili svolte da meno di 5 anni
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Regionale e di capoluogo ex art. 11 c.p.p., come da tabella.
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Nel distretto ove si esercitano le funzioni
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Nessuna
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CORTE D’APPELLO Giudice, Pres. sez., Presidente Con funzioni lavoro o civili svolte da 5 anni in su
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Nel distretto ove si esercitano le funzioni
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Nel distretto ove si esercitano le funzioni
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Nessuna
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CORTE DI CASSAZIONE Consigliere, Presidente di Sezione, Magistrato addetto al Massimario
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Si può sostenere l’ assenza di incompatibilità. Nell’ipotesi più restrittiva: incompatibilità secondo le regole generali (distretto di Roma e circond. di Perugia)
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Si può sostenere l’assenza di incompatibilità. Nell’ipotesi più restrittiva: incompatibilità secondo le regole generali (distretto di Roma e distretto di Perugia)
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Si può sostenere l’assenza di incompatibilità
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PASSAGGIO DA FUNZIONI REQUIRENTI A GIUDICANTI (con la legge 111/2007 "a regime")
Funzione requirente esercitata.
Si devono anche possedere i seguenti requisiti generali: 1) non avere cambiato funzioni, in precedenza, per più di 4 volte nell’intera carriera; 2) avere un’anzianità di almeno 5 anni nella funzione al momento della richiesta; 3) avere partecipato al corso di qualificazione organizzato dalla scuola. 4) essere in possesso del giudizio di idoneità del CSM al cambio funzioni
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Incompatibilità operante per trasferimento a funzioni giudicanti di primo grado: 1) Tribunale (Giudice, Presidente di sezione e Presidente) 2) Tribunale per i minorenni (Giudice, Presidente) 3) Tribunale di Sorveglianza (Giudice, Presidente
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Incompatibilità operante per trasferimento a funzioni giudicanti di secondo grado (Corte d’Appello): 1)Consigliere 2)Presidente di sezione 3)Presidente
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Incompatibilità per trasferimento a funzioni giudicanti di legittimità: 1)Consigliere 2)Presidente di sezione
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A)PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE Sostituto Procuratore, Procuratore Aggiunto, Procuratore B)PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Sostituto Procuratore, Procuratore C)MAGISTRATO DISTRETTUALE REQUIRENTE
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1) di regola: regionale e di capoluogo ex art. 11, come da tabella. 2) qualora si chieda il trasferimento a funzioni di Giudice o Pres. sez. lavoro, Giudice o Pres. sez. civile (saranno specificati nel bando del CSM), si applica l’incompatibilità nei soli circondari della medesima provincia ove si esercitano le funzioni.
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1)di regola regionale e di capoluogo ex art. 11, come da tabella (può sostenersi l’incompatibilità nel solo distretto ove si esercitano le funzioni)
2) qualora si chieda il trasferimento a funzioni di Giudice o Pres. sez. lavoro, Giudice o Pres. sez. civile (saranno specificati nel bando del CSM), si applica l’incompatibilità nel solo distretto ove si esercitano le funzioni.
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Nessuna. Può sostenersi l’assenza di incompatibilità anche per il posto di Magistrato addetto al Massimario della Cassazione
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PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO Sost. Procuratore Generale, Avvocato Generale, Procuratore Generale
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1) di regola: regionale e di capoluogo ex art. 11 cpp, come da tabella. 2) qualora si chieda il trasferimento a funzioni di Giudice o Pres. sez. lavoro, Giudice o Pres. sez. civile (saranno specificati nel bando del CSM), si applica l’incompatibilità nel solo distretto ove si esercitano le funzioni (può sostenersi l’incompatibilità solo nei circondari della medesima provincia ove ha sede la Corte d’Appello) .
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1) di regola regionale e di capoluogo ex art. 11, come da tabella (può sostenersi l’incompatibilità nel solo distretto ove si esercitano le funzioni) 2) qualora si chieda il trasferimento a funzioni di Giudice o Pres. sez. lavoro,Giudice o Pres. sez. civile (saranno specificati nel bando del CSM), si applica l’incompatibilità nel solo distretto ove si esercitano le funzioni.
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Nessuna
Può sostenersi l’assenza di incompatibilità anche per il posto di Magistrato addetto al Massimario della Cassazione
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PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE Sost. Procuratore Generale, Avvocato Generale
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Si può sostenere l’assenza di incompatibilità. Nell’ipotesi più restrittiva: incompatibilità secondo le regole generali (perciò per il distretto di Roma ed il circondario di Perugia)
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Si può sostenere l’assenza di incompatibilità. Nell’ipotesi più restrittiva: incompatibilità secondo le regole generali (perciò per il distretto di Roma e il distretto di Perugia)
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Si può sostenere l’assenza di incompatibilità
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Versione del 9 ottobre 2007
Sul sito www.magistraturademocrtica.it, alla sezione "ordinamento giudiziario" si può consultare la versione aggiornata di questa scheda