Cronache dal Consiglio n. 38

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OGGETTO:
PLENUM 9, 10, 16, 17 e 30 giugno 2004 E LAVORI DI COMMISSIONE

Sommario

A) Dal
Plenum :

1.
Trasferimento d’ufficio e nuova circolare sull’incompatibilità
ambientale;
2. Un
questionario per l’uguaglianza;
3.
Conferimenti di incarichi semidirettivi;
4.
Progressioni in carriera, due casi da segnalare: la differenza tra le
affermazioni ed i fatti;
5. Le
nomine alla Direzione nazionale antimafia;
6.
Trasferimenti e motivi di salute;
7. I
trasferimenti ordinari;
8.
Incarichi extragiudiziari: nessun rapporto coi servizi segreti;
9. La
designazione di un magistrato alla Segreteria del C.S.M.;
10. Le
prime nomine dei Vice procuratori onorari con la nuova circolare del
26/5/2003
n.10370;
11.
Rapporti tra procedimento penale e disciplinare per i giudici di
pace.

B)
Dalle commissioni
:

1.
Proposte di nomina per incarichi direttivi e semidirettivi;
2. La
magistratura onoraria.

Plenum

1.
Trasferimento d’ufficio e nuova circolare sull’incompatibilità
ambientale

Il plenum
ha esaminato la prima proposta di trasferimento di ufficio in
applicazione della nuova circolare sull’incompatibilità
ambientale. E’ dunque di particolare importanza ricostruire la
situazione in fatto e dare conto delle scelte operate.
Si
prospettava l’incompatibilità del dr. Esposito,
Presidente di sezione del Tribunale di Lecce, con il figlio,
esercente la professione forense nel medesimo circondario. La
procedura era da tempo pendente ed era stata originariamente attivata
(e poi archiviata) con riferimento alla domanda per il posto di
Presidente del Tribunale di Lecce, avanzata nel 2000 dal dr.
Esposito. In quell’occasione era emerso che il figlio svolgeva,
sia pure saltuariamente, la professione forense a Lecce, presso il
cui albo professionale era iscritto.

Il dr.
Esposito dichiarò che il figlio in realtà si sarebbe
trasferito a Roma, al cui albo aveva chiesto l’iscrizione. In
realtà l’Avv. Esposito non aveva poi perfezionato il
trasferimento e la situazione era stata vivacemente segnalata,
insieme ad altre, anche dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Lecce. Si accertava quindi che il dr. Esposito presiedeva
una sezione civile non specializzata e che aveva tra le sue
attribuzioni anche il settore dell’ esecuzione civile. L’avv.
Esposito esercitava, senza specializzazione, nel settore civile.
Quest’ultimo aveva patrocinato alcune controversie dinnanzi al
Tribunale di Lecce ed era stato anche destinatario di incarichi quale
collaboratore del giudice in procedura di esecuzione. La Commissione
ritenne, a maggioranza, che tale situazione facesse prospettare
l’incompatibilità ex art. 18 O.G., giacché padre
e figlio esercitavano in settori omologhi, senza distinzione nella
specializzazione (che, peraltro, non sarebbe stata possibile, visto
che tra le attribuzione della sezione vi è quella –
generale – dell’esecuzione) Il dr. Esposito rappresentava
che il figlio aveva chiesto il trasferimento presso l’Ordine di
Brindisi, ove aveva trasferito lo studio. La Commissione ritenne tale
trasferimento non idoneo a rimuovere l’incompatibilità,
dovendosi guardare non al dato formale dell’iscrizione, ma a
quello sostanziale dell’attività. Dopo la deliberazione
della Commissione e l’apertura della fase dinanzi al plenum il
dr. Esposito ha fatto pervenire attestazione dell’avvenuta
iscrizione del figlio a Brindisi, della remissione del mandato nelle
causa trattate nel circondario di Lecce, delle cause avviate dinanzi
al Tribunale di Brindisi. In plenum vi è stata una serrata
discussione circa l’applicazione del paragrafo 54, comma b
della circolare. Va infatti ricordato che i due esiti possibili della
procedura sono:
a)il
trasferimento, volontario o d’ufficio del magistrato;

b)il
trasferimento volontario dell’avvocato.

E’ previsto, di conseguenza, che la procedura venga sospesa
quando si prospettano questi eventi e che, al loro realizzarsi, essa
sia archiviata: “La procedura di trasferimento per
incompatibilità di sede è sospesa se:

a) il
magistrato interessato, dopo l’apertura del procedimento,
chiede il trasferimento ad altra sede e/o ufficio”
b) il
congiunto esercente la professione forense comunica la volontà
di trasferire ad altra sede giudiziaria la principale attività
professionale”.

