Cronache dal Consiglio n. 41

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NOTIZIARIO
N. 41 ottobre-novembre 2004OGGETTO: PLENUM 21 ottobre, 3,
4, 10, 11, 17 e 18 novembre 2004LAVORI DI
COMMISSIONESommarioA) Dal
Plenum :1. Il conflitto d’attribuzioni con la legge;2.
L’autorizzazione agli incarichi di insegnamento presso le
Università;3. Conferimenti di incarichi direttivi e
semidirettivi;4 Il rientro in ruolo dall’aspettativa per
mandato elettorale;5. La nomina dei “magistrati
collaboratori” in Cassazione;6. Criteri di organizzazione e
di assegnazione degli affari per gli ufficirequirenti;7. La
designazione di tre magistrati alla Segreteria e all’Ufficio
studi delC.S.M;8. Il C.S.M. a S.Maria Capua Vetere e Torre
Annunziata.B) Dalle commissioni:1. Proposte
di nomina per incarichi direttivi e semidirettivi;2. Rapporti tra
Nona Commissione e Comitato scientifico.Plenum1.
Il conflitto d’attribuzioni con la legge.Una decisione
di grande importanza è stata presa dal CSM nella seduta del
3-11, su proposta della IV Commissione. Il Plenum ha infatti
sollevato conflitto d’attribuzione dinanzi alla Corte
costituzionale contro la legge che ha previsto la riammissione in
servizio dei magistrati, già sospesi dal servizio o che si
erano dimessi “a seguito” di un procedimento penale poi
conclusosi con archiviazione.La legge è nota col nome del
magistrato cui sembra adattarsi, il dr. Carnevale, ma riguarda alcuni
altri colleghi.Abbiamo già mandato in lista la relazione
di Giovanni Salvi, quale presidente della Commissione e a nome dei
correlatori (Primicerio, Salmè e Stabile).Nella delibera e
nella relazione sono affrontati i molti e complessi problemi
giuridici posti dalla legge e quelli, non minori, relativi al
conflitto con la legge.Qui è necessario ribadire che si
tratta di un’iniziativa di notevole peso, che indica quanto
grave sia ormai il conflitto col legislatore, il quale emana leggi ad
personam, con le quali interferisce nei procedimenti penali e nelle
attribuzioni costituzionali del C.S.M.Infatti, ciò di cui
ci si duole non è il principio di reintegrazione e riparazione
(ove ne sussistano effettivamente le condizioni), ma il fatto che il
C.S.M. viene del tutto espropriato di ogni valutazione sia sui fatti
comunque accertati nel processo penale (e che potrebbero avere
rilievo disciplinare, deontologico o ai fini dell’assegnazione
di specifici incarichi, soprattutto dirigenziali), sia sull’idoneità
del magistrato reintegrato a svolgere determinate funzioni (presunta
invece per legge). E’ una delle ormai molte tappe nel processo
di svuotamento dell’autogoverno.2. L’autorizzazione
agli incarichi di insegnamento presso le Università.Il
plenum del 17 novembre ha deliberato di non autorizzare un incarico
di insegnamento di diritto del lavoro per 35 ore (l’autorizzazione
era stata richiesta per 60 ore) presso l’Università
Federico II di Napoli.Il magistrato richiedente, giudice del
lavoro del tribunale di Napoli, aveva dichiarato nel modulo allegato
alla domanda di autorizzazione che il corso integrativo avrebbe
dovuto essere tenuto presso la cattedra di diritto del lavoro di cui
è titolare il prof. De Luca Tamajo, che esercita anche la
professione forense. Tale dichiarazione, sebbene richiesta dalla
vigente circolare sugli incarichi [(al paragrafo 5 lett. b) si
dispone che “in caso di insegnamento universitario (occorre)
precisare se il titolare dell’ insegnamento ufficiale svolga la
libera professione e davanti a quali uffici giudiziari”)] di
solito non viene fatta dai magistrati interessati, che si limitano ad
attestare l’esistenza o l’inesistenza di procedimenti
pendenti nei quali è interessata l’Università che
conferisce l’incarico.A fronte della precisa dichiarazione
del magistrato richiedente - che, per quanto ora osservato, ha
dimostrato particolare diligenza e correttezza – la quarta
commissione ha svolto un’attività istruttoria diretta da
accertare l’ esistenza di controversie davanti a quel
magistrato, nelle quali il prof. De Luca Tamajo svolgesse funzioni di
difensore.Il Presidente della sezione lavoro dichiarava che dai
registri cartacei consultati non risultava che il prof. De Luca
Tamajo nel biennio avesse iscritto a ruolo cause presso la sezione,
ma che i registri contenevano solo l’annotazione del nome del
difensore dell’attore e non quello del difensore del convenuto.
