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decreto del Giudice tutelare di Alghero su caso Nuvoli

  

TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI

SEZIONE DISTACCATA

DI ALGHERO

Decreto

r.g.  99/07 R.N.C.

r.g. 11/07 R. Amm. Sost.

Il giudice tutelare,

PREMESSO CHE

 

Maddalena Soro nata a Burgos (Sassari) il 20 giugno 1950  presentava in data 22 giugno 2007 istanza con cui chiedeva di essere nominata amministratrice di sostegno per rappresentare Giovanni Nuvoli ad Alghero il 5 dicembre 1953 senza necessità di separata ulteriore autorizzazione, nei seguenti atti:

La parte istante allegava, a sostegno della domanda, le seguenti circostanze:

L'istanza proposta da Maddalena Soro nell'interesse di Giovanni Nuvoli  veniva ritualmente notificata, per l'udienza del 13 luglio 2007 ore 9. 30, ai sensi e per gli effetti degli artt. 404 e segg.  al Pubblico Ministero ed ai familiari di Giovanni Nuvoli nelle persone di Paola Nuvoli e Antonietta Nuvoli nonché Natalina Peana, rispettivamente sorelle e madre del medesimo.

All'udienza del 13.7.2007 interveniva in giudizio ex art. 407 c.p.c. il Pubblico Ministero nella persona del dott. Paolo Piras con atto depositato in udienza nel quale affermava  come  dagli atti  del fasc. n. 3/07 mod. 45 della Procura della Repubblica emergesse chiaramente la possibilità per il sig. Nuvoli di esternare autonomamente la propria volontà mediante sintetizzatore vocale, o  mediante tavola alfabetica con la collaborazione di chiunque fosse disposto a farlo.  Negava pertanto la sussistenza dei  presupposti  di cui all'art. 404 c.c. per la nomina di amministratore di sostegno relativamente all'esternazione della volontà del sig. Nuvoli, rilevando che la nomina avrebbe potuto determinare l'instaurarsi di un rapporto simbiotico fra amministratore ed amministrato con  possibili effetti sull'autonomia intellettuale del secondo.  Valutava, al contrario,  positivamente la nomina di amministratore di sostegno  anche nella persona di Maddalena Soro, con riguardo alle attività di carattere eminentemente materiale, per le quali  il sig. Nuvoli si trovava nell'impossibilità fisica di provvedere.

Il Pubblico Ministero concludeva, dunque, non opponendosi alla nomina di Maddalena Soro per tutte le attività di cui al ricorso, fatta eccezione per la rappresentazione all'esterno della volontà di Giovanni Nuvoli.

Comparivano all'udienza anche Nuvoli Paola e Nuvoli Antonietta, assistite per delega in atti dall'avv.to  Aurora Vona, che dichiaravano di opporsi  alla nomina di Maddalena Soro quale amministratrice di sostegno, ritenendo la medesima inadeguata ad assicurare le relazioni sociali del sig. Nuvoli con la famiglia di origine ed in generale con il mondo esterno.

Il Giudice tutelare procedeva all'interrogatorio dell'istante, Maddalena Soro, accertando che la medesima provvedeva alla riscossione della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento, a mezzo delega a suo tempo rilasciata da Giovanni Nuvoli, utilizzando le relative somme per le esigenze ordinarie e straordinarie di quest'ultimo, mentre era priva di una procura che le consentisse di provvedere a presentare istanze presso le amministrazioni pubbliche in nome e per conto dello stesso Nuvoli;

Precisando, su richiesta del magistrato, la propria domanda in relazione alla  nomina di amministratore di sostegno per la rappresentazione all'esterno della volontà del sig. Giovanni Nuvoli, Maddalena Soro affermava di ravvisare detta necessità in quanto il sintetizzatore vocale MYTOBII attraverso il quale l'infermo manifestava il proprio volere, non veniva riconosciuto dalla legge italiana, tanto che nessuno degli interpellati (né i notai, né la Polizia Municipale), aveva inteso attestare quanto espresso dal Nuvoli attraverso detta apparecchiatura . Occorreva pertanto, secondo l'istante, che vi fosse chi, mediante l'ascolto del sintetizzatore, attestasse le volontà espresse dal sig. Nuvoli. Aggiungeva infine che, laddove vi fosse stata certificazione della volontà espressa da quest'ultimo, attraverso il sintetizzatore vocale, non avrebbe richiesto di potere rappresentare all'esterno la volontà del sig. Nuvoli, in quanto il medesimo avrebbe potuto rappresentarla da solo.

Il Giudice tutelare provvedeva altresì all'esame delle sig. Paola ed Antonietta Nuvoli le quali, opponendosi alla nomina dell'amministratore di sostegno, precisavano di non opporsi al fatto che Giovanni Nuvoli, decidendo da solo per se stesso, manifestasse il proprio volere attraverso il sintetizzatore vocale.