Come
chiarisce la relazione, la sospensione è rimessa alla
valutazione dell’ idoneità dello spostamento a rimuovere
la situazione di incompatibilità. Il congiunto inoltre deve
“comunicare” la volontà di trasferirsi, così
assumendo un impegno, che potrà eventualmente essere valutato
dagli organi disciplinarmente competenti, in caso di violazione.
Questa espressa dichiarazione non è stata inviata dal
congiunto, giacché è stato il magistrato a comunicare
l’avvenuto trasferimento e la dismissione degli incarichi
professionali. Il plenum ha deciso di non deliberare la sospensione
della procedura, ma di rimettere questa decisione alla Commissione,
al fine di consentire una più stringente valutazione della
situazione di fatto reale. Dovranno quindi realizzarsi due
condizioni: la prima è che il professionista assuma
formalmente l’impegno a non più esercitare nel
circondario; la seconda è che il trasferimento sia effettivo e
non solo formale e che ciò risulti dalle ulteriori verifiche
presso le cancellerie dei due uffici e presso i due consigli
dell’ordine forense (Lecce e Brindisi).

Come si
vede, una soluzione tutt’altro che lassista, che ha anzi
interpretato rigorosamente la circolare. Ciò va ribadito visto
che sul sito dei Movimenti è invece apparso un commento
significativamente intitolato “Riuscirà il CSM ad
applicare la nuova circolare sulle incompatibilità
ambientali?” Si è inutilmente chiesto di poter replicare
sullo stesso sito a questa informazione. Lo facciamo quindi ora,
visto che si tratta di questioni di interesse generale e che
un’interpretazione errata, di rincorsa a chi è più
puro, della decisione del plenum potrebbe vanificare un lungo
impegno, riaprendo la conflittualità col Foro leccese. Va
chiarito innanzitutto che è solo l’impegno della
Commissione in quest’ anno che ha consentito di riaprire
l’esame delle molte pratiche di incompatibilità relative
a Lecce e di portare in plenum quella del dr. Esposito. In secondo
luogo, e in termini generali, occorre sempre ricordare che le
procedure ex art. 18 e 19 non hanno finalità punitiva, ma di
rimozione della situazione di incompatibilità. Ciò può
avvenire anche attraverso il trasferimento dell’avvocato. Anzi,
una degli obbiettivi della nuova circolare era proprio quello di
rendere effettivo e praticabile questo secondo strumento. Se dunque
si riesce a superare l’incompatibilità con il
trasferimento volontario del magistrato o dell’avvocato, si
realizza l’obbiettivo ultimo dell’impegno del CSM, in
maniera non traumatica. Ciò che si vuole evitare è che
la procedura sia aggirata, attraverso artifizi, purtroppo in passato
non ignoti, come ad esempio il trasferimento solo formale della sede
di iscrizione del professionista o l’uso di prestanome, ecc.
Per
questa ragione si è previsto in circolare che il Consiglio,
tramite la commissione, potesse monitorare e vigilare sulla
situazione di fatto e si è deciso nel caso di specie di non
sospendere (e tanto meno archiviare) la procedura, rimettendone la
valutazione alla commissione, al fine di controllare che il
trasferimento non sia fittizio. Se ciò dovesse essere
accertato o anche semplicemente se gli interessati omettessero di
completare l’iter anche formale del trasferimento, si dovrebbe
valutare la prosecuzione della procedura. Allo stato attuale non si
può considerare come inesistente il dato di fatto
dell’avvenuto trasferimento in altra sede e della remissione
degli incarichi.Come si vede una soluzione non solo in perfetta
adesione alla nuova circolare (alla sua lettera e al suo spirito) ma
anche rigorosa e attenta ad evitare che la credibilità della
giurisdizione possa essere compromessa.

2. Un
questionario per l’uguaglianza.

Nel
quadro del progetto comunitario per l’uguaglianza tra uomo e
donna, che vede impegnato il CSM nel ruolo di leader accanto al
Ministero della Giustizia francese, al Consiglio Superiore spagnolo,
alla Procura Generale della Romania e al Ministero della Giustizia
italiano, è stato elaborato, in collaborazione col gruppo di
lavoro costituito per il progetto e con i partners stranieri, un
questionario, approvato dal Plenum nella seduta del 9 giugno. Detto
questionario, che è destinato ai magistrati di tutti i Paesi
coinvolti nel progetto, ha una duplice funzione:

a) fare una “fotografia” della magistratura oggi:
composizione, aspirazioni, mobilità, attitudine rispetto a
incarichi giudiziari ed extragiudiziari;

b) contribuire ad accertare le ragioni della quasi totale assenza
delle donne nei posti direttivi e semidirettivi e della loro scarsa
partecipazione alle azioni di formazione e all’autogoverno.

Per tale via potremo conoscere meglio la magistratura, migliorarne
assetto e organizzazione ed elaborare proposte per garantire
l’uguaglianza tra uomini e donne in magistratura, un obbiettivo
che dovrebbe stare a cuore a tutti i democratici. Il riempimento del
questionario da parte di un numero il più ampio possibile di
magistrati è un presupposto indispensabile per la buona
riuscita del nostro lavoro.