Poiché il prof. De Luca Tamajo normalmente difendeva le parti
convenute non era quindi possibile quantificare le controversie nelle
quali lo stesso svolgeva il mandato difensivo davanti alla sezione
lavoro del Tribunale di Napoli e, quindi, davanti al magistrato che
aveva richiesto l’ autorizzazione.Il magistrato interessato
ha dichiarato, facendo ricorso alla sua memoria, che le cause
iscritte nel proprio ruolo nelle quali il prof. De Luca Tamajo
risultava difensore “non erano numerose”.La
Commissione, richiamato il principio generale che, in materia di
incarichi, devono essere tutelati i valori dell’indipendenza ed
imparzialità, compromessi o anche solo esposti a rischio per
effetto di gratificazioni collegabili ad incarichi concessi o
controllati da soggetti estranei all’amministrazione della
giustizia, ha osservato che in concreto quei valori potrebbero essere
o apparire esposti a rischio perché il titolare della cattedra
della materia oggetto di richiesta di autorizzazione è al
contempo anche un professionista che svolge l’attività
forense proprio nella medesima materia specialistica corrispondente
al settore di eserciziodella funzione giurisdizionale espletata
dal magistrato richiedente; ne conseguono profili di inopportunità
che risultano accentuati, per un verso, dalle dimensioni dello studio
associato di cui il prof. De Luca Tamajo è titolare e, per
altro verso, dalla natura specialistica della materia trattata, che
proprio per tale particolarità risulta assegnata ad un
ristretto numero di magistrati.Alcuni componenti (Lo Voi,
Mammone, Meliadò e Buccico) hanno espresso perplessità
sulla proposta sulla base di una pluralità di argomenti: l’
incarico è conferito dall’Università e non dal
titolare della cattedra, il pericolo di penalizzazione dell’attività
culturale e scientifica dei magistrati, le grandi dimensioni del
Tribunale di Napoli, la disparità di trattamento con casi
analoghi per i quali è stata sempre concessa l’
autorizzazione e il pericolo che la decisione del caso singolo
costituiscaun precedente vincolante in futuro.Si è
replicato che la proposta tiene conto da un lato della circolare
vigente, che attribuisce rilievo al rapporto con il titolare della
cattedra presso la quale l’incarico di insegnamento viene
svolto e, dall’altro, delle caratteristiche del caso concreto,
contrassegnato dalla titolarità di un grande studio associato
da parte del professore universitario ordinario e dal numero
ristretto dei giudici del lavoro rispetto all’organico
complessivo del tribunale di Napoli. Infine, le circostanze indicate
risultano debitamente accertate a seguito della diligente
segnalazione delmagistrato. Nessuna valenza generale può
quindi essere attribuita al caso concreto, in particolare la
deliberazione non segna alcun mutamento di tendenza del Consiglio
rispetto all’impegno didattico dei magistrati, che è
stato e sarà in futuro sempre valutato positivamente, a
condizione che non sia lesa l’immagine di imparzialità e
indipendenza.La proposta è stata approvata con quindici
voti favorevoli, sette astensioni e un voto contrario.3.