Il Pubblico Ministero, dott. Paolo Piras, ribadiva a sua volta la propria opposizione alla nomina di amministratore di sostegno, osservando che ciò avrebbe comportato una deroga alla legge notarile in ordine alla possibilità di manifestazione della volontà delle persone incapaci di parlare. Nondimeno, su espressa richiesta del Giudice Tutelare in ordine alla modalità da utilizzarsi per consentire al sig. Giovanni Nuvoli di esprimere all'esterno la propria volontà, il Pubblico Ministero indicava "il sintetizzatore vocale".

Indi, il Giudice Tutelare invitava il Pubblico Ministero a dichiarare se riteneva che il sig. Nuvoli potesse esprimere la sua volontà direttamente al Giudice Tutelare. Il dott. Piras esprimeva parere assolutamente favorevole, con la sola cautela della presenza del medico curante del sig. Nuvoli, dott. Carlo Sini.

 Il giudice disponeva  in udienza la nomina,  in qualità di consulente tecnico d'ufficio, del prof. Ugo Della Croce, Ordinario di Bioingegneria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Sassari, Dipartimento Scienze Biomediche, previamente avvisato e presente in udienza, al fine di valutare l'affidabilità dell'apparecchiatura attualmente utilizzata dal sig. Giovanni Nuvoli.

L'Ufficio e le persone presenti all'udienza con il Pubblico Ministero dott. Paolo Piras ed il prof. Ugo della Croce si recavano presso l'abitazione del sig. Nuvoli per provvedere all'esame del medesimo.

Avuta la presenza del dott. Sini, medico curante del sig. Giovanni Nuvoli, il giudice provvedeva a spiegare al sig. Nuvoli quanto accaduto nel corso dell'udienza sino a quel momento. Acceso il sintetizzatore vocale, venivano allontanate le altre persone e si procedeva in presenza del Giudice Tutelare, del Pubblico Ministero, dott. Piras, del prof. Della Croce, del dott. Sini e della dott.ssa Mirella Solinas  Cancelliere verbalizzante.

Appare indispensabile, a questo punto, riportare integralmente la verbalizzazione delle domande rivolte e delle risposte fornite nel corso dell'esame del sig. Nuvoli, dando atto che il  sig. Nuvoli, completamente immobilizzato a letto, impossibilitato a parlare,  si è espresso a mezzo del sintetizzatore vocale MyTobii

"Il giudice chiede al sig. Nuvoli  se vuole che sia nominata amministratrice di sostegno la sig.ra Soro;

Il sig. Nuvoli risponde attraverso il sintetizzatore vocale: - Si-;

Il giudice chiede  se non preferisca esprimere da solo tramite sintetizzatore vocale la sua volontà;

Il sig. Nuvoli  risponde - No, nomino mia moglie-;

Il giudice chiede al sig. Nuvoli se vuole esprimere la sua volontà attraverso il sintetizzatore;

Il sig. Nuvoli risponde: - Si-

Il giudice chiede al sig. Nuvoli se c'è una volontà che vuole esprimere ora:

Il signor Nuvoli risponde: - Si-

Da questo momento la verbalizzazione avviene in forma diretta e pertanto alla lettera D: corrisponde la domanda del giudice ed alla lettera R: la risposta del signor Nuvoli

D: "Qual è la volontà che vuole esprimere ora ?

R: "Voglio morire"

D: "Signor Nuvoli lei sta chiedendo che vengano interrotte le cure ?"

R: "Si"

D: "Signor Nuvoli lei sta chiedendo che in caso sia staccato il respiratore i medici non provvedano a riattaccarlo ?";

R: "Si";

D: "Lei sta chiedendo che non vengano praticate manovre di rianimazione in caso di distacco dell'apparecchiatura ?"

R: "Si"

(....)

 

Al termine dell'esame il prof. Della Croce, su invito del Giudice, testava l'apparecchiatura su di sé per verificare se la medesima fosse correttamente funzionante.

 

Il prof. Della Croce attestava, al termine della prova, che dopo una appropriata procedura di calibrazione il dispositivo aveva trascritto esattamente le sequenze di lettere dal medesimo individuate con il proprio sguardo.

Al termine dell'udienza il Giudice tutelare assumeva la decisione a riserva che scioglie con il presente provvedimento con il quale

                                       OSSERVA

 

 

 

P.Q.M.

Visti gli artt. 405 quarto comma, e 408 cod. civ. come modificati dalla legge 9.1.2004 n. 6,

 

 

Provvedimento immediatamente esecutivo.

Alghero 14.07.2007                                              

Il giudice tutelare

                                                                  Dott.ssa Maura Nardin

 

 

 

 


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