Il questionario può essere riempito direttamente su cosmag:
nella homepage del nostro sito, tra le novità, trovate il link
al questionario, èsufficiente cliccare per entrare
nell’apposita pagina; il riempimento (che richiede circa 20
minuti) può essere fatto a più riprese e una volta
chiuso e inviato ne è garantito l’assoluto anonimato,
grazie ad un programma che provvede a cancellare le tracce
informatiche delle risposte. Chi non ami stare a lungo davanti al pc,
può scaricare e stampare ilq questionario, riempirlo e poi
caricare i risultati su cosmag; in casi di poca dimestichezza col
mezzo informatico può essere richiesto l’ausilio del
personale di cancelleria; a tal fine il Consiglio ha chiesto un’ampia
collaborazione, nei limiti del possibile, ai capi degli uffici.
Riempite il questionario e assicuratevi che i colleghi lo riempiano.

3. Conferimenti di incarichi semidirettivi.

Sono stati conferiti all’unanimità i seguenti incarichi
semidirettivi:

- Presidente della Sezione del Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Genova al dott. Roberto Fenizia, Presidente di
sezione presso lo stesso Tribunale;

- Presidente di sezione del Tribunale di Forlì al dott. Orazio
Pescatore, Giudice del Tribunale di Bologna;

- Presidente di sezione del Tribunale di Palermo alla dott.ssa Maria
Patrizia Spina, Presidente di sezione del Tribunale di Caltanissetta;

- Presidente di sezione della Corte d’Appello di Trieste (due
posti) ai dott.ri Enzo Turel e Mario Trampus.

4. Progressioni in carriera, due casi da segnalare: la differenza tra
le affermazioni ed i fatti.

All’esito
di un lungo dibattito sono state approvate, col nostro voto
contrario, le progressioni in carriera di Arcibaldo Miller e Riccardo
Romagnoli. Al di là della specificità delle due
situazioni, abbiamo assistito alla confluenza delle posizioni dei
consiglieri di Unicost, Mi e Cdl che, invece di rendere effettiva la
più volte declamata necessità di “attenzione”
da parte del Consiglio, hanno ritenuto di procedere con
“disinvoltura”, smentendo anche numerosi precedenti
consiliari, nell’ansia, evidentemente, di definire due casi che
avrebbero richiesto, invece, adeguate posizioni dell’intero
Consiglio.Abbiamo più volte ricordato gli interventi di alcuni
consiglieri della Cdl, in particolare Di Federico e Buccico, che
hanno spesso sostenuto l’inadeguatezza del sistema di
valutazione di professionalità, l’approssimazione del
Consiglio, talvolta il corporativismo.

Abbiamo sempre risposto a queste critiche su due diversi piani:
l’impegno normativo del Consiglio e una concreta e seria
valutazione dei casi meritevoli di attenzione.E’ stata
modificata la circolare sui pareri con la previsione
dell’acquisizione di nuovi, ulteriori e più precisi dati
conoscitivi e, su nostra richiesta, sono state inserite delle
innovazioni finalmente divenute patrimonio dell’intera
magistratura, prima fra tutte la valutazione di provvedimenti
prelevati a campione. Scopo e fondamento delle modifiche apportate,
in parte già operative, era proprio la necessità,
astrattamente condivisa da tutti, di valutazioni fondate su dati
completi e attendibili, tali da consentire al Consiglio una
valutazione più penetrante.Ci siamo anche impegnati in IV
commissione ed in plenum nel prestare grande attenzione alle
progressioni in carriera che richiedevano adeguati approfondimenti e,
se necessario, prese di posizione chiare del Consiglio, respingendo,
però, sempre, le tesi meramente punitive verso i colleghi, che
pure sono sostenute frequentemente da alcuni consiglieri della Cdl,
nella convinzione che è interesse dell’intera
magistratura, oltre che compito dell’organo di autogoverno,
intervenire in quelle situazioni in cui si sono manifestate
inadeguatezze sotto il profilo professionale.

Premesso che la gran parte delle progressioni in carriera non
presentano problemi di sorta e che in alcuni casi complessi si è
riusciti a fare confluire la maggioranza consiliare su posizioni di
giusta attenzione, talvolta con non poche difficoltà (si veda
in proposito il notiziario precedente in cui a fronte della proposta
di non promozione del dott. Amato vi sono state delle astensioni,
alcune delle quali motivate addirittura dall’ “eccessivo
rigore assunto dal Consiglio”).Naturalmente continueremo in
questa opera denunciando i casi, come quelli in esame, che destano
grande perplessità.