Conferimenti di incarichi direttivi e semidirettivi. La nuova
pubblicazione di semidirettivi.Sono stati conferiti
all’unanimità i seguenti incarichi direttivi
esemidirettivi:- Presidente della Corte d’Appello
di Caltanissetta al dott. Francesco Ingargiola, Presidente di sezione
della Corte d’Appello di Palermo;- Avvocato Generale di
Sassari al dott. Francesco Giuseppe Palomba, Sostituto Procuratore
generale a Sassari;- Presidente del Tribunale di Ivrea al dott.
Aniello Mosca, Presidente di sezione del Tribunale di Asti;-
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Camerino al dott.
Fernando Adamo, Sostituto procuratore generale presso la Corte
d’Appello di Ancona;- Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Pordenone al dott. Luigi Delpino, Sostituto
procuratore generale presso la Corte d’Appello di Venezia;-
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro al dott.
Antonio Amoroso, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per
i minorenni di Sassari;- Presidente di sezione della Corte
d’Appello di Brescia (due posti) ai dott.ri Mario Sannite e
Giorgio Dessì, Presidenti di sezione rispettivamente dei
Tribunali di Verona e Brescia;- Presidente di sezione della Corte
d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, al dott.
Giovanni Antonio Tabasso, Consigliere presso la stessa sezione
distaccata.Per il posto di Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vicenza è stato nominato con
due astensioni (Di Federico e Rognoni) il dott. Ivano Nelson
Salvarani, Presidente di sezione del Tribunale di Venezia.Per il
posto di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nicosia
è stato nominato a maggioranza il dott. Carmelo Zuccaro (che
già tale incarico riveste, ma la precedente delibera è
stata annullata dal giudice amministrativo) con 14 voti (Unicost, MD,
Movimento); sei voti (i laici della CDL ed il cons. Schietroma) sono
andati al dott. Pasqualino Bruno, giudice del Tribunale di Enna; si
sono astenuti i cons. Rognoni, Marvulli, Favara, Berlinguer, Mammone
e Lo Voi.4. Il rientro in ruolo dall’aspettativa
per mandato elettorale.Nel plenum del 17 novembre si è
ampiamente discusso della proposta della Terza commissione diretta a
modificare la circolare sui trasferimenti relativamente ai rientri in
ruolo, alle richieste di trasferimento e ai trasferimenti d’ufficio
dei magistrati chiamati a ricoprire cariche pubbliche nelle
amministrazioni degli enti locali, in relazione a quanto disposto
dagli articoli 77 e 78 del d. lgs. n. 267 del 2000. Le norme ora
richiamate tutelano il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire
cariche pubbliche nelle amministrazioni locali ad espletare il
mandato,disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse
necessari. In particolare, l’art. 78 dispone che gli
amministratori lavoratori dipendenti pubblici e privati hanno diritto
a vedere esaminata con criteri di priorità le domande di
avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo.
La terza commissione, preliminarmente, sulla scorta di un parere
dell’Ufficio studi, ha ritenuto che la norma di cui si tratta
ha carattere generale e, pertanto, deve essere coordinata con la
disciplina di ordinamento giudiziario. Inoltre, la situazione di
favore creata a favore dell’ amministratore pubblico è
solo quella che impone al datore di lavoro di esaminare la domanda di
avvicinamento prima di quella degli altri dipendenti. Infine, le
modifiche della normazione secondaria in tema di trasferimenti deve
realizzare il bilanciamento tra il diritto del magistrato ad accedere
alle cariche pubbliche e le esigenze di tutela dell’indipendenza
e autonomia della giurisdizione.La disciplina proposta consiste
nel prevedere che il magistrato nominato amministratore locale che
non intenda avvalersi dell’aspettativa, può chiedere di
rientrare in ruolo o di avvicinarsi al luogo ove espleta il mandato
amministrativo solo con riferimento ad ufficio equivalente a quello
ricoperto prima dell’assunzione della carica pubblica, posto in
distretto diverso da quello in cui svolge la funzione amministrativa.
Tale ufficio deve essere individuato ricorrendo allo strumento del
concorso virtuale. Nel caso in cui all’esito di tale concorso
il magistrato non possa essere assegnato ad alcun posto nel distretto
viciniore, può essere assegnato all’ ufficio, posto in
tale distretto, che presenti maggiori scoperture e in caso di pari
scopertura all’ufficio più vicino al luogo di
espletamento del mandato. Queste regole si dovrebbero applicare non
solo per il rientro in ruolo dall’aspettativa, ma anche alla
domanda di avvicinamento e alleipotesi di trasferimento ex art. 2
legge guarentigie.La scelta di valutare la sussistenza di una
forma di incompatibilità, in senso atecnico, tra mandato
amministrativo ed esercizio di funzioni giudiziarie su base
distrettuale è stata giustificata con il rilievo che esistono
funzioni giudiziarie, anche di primo grado, che si svolgono sull’
intero distretto (tribunali per i minorenni, tribunali di
sorveglianza, DDA) e che comunque diverse norme di ordinamento
giudiziario tendono a considerare il distretto come territorio
omogeneo (tabelle infradistrettuali, applicazioni e supplenze
endodistrettuali).Fici ha chiesto il ritorno della pratica in
commissione ritenendo inadeguatala proposta perché: a)
sarebbe contraddittoria rispetto alla previsione di ritorno in ruolo
solo in funzioni collegiali alla scadenza del mandato e aspettativa
parlamentare; b) non si prevede l’esclusione del distretto
competente ex art. 11 c.p.p.; c) è previsto il ricorso al
concorso virtuale anche in deroga al principio che esclude questo
strumento in caso di collocamento fuori ruolo per un periodo
inferiore ai tre anni. Si sono associati a tale richiesta anche
Berlinguer – che ha lamentato il disagio per la mancata
disciplina legislativa del contemporaneo esercizio di funzioni
giudiziarie e funzioni di amministratore locale, che ha una forte
valenza politica, anche maggiore di quella relativa a funzioni
elettive di carattere nazionale, e crea quindi una situazione di
pericolo per l’immagine di imparzialità -, ‘Buccico,
che si è associato ai rilievi di Fici’, Di Federico, che
ha auspicato l’adozione di una mozione che proponga l’adozione
di una norma legislativa che vieti del tutto ai magistrati di potere
accedere a cariche politiche.Lo Voi (relatore della proposta) e
Mammone si sono dichiarati contrari al ritorno in commissione, perché
la problematica è stata studiata a lungo, quasi per un intero
anno, e la proposta stessa si muove in posizione di giusto equilibrio
tra le contrapposte esigenze, nell’ambito del quadro normativo
vigente.Nei nostri interventi (Civinini, Salmè e Salvi)
abbiamo sottolineato che il quadro normativo vigente, a differenza di
quanto previsto per le funzioni parlamentari, non prevede alcuna
incompatibilità per il contemporaneo esercizio di funzioni di
amministratore locale e funzioni giudiziarie, a meno che non siano
svolte nello stesso territorio di competenza. Tuttavia, per il
principio affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 100
del 1981, il diritto costituzionale del magistrato, che non è
un cittadino dimidiato, deve essere bilanciato con altri beni
costituzionalmente garantiti, come quello della credibilità,
autonomia e imparzialità della funzione giudiziaria. Il
bilanciamento operato dalla proposta, frutto di lunghe discussioni in
commissione, appare ragionevole e anche coraggioso, dovendo tenere
presente si tratta di materia relativa a situazioni in cui si
prospetta una sorta di incompatibilità non prevista dalla
legge. Comunque, a fronte di una richiesta di approfondimento, non ci
siamo opposti a unritorno in commissione, purché, nel
dibattito, rimangano fermi i limiti normativi, costituzionali e
legislativi individuati.La proposta di ritorno in commissione è