Il Caso Miller. Nei confronti del dott. Arcibaldo Miller, attualmente
fuori ruolo presso l’ispettorato del Ministero, era stato
avviato un procedimento ex art. 2 L. guar. conclusosi nel 1988 con
una archiviazione votata da una strettissima a maggioranza (17 a
favore, 15 contrari). I fatti pacificamente accertati, sia nella
proposta di trasferimento che in quella di archiviazione
consistevano:- nel “rapporto di conoscenza con il sedicente
avvocato Esposito, coinvolto nello scandalo originato dalla scoperta
di una casa di appuntamento gestita da una prossima congiunta”
(c.d. casa di via Palazzi, frequentata da alcuni magistrati),
Esposito telefonava a Miller (che, peraltro evitava qualunque
intervento sui militari), mentre era in corso di esecuzione una
perquisizione presso la sua abitazione;- nel rapporto di conoscenza
con persone appartenenti ad una famiglia a varie riprese coinvolta in
vicende giudiziarie a causa dei legami con ambienti di notevole
spessore criminale: la famiglia Sorrentino, indicati come
“imprenditori vicini alla camorra e considerati un canale di
tramite per l’ aggiustamento di processi”. Uno dei
componenti di tale famiglia veniva condannato per associazione
camorristica, altro veniva ucciso in un agguato, ad un altro ancora
venivano sequestrati beni in un procedimento di prevenzione.Questi i
fatti, come detto pacificamente accertati, che nel corso del
procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale
erano stati stigmatizzati anche da alcuni consiglieri (ad es. il
dott. Gennaro che li definiva “indice di gravissime condotte”)
che avevano ritenuto di votare per l’archiviazione per mancanza
del requisito dell’attualità.Operando una valutazione
strettamente istituzionale avevamo ritenuto in commissione di
astenerci in presenza di fatti gravi, fuori dell’ambito dello
stretto periodo di valutazione (pur dovendo tenersi conto
nell’avanzamento alle funzioni direttive superiori dell’intero
arco di carriera del magistrato), risalenti nel tempo, cui erano
seguiti pareri favorevoli del C.G., Con meraviglia abbiamo rilevato
in plenum che la proposta di avanzamento in carriera sosteneva che
all’esito della discussione del procedimento ex art. 2 il
Consiglio “aveva escluso la sussistenza dei fatti addebitati”.
Abbiamo,perciò, presentato e illustrato (Menditto) un
emendamento in cui ci limitavamo a chiedere di inserire nel testo una
parte della delibera di archiviazione del procedimento per
incompatibilità in cui si enunciavano i gravi fatti accertati,
ma si dava atto della mancanza del requisito di attualità
presupposto del trasferimento d’ufficio.

Questo il testo dell’ emendamento:“La delibera approvata
a maggioranza dal Consiglio escludeva la sussistenza di parte dei
fatti addebitati e, premesso che “la divulgazione del rapporto
di conoscenza tra un magistrato e persone appartenenti ad una
famiglia a varie riprese (e sia pur con esiti alterni) coinvolta in
vicende giudiziarie per legami con ambienti di notevole spessore
criminale è tale da poter creare i presupposti per un
impedimento, o comunque un considerevole ostacolo, al regolare
funzionamento della giustizia; e ciò perché tale
situazione è astrattamente idonea a comportare una perdita di
credibilità del magistrato interessato, con il rischio
conseguente che la sua attività possa essere in futuro
considerata con sospetto e risulti, quindi, sprovvista
dell'affidabilità indispensabile alla credibilità ed
alla dignità della funzione giudiziaria.”, concludeva:
“Allo stato, pertanto, non risulta davvero possibile ritenere
che il possibile presupposto astratto di incompatibilità, nei
termini in cui è stato individuato, abbia prodotto in concreto
alcun effetto deleterio per la funzionalità ed il regolare
andamento dell'amministrazione della giustizia a causa del protrarsi
dell'esercizio delle funzioni svolte dal dott. MILLER, tanto che
appare oggi paradossale pensare che possa esprimersi nei suoi
confronti un giudizio di incompatibilità con l'ambiente e le
funzioni in cui opera per fatti risalenti nel tempo di oltre quattro
anni, quando proprio negli ultimi quattro anni il magistrato ha
fornito di sé prova forse migliore di quanto avesse mai fatto
in precedenza, per impegno e per risultati ottenuti.” Insomma,
un mero tentativo di ristabilire la verità dei fatti in cui
oggettivamente si riportavano le valutazioni positive e negative del
Consiglio operate nel 1988. Ma di fronte a questa iniziativa,
apparendo evidentemente sgradita la mera rappresentazione della
realtà, vi è stata la chiusura netta dei Consiglieri di
Unicost (il cons. Riello ha parlato di “volontà di
rimettere in discussione fatti ormai superati…e di dare corpo
ad ombre”), MI e Cdl che, modificando una prassi sempre seguita
dalla IV commissione, diretta a riportare anche nelle delibere
favorevoli gli elementi comunque negativi valutati dal Consiglio,
hanno respinto l’emendamento (a favore solo MD e Movimenti).Di
fronte a questa “inspiegabile” chiusura diretta a porre
un grave precedente consiliare abbiamo votato contro la proposta
(unitamente ai Movimenti), approvata dal medesimo schieramento
ricordato in precedenzaIl caso Romagnoli. Medesima maggioranza per
l’avanzamento del dott. Romagnoli. Questi i fatti emersi nei
confronti del dott. Romagnoli:- condanna disciplinare alla perdita di
anzianità per un anno per fatti del 1985 (per i quali vi era
stato mandato di cattura, con conclusione del procedimento per
prescrizione) relativi alla partecipazione ad un’operazione
finanziaria con distrazione, in concorso con un alto dirigente del
medesimo istituto di credito verso cui il Romagnoli era gravemente
esposto, della somma di L. 120 milioni dalle casse di detto istituto
al fine di acquistare e vendere dopo poco azioni, conseguendo un
elevatissimo utile diretto a ripianare l’esposizione
debitoria;- condanna all’ammonimento per scarsa laboriosità
protrattasi oltre il 1988;- condanna disciplinare alla perdita di
anzianità per due anni dovuta ad una lunghissima militanza
nella massoneria, dal 1974 alla fine del 1993, con sanatoria della
morosità nel 1988 e promessa solenne di conferma di
appartenenza pronunciata nel 1991 quando ormai era ben noto il
disvalore dell’appartenenza a questa associazione anche da
parte dell’organo di autogoverno per l’assoluta
inconciliabilità di tale vincolo con lo status di magistrato.