stata approvata con 13 voti favorevoli, tre contrari e sette
astensioni.5. La nomina dei “magistrati
collaboratori” in Cassazione.E’ stata affrontata
in plenum la valutazione dei provvedimenti con cui il Presidente
della Corte di Cassazione nomina “magistrati collaboratori”,
ai quali viene attribuito il compito di coadiuvare il Presidente
titolare della sezione, con particolare riferimento alla formazione
dei ruoli di udienza e dei collegi.Secondo la proposta della
maggioranza della VII commissione il provvedimento assumeva natura
meramente interna, essendo inidoneo ad incidere sulla struttura
organizzativa dell’ufficio e per questo non era soggetto a
procedura gabellare, ma a mera “presa d’atto” del
Consiglio.Abbiamo presentato un emendamento diretto a riconoscere
al provvedimento natura tabellare, venendo istituito un vero e
proprio “incarico”, con attribuzione di compiti
prettamente organizzativi. Da ciò consegue la necessità
del rispetto della procedura tabellare, con interpello esteso a tutti
gli interessati, scelta del Presidente adeguatamente motivata sotto
il profilo delle attitudini a svolgere l’incarico, parere del
gruppo consultivo e approvazione del Consiglio.La nostra tesi è
in linea con il tentativo di imporre scelte trasparenti, soggette
all’approvazione del Consiglio, e con precedenti incarichi
previsti in Cassazione (coordinatori del civile e del penale del
massimario), assoggettati alla procedura tabellare. D’altra
parte, il Presidente aveva seguito integralmente la procedura
tabellare.Il nostro emendamente è stato respinto da MI,
Unicost, Cdl, Arbasino (astenuti Aghina, Fici, Marvulli e
Berlinguer).6. Criteri di organizzazione e di
assegnazione degli affari per gli ufficirequirenti.La
delibera è frutto di un lavoro della Settima Commissione di
raccolta ed esame di tutte le proposte tabellari per il biennio
2002-2003, approvate dal C.S.M., così da poter estrapolare i
criteri organizzativi maggiormente utilizzati dagli uffici
requirenti.L’elaborazione ottenuta vuole da un lato avviare
un’opera di razionalizzazione dei criteri organizzativi
adottati dai vari uffici alla luce di un’esperienza ormai
pluriennale del sistema tabellare, dall’altro mira ad
individuare ed a fornire ai dirigenti degli uffici un panorama delle
possibili soluzioni organizzative, sottoposte al vaglio consiliare e
ritenute rispondenti alla legge ed a criteri di buona
amministrazione, senza alcun intento di precostituzione di un modello
rigido o tendenzialmente ottimale di organizzazione degli uffici
giudiziari; la predisposizione di un progetto organizzativo è
attività che rientra nella discrezionalità del
dirigente dell’ufficio giudiziario, che potrà in tal
modo avere un ulteriore strumento informativo per la predisposizione
del suo programmaorganizzativo.Con tale iniziativa il C.S.M.
vuole anche stimolare la realizzazione di un altro più
specifico obiettivo del sistema tabellare, quello cioè di
costituire un progetto organizzativo volto a conferire efficienza al
servizio giustizia attraverso un programma chiaro e controllabile,
efficacemente attuato.In questa prima fase l’opera di
ricognizione ha riguardato solo gli uffici giudiziari requirenti di
primo e secondo grado, avendo riguardo in particolare alla loro
suddivisione in gruppi di lavoro specializzati o non specializzati
con riferimento al numero di posti in organico, ma senza rigidità
ed anzi prospettando le diverse utilizzazioni.La Settima
Commissione ha già avviato l’ulteriore fase di
ricognizione e sistemazione dei criteri utilizzati per gli uffici
giudiziari giudicanti.La delibera costituisce, infine, un
contraltare alla chiara tendenza della c.d. riforma dell’ordinamento
giudiziario di erodere il sistema tabellare introdotto dal C.S.M.
anche per gli uffici requirenti, e pur con le peculiarità
rispetto agli uffici giudicanti, a tutto favore di un’
organizzazione accentrata e verticistica rimessa nelle mani dei
Procuratori della Repubblica e dei Procuratori generali; la delibera
vuole insomma costituire un rafforzamento della cultura tabellare
degli uffici requirenti così come affermata sino ad ora dal
C.S.M. in conformità alle norme vigenti.7. La
designazione di tre magistrati alla Segreteria e all’Ufficio
studi delC.S.M.Nella seduta del 21-10 e del 3/11 il
plenum ha designato i colleghi Milena Falaschi, giudice del Tribunale
di Roma, e Claudio Maria Galoppi, Sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Como, quali nuovi magistrati
Segretario del Consiglio, ed il dott. Carmelo Celentano, magistrato
segretario del C.S.M., quale nuovo magistrato addetto all’Ufficio
studi dello stesso C.S.M.; i posti anzidetti erano stati lasciati
vacanti nel corso dell’anno dai dott.ri Renato Polichetti,
Maria Antonia Garzia ed Irene Tricomi, passati rispettivamente alla
Corte d’Appello di Roma con funzioni di Consigliere, al
Ministero delle Pari opportunità ed alla Corte Costituzionale
con funzioni di assistente di studio del dott. Alfonso Quaranta.8.
Il C.S.M. a S. Maria Capua Vetere e Torre Annunziata.A
seguito di segnalazioni provenienti dalle sottosezioni dell’A.N.M.
Ed anche dei locali organismi rappresentativi dell’avvocatura e
dell organizzazioni sindacali il C.S.M. ha deliberato di effettuare
un intervento esterno per il 25 e 26-11 u.s. presso gli uffici
giudiziari di S.Maria Capua Vetere e Torre Annunziata.L’iniziativa
vuole riattivare le competenze consiliari volte a verificare le
condizioni organizzative degli uffici giudiziari particolarmente
esposti al contrasto della criminalità organizzata ed alle
problematiche a ciò riconnesse, le quali, prima della riforma
elettorale che ha ridotto il numero dei componenti del C.S.M., erano
affidate ad un’apposita commissione consiliare.Lo scopo
dell’iniziativa è, infatti, quello di verificare le
condizioni di direzione ed organizzazione degli uffici giudiziari,
delle eventuali disfunzioni e relative cause, anche con riferimento
alle problematiche poste dalla criminalità organizzata,
attraverso l’acquisizione diretta in loco di elementi utili di
conoscenza provenienti dall’audizione degli stessi
magistrati.La scelta di uffici giudiziari collocati in area
napoletana è stata individuata tenendo conto del particolare
disagio nel quale versano detti uffici nel rendere il servizio loro
richiesto e nel contempo la diffusività crescente delle
attività delittuose collegate al fenomeno della criminalità
comune e organizzata in una zona molto popolosa e con gravi
difficoltà socio-economiche.Dalle
commissioni:1. Proposte di nomine per incarichi direttivi
e semidirettivi.La Quinta commissione ha proposto
all’unanimità per il conferimento deiseguenti
incarichi direttivi e semidirettivi:- Presidente del
Tribunale di Busto Arsizio al dott. Antonio Mazzeo Rinaldi,giudice
dello stesso Tribunale;- Presidente del Tribunale di Potenza al
dott. Pasquale Andria, giudice delTribunale per i minorenni di
Salerno;- Presidente di Sezione del Tribunale di Busto Arsizio al
dott. Toni NovikAdet, giudice dello stesso Tribunale;-
Presidente di sezione del Tribunale di Siracusa al dott. Antonino
Polto,giudice dello stesso Tribunale;- Presidente di sezione
del Tribunale di Foggia al dott. Michele Cristino,Consigliere
della sezione lavoro della Corte d’Appello di Bari.Per il
posto di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per
iminorenni di Reggio Calabria sono stati proposti:- il dott.