A fronte di questi gravissimi fatti il Consiglio aveva già
deciso all’unanimità di non promuovere all’idoneità
a magistrato di cassazione il dott. Romagnoli alle date del 5.4.85 e
5.4.88 (primo triennio). La delibera proponeva di non promuovere il
dott. Romagnoli alla data del 5.4.1991 (secondo triennio) e di
promuoverlo alla data del 5.4.94, ritenendo positivamente svolto il
(terzo) triennio 5.4.1991-5.4.1994.La proposta non poteva
condividersi perché, ribaltando ancora una volta i precedenti
consiliari, si valutava positivamente un triennio (5.4.1991-5.4.1994)
in cui il dott. Romagnoli era stato iscritto in modo convinto alla
massoneria, iscrizione protrattasi fino alla fine del 1993. Questo,
per altro, in presenza di precedenti fatti che incidevano
profondamente sulla professionalità del magistrato, non a casa
condannato alla perdita complessiva di anzianità per ben tre
anni.Inutile il richiamo ai precedenti ed alle astratte affermazioni
della dovuta attenzione da parte del Consiglio. Maggioranza bloccata:
a favore Unicost, MI e Cdl. Contrari MD, Movimenti, Brerlinguer e
Marvulli. Astenuti Rognoni, Favara, Meliadò)

5. Le nomine alla Direzione Nazionale Antimafia.

Nella seduta del Plenum del 17 giugno sono stati nominati
all’unanimità Sostituti nazionali antimafia Francesco
Paolo Giordano, attualmente Procuratore aggiunto presso la Procura
della Repubblica di Caltanisetta, e Maria Teresa Principato,
Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Trapani,
risultati vincitori di due distinti bandi ad un posto cui avevano
partecipato rispettivamente 43 e 56 candidati. Ad entrambi,
magistrati di grande valore ed esperienza specifica, è stato
attribuito il punteggio totale di 17 punti (3 punti per attitudini
generiche, 6 punti per attitudini specifiche, 4 punti per merito, 2
punti per funzioni omologhe, 1 punto per la permanenza in DDA, 1
punto per esercizio di funzioni semidirettive). Deve essere
sottolineato con soddisfazione l’ingresso, per la prima volta
dalla sua istituzione, di una donna alla Direzione Nazionale
Antimafia, soddisfazione che nasce da un lato dall’ampio
bagaglio di conoscenze, competenze e specifica professionalità
che la collega apporterà nella sua nuova funzione, dall’altro
dal veder accrescere lo sparuto manipolo di colleghe che raggiungono,
grazie al loro impegno, posizioni decisionali e/o di grande
responsabilità. Per formulare la proposta sono stati valutati
comparativamente tutti gli aspiranti e nel corso del plenum sono
stati presentati alcuni emendamenti correttivi; di questi sono stati
accolti gli emendamenti migliorativi presentati dai consiglieri di MD
e Movimento a favore di Saviotti, Ingroia, Russo, Borrelli e Curcio e
gli emendamenti migliorativi presentati dal consigliere Buccico a
favore di Gravina e Genovese. Non sono invece stati accolti gli
emendamenti (MD – Mov.) migliorativi in favore di Ausiello e
Boccassini e quello riduttivo per Guerriero. Hanno riportato il
punteggio massimo per attitudini, merito e funzioni omologhe
specifiche (16) i colleghi Roberto Pennisi, Federico Cafiero De Raho,
Pietro Saviotti, Antonio Maruccia, Massimo Russo e Antonio Ingroia;
hanno riportato il punteggio di 15: Sandro Ausiello, Olga Capasso,
Giovanni Colangelo, Ilda Boccassini, Antonio Guerriero e Giuseppe
Borrelli.