Carlo Macrì, Sostituto procuratore generale della Corte
d’Appellodi Catanzaro, dai consiglieri Berlinguer, De
Nunzio, Fici e Menditto;- il dott. Francesco Verdoliva, giudice
del Tribunale per i Minorenni diSalerno, dal consigliere
Mammone.Si è astenuto Buccico.Per il Tribunale di
Sorveglianza di Milano sono stati proposti:-il dott. Francesco
Castellano, Presidente di sezione del Tribunale diMilano, dai
consiglieri Buccico, De Nunzio e Mammone;- il dott. Antonio
Lombardi, Presidente di sezione del Tribunale di Milano,dai
consiglieri Menditto e Fici.Si è astenuto Berlinguer.La
scelta di Unicost, MI e CDL ribalta clamorosamente l’esito
della comparazione tra i dott.ri Lombardo e Castellano operata nel
marzo del 1999, all’atto della nomina del dott. Minale a
Presidente del Tribunale di Sorveglianza. In quell’occasione il
Consiglio, all’unanimità da un lato sottolineava la
chiara prevalenza del dott. Minale sul dott. Castellano, dall’altro
precisava che per il dott. Lombardi “più delicata
risultava la valutazione comparativa”, essendo magistrato dello
stesso spessore del dott. Minale sotto il profilo del merito.In
definitiva la scelta del dott. Lombardi, in considerazione del
profilo professionale complessivo e della precedente valutazione
operata dal CSM, ci è sembrata la più idonea, anche per
il consenso che naturalmente doveva ottenere.Va segnalata la
presenza tra gli aspiranti del dott. Franco Maisto, il cui curriculum
professionale nello specifico settore è a tutti noto, ma che
nonera in possesso dei requisiti per essere valutato in fascia.
Ancora una volta si è ripresentata la necessità di
modificare la circolare sulla nomina dei direttivi, in particolare
abolendo la fascia.2. Rapporti tra Nona Commissione e
Comitato scientifico.Nelle ultime settimane il tema dei
rapporti tra Nona Commissioe del Consiglio e Comitato scientifico è
venuto più volte in considerazione sia con riferimento a
questioni specifiche, sia in un contesto di discussione più
generale.Nel corso dell’audizione dei componenti del
Comitato Scientifico da parte della Commissione, nella seduta del 19
ottobre u.s., il tema generale è stato affrontato, in
particolare dai Consiglieri Buccico e Stabile. In entrambi gli
interventi, seppur con toni diversi, è stato rappresentato il
Comitato scientifico quale luogo in cui, specialmente con riferimento
alla scelta dei relatori per i corsi di aggiornamento professionale,
il pluralismo culturale della magistratura non viene rappresentato in
modo equilibrato, rivendicando alla Nona Commissione il ruolo di
intervenire in modo correttivo, volto a bilanciare scelte non sempre
condivisibili.In linea con queste premesse generali, nello
svolgimento dell’attività ordinaria della Commissione
più volte si sono registrati interventi dei Consiglieri
Buccico e Stabile volti a operare la sostituzione di relatori
designati dal Comitato scientifico con altri da loro stessi
indicati.Da ultimo, nella seduta di Commissione del 3 novembre
u.s. il Cons. Stabile ha prospettato la possibilità che, per
il futuro, il Comitato scientifico, invece di proporre un solo
relatore per ciascun intervento, provveda all’ indicazione di
una “rosa” di più nomi tra i quali la Commissione
possa scegliere.Seppur rinviando ad altra sede un più
approfondito dibattito, un primo giro di opinioni sulla proposta del
Cons. Stabile ha riscontrato una motivata opposizione da parte dei
Consiglieri Civinini e Meliadò.La questione posta con
questa ultima iniziativa del Cons. Stabile e con le altre prese di
posizione già evidenziate, investe in modo frontale l’
autonomia del Comitato scientifico nell’organizzazione degli
incontri di studio, nell’individuazione dei temi da trattare,
nella scelta dei relatori.Ovviamente tutti questi profili sono
strettamente collegati, in quanto il taglio dell’argomento
inserito nel programma non può prescindere dall’
individuazione del relatore più adatto. Conseguentemente la
sostituzione del relatore operatadalla Commissione in modo
indiscriminato, senza alcuna giustificazione e senza alcun
coordinamento con il Comitato scientifico incide in modo sostanziale
sul giudizio di valore giuridico di ciascuna iniziativa.

12 12 2004
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