6. Trasferimenti e motivi di salute.

Approvate nel Plenum del 9 giugno le modifiche alla circolare del
1993 sui tramutamenti con l’introduzione di una nuova e
razionale disciplina della rilevanza dei motivi di salute del
magistrato e dei suoi congiunti, già nel Plenum della
settimana successiva, il 17, si è evitato per un sol voto che
si iniziasse il nuovo corso con una plateale violazione delle nuove
regole. Era stata avanzata domanda di trasferimento extra ordinem per
ragioni di salute di un ascendente con handicap (residente in luogo
diverso dalla sede di servizio del magistrato e dal luogo per il
quale era stato domandato il trasferimento dove l’handicappato
avrebbe asseritamene ricevuto cure migliori); sono state formulate in
commissione una proposta di maggioranza per l’accoglimento (che
ha ottenuto 10 voti: 4 Unicost, 2 MI, 4 laici del Polo) ed una
proposta di minoranza per il rigetto (che ha ottenuto 11 voti: MD,
Movimento, laici di sinistra, PG, mentre si sono astenuti il Primo
Presidente, il cons. Buccico che presiedeva la seduta e il cons. De
Nunzio). Le motivazioni del rigetto sono così sintetizzabili:
a) la l.n.104/1992 attribuisce un diritto di prelazione, in sede di
trasferimento, al lavoratore portatore di handicap e al lavoratore
che assista in modo continuativo e stabile un congiunto portatore di
handicap che abbia necessità di trasferirsi per ragioni di
cura; b) la legge non prevede un diritto di prelazione, in sede di
trasferimento, per consentire la costituzione (o ricostituzione) di
un rapporto di assistenza; c) la Corte Costituzionale, con sent.n.
325/1996, ha ritenuto costituzionalmente legittima tale disciplina ed
è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, di
merito ed amministrativa il principio secondo cui non è
applicabile l’ art. 33 l.cit. al fine di ripristinare, con un
trasferimento in sede vicina al domicilio dell’handicappato, un
rapporto di assistenza stabile interrotto; d) la circolare n.
15098/1993 non prevede, né nel testo attuale né in
quello previgente alla modifica del 9/6/2004, un diritto di
trasferimento extra ordinem al fine di costituire un rapporto di
assistenza con l’ascendente affetto da handicap, ma solo
l’attribuzione di punteggi aggiuntivi; tutti principi
puntualmente riaffermati nella relazione alla delibera 9 giugno. I
sostenitori della proposta di maggioranza, rimasta soccombente
all’esito di un lungo dibattito, hanno tentato di utilizzare un
grimaldello per scardinare l’assetto della nuova disciplina e
aprire la strada ad una nuova serie di applicazioni ad personam
(com’è accaduto per il passato): ampliare il concetto di
stabile e continuativa assistenza all’handicappato fino a
comprendervi una “assistenza” prestata da 300 o 400 km.
di distanza magari per telefono o in qualche settimana.
Fortunatamente questa deriva interpretativa è stata evitata,
grazie anche al richiamo della rigorosa giurisprudenza della Suprema
Corte sul punto.

7. I trasferimenti ordinari.

Nei Plenum del 17 e del 30 giugno sono state approvate le prime
trenta proposte di trasferimento formulate dalla Terza Commissione in
relazione al bando del 19 marzo 2004, relativo a 277 posti di 1°
e 2° grado e di magistrato distrettuale.La Commissione ha
lavorato con grande efficacia e organizzazione grazie al forte
impegno del Presidente Fici e della struttura amministrativa, tanto
che la Commissione medesima ha potuto formulare le prime proposte a
soli 40 giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione dei
documenti e ad oggi ne sono state deliberate già alcune
centinaia (occorre considerare che le revoche sono sempre numerose).I
tempi di definizione del concorso risentiranno inevitabilmente del
numero sempre elevatissimo di revoche e di richieste di
accantonamento, ma vi sono ad oggi tutti i presupposti perché
i trasferimenti siano completati entro l’ anno e si possa
pubblicare un nuovo bando per la mobilità ordinaria.

8. Incarichi extragiudiziari: nessun rapporto coi servizi segreti.

La maggioranza della IV commissione, col nostro voto contrario, aveva
proposto di autorizzare il dott. Adelchi D’Ippolito a svolgere
un incarico di consulenza conferitogli dal Segretario Generale del
CESIS, avente ad oggetto “problematiche connesse alla riforma
dei Servizi di informazione e di sicurezza”, per il quale era
previsto un compenso annuo pari ad Euro 30.987,36. In plenum abbiamo
richiamato l’importanza del principio che il Consiglio andava
ad esaminare ed abbiamo illustrato (Menditto) la proposta di rigetto
all’autorizzazione da noi predisposta, motivata
dall’inopportunità di rapporti collaborazione, anche
saltuari, tra magistrati e servizi segreti. Questo il testo della
delibera da noi proposto: La legge n. 801 del 24.10.1977 riguardante
l'istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la
sicurezza e disciplina del segreto di Stato, all'art. 7 testualmente
prevede che “in nessun caso i servizi possono avere alle loro
dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento,
consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di
culto e giornalisti professionisti”. Il riferimento ad un
divieto di rapporti di “dipendenza”, non solo organici ma
anche saltuari, disvela la ratio della norma diretta ad introdurre un
generalizzato divieto di ricorrere alla collaborazione di categorie
di soggetti tassativamente indicati, tra cui i magistrati, al fine di
evitare che, in considerazione del loro ruolo professionale, possano
intrattenere un rapporto di qualunque tipo con i servizi,
indipendentemente dalla veste giuridica assunta da tali rapporti. In
particolare il riferimento ai magistrati appare originato dalla
volontà di evitare che “contatti professionali”
anche solo occasionali possano appannare l'immagine di indipendenza
ed imparzialità dell'ordine giudiziario a causa dei
particolari compiti attribuiti ai servizi.

Il dibattito in plenum, protrattosi per due sedute con numerosissimi
interventi, ha registrato una ampia convergenza sull’argomento
da noi proposto ed ha consentito di ribaltare il voto della
commissione (per il rigetto: MD, Movimenti, Tenaglia, De Nunzio,
Meliado, Primicerio, Marvulli; per l’autorizzazione: Marotta,
Mammone, Ventura Sarno, Riello. Astenuti Buccico, Di Federico,
Spangher, Berlinguer, Favara, Rognoni).
Nella
proposta da noi predisposta avevamo anche inserito un argomento
ulteriore diretto a motivare il rigetto attraverso il richiamo di una
precedente delibera consiliare con la quale non era stato autorizzato
altro incarico conferito dalla Presidenza del Consiglio allo stesso
dott. D’Ippolito perché P.M. titolare di un procedimento
(poi conclusosi con richiesta di archiviazione accolta dal GIP) nei
confronti del Presidente del Consiglio In definitiva volevamo
riaffermare il principio, previsto dalla circolare, inteso a
garantire anche la mera esposizione a rischio dei valori
dell'indipendenza e dell'imparzialità, per effetto di
gratificazione collegabile ad incarichi concessi o controllati da
soggetti estranei all'amministrazione della giustizia. Il semplice
richiamo al Presidente del Consiglio ha, però, allarmato
numerosi consiglieri, allarme che si è tradotto in un
emendamento soppressivo di questa parte della motivazione, accolto
con il voto favorevole di Cdl, Unicost ed MI.

Rimane l’amarezza per la soppressione di un principio
pacificamente richiamabile in questo caso e che si è voluto
escludere solo perché veniva citato il Presidente del
Consiglio.

9. La designazione di un magistrato alla Segreteria del C.S.M.

Nella seduta del 17/6 il plenum ha designato il collega Eugenio
Albamonte, Sostituto procuratore presso il Tribunale di Grosseto,
quale nuovo magistrato Segretario del Consiglio; il posto era stato
lasciato vacante dal gennaio scorso dalla collega Donatella Ferranti,
nominata Vice segretario generale del C.S.M. Il collega Albamonte è
molto conosciuto all’interno del nostro gruppo per l’
impegno e la passione sempre dimostrati e che sicuramente non
mancheranno anche nella nuova attività che dovrà
intraprendere

10. Le prime nomine dei Vice procuratori onorari con la nuova
circolare del 26/5/2003 n.10370 .

Nella seduta del 16/6 il plenum ha nominato per la prima volta alcuni
Vice procuratori onorari di Procure della Repubblica, tutte del
distretto di Firenze, con le nuove norme della suddetta circolare
approvata dal Consiglio circa un anno fa. Si è trattato di
graduatorie "campione" sulle quali si sono scaricati tutti
i problemi di ordine generale che concernono la formazione delle
graduatorie.

Si riportano qui di seguito i due passaggi più significativi
della parte motivazionale di portata generale :

".....- rilevato che le funzioni di Pubblico Ministero in
udienza in qualità di delegati del Procuratore della
Repubblica a norma dell’art. 72 O.G., <svolte dagli
ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso
parte alle indagini preliminari o da laureati in giurisprudenza che
frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione
per le professioni legali > non possono essere considerate titolo
di preferenza ai sensi dell’art. 4, punto 1, lett. a), circ.
CSM P-10370/2003 (funzioni giudiziarie), in quanto non configurano in
favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario, status che
non discende di fatto dal mero esercizio di attività in sede
processuale, ivi comprese quelle disciplinate dall’art. 72
O.G., bensì dall’attribuzione di alcune delle funzioni
onorarie previste dall’Ordinamento giudiziario secondo le
procedure concorsuali e le verifiche consiliari specificamente
disciplinate, quali, per gli uffici requirenti, le funzioni di cui
all’art. 71 O.G.; rilevato che la suddetta graduatoria si
intende rettificata, come da prospetto allegato, in attuazione, in
particolare dell’art. 4, comma 3, circ. CSM P-10370/2003, che
prevede la prevalenza, per coloro che anche a parità di
punteggio abbiano comunque maturato, gradatamente, la maggiore
anzianità di servizio oppure la maggiore durata di iscrizione
all’albo professionale;...."

In sostanza.

a)si è deciso di NON riconoscere le attività di
pubblico ministero d'udienza svolte da chi si sta specializzando come
esercizio di giurisdizione onoraria, escludendosi pertanto il
relativo punteggio;

b) si è ritenuto di guardare alla durata effettiva di
iscrizione all'albo (anche se inferiore a 6 mesi e quindi
assegnataria di punteggio "zero" da parte del programma
informatico), considerando tale durata come ragione di preferenza
rispetto a durate minori oppure ad assenza totale del titolo. Va
anche ricordato che le graduatorie in base alle quali il C.S.M. ha
designato i VPO, in quanto approvate dal Consiglio, rimangono valide
per due anni senza ulteriori riesami. L’impegno richiesto per
queste prime nomine riverbererà i suoi effetti positivi sulla
trasparenza, funzionalità e drastica riduzione dei tempi delle
procedure. E' importante anche sottolineare che per i concorsi per
GOT e VPO si sia dato corso alle prime nomine, così da far
partire tempestivamente i periodi di tirocinio e non dare spazio per
ulteriori proroghe ex lege (che nostri ritardi avrebbero potuto
giustificare).

11. Rapporto tra procedimento penale e disciplinare per i giudici di
pace.

Il plenum ha adottato un’importante decisione sul tema della
sospensione dei procedimenti disciplinari in caso di pendenza di
procedimenti penali a carico dei giudici di pace. Il termine di
prescrizione per l'azione disciplinare è di un anno, termine
molto breve che già oggi pone spesso problemi di tempestività
della decisione del Consiglio giudiziario, della delibera consiliare
e del decreto ministeriale; ovvio che sia incompatibile coi tempi del
procedimento penale. Con questa decisione si stabilisce, in analogia
con quanto previsto per la magistratura togata, di applicare anche al
procedimento disciplinare dei giudici di pace gli istituti della
sospensione del procedimento disciplinare (ed eventualmente della
sospensione cautelare del magistrato) quando si ravvisino elementi di
gravità degli addebiti e di connessione forte col procedimento
penale. In assenza di altri termini, si è ritenuto di fissare
in un anno il tetto massimo della sospensione, così aderendo
alla sentenza 145/2002 della Corte costituzionale.

Dalle commissioni:

1. Proposte di nomine per incarichi direttivi e semidirettivi.

La Quinta
commissione ha proposto all’unanimità per il
conferimento dei seguenti incarichi direttivi e semidirettivi:
-
Presidente del Tribunale di Lucera al dott. Giuseppe Pellegrino,
Presidente del Tribunale di Melfi;
-
Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova al dott. Adriano
Sansa, Consigliere della Corte d’Appello di Genova;

-
Presidenti di sezione (due posti) del Tribunale di Modena ai dott.ri
Eleonora Felicia Maria De Marco e Francesco Maria Caruso (su
quest’ultimo astenuto Buccico);

Per i due
rimanenti posti di Presidente di sezione della Corte d’Appello
di Roma sono stati proposti i seguenti magistrati dai consiglieri a
fianco indicati:
- Enzo
Costanzo – C.C. Cassazione (Stabile, Primicerio, Buccico,
Schietroma);
-
Evangelista Popolizio – C.C.A. Roma (Aghina, Stabile,
Primicerio, Buccico, Schietroma);
-
Costantino Fucci – P.S.T. Roma (Primicerio);
-
Giuseppe Marziale – C.C. Cassazione (Aghina, Menditto);
- Mario
Lucio D’Andria – P.S.T. Roma (Menditto).

Per sei
posti di Presidente di sezione del Tribunale di Roma sono stati
proposti i seguenti magistrati dai consiglieri a fianco indicati:
- Enrico
De Simone e Gustavo Barbalinardo – giudici Roma - (Aghina,
Stabile, Primicerio, Menditto, Schietroma);
- Roberto
Gerardi e Stefano Meschini – giudici Roma - (unanimità).

-
Ciro Monsurrò – Ispettore Ministero (Stabile,
Primicerio, Menditto, Schietroma,
Buccico);
- Antonio
Bevere – giudice Roma (Menditto, Aghina);
- Carmelo
Rinaudo – giudice Roma (Buccico, Stabile, Primicerio).

2. La
magistratura onoraria.

Un
giudice onorario ha fatto ricorso straordinario al Capo dello Stato
e, senza particolari obiezioni di Ministero della Giustizia e (quale
organo consultivo) Consiglio di Stato, ha ottenuto una pronuncia che
legittima la sua permanenza oltre il 75° anno di età, così
che - nonostante la nostra ferma opposizione in ogni sede - il
Consiglio ha dovuto riammetterlo in servizio per ulteriori due anni.

06 07 2004